Gli effetti del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) sul rapporto di agenzia

01 Settembre 2023

La Suprema Corte affronta il tema degli effetti del fallimento del preponente sul contratto di agenzia. Con il presente commento, gli Autori evidenziano alcuni punti di contatto con la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e segnalano come, sul punto, il legislatore del Codice della crisi non abbia ovviato alle carenze della Legge Fallimentare, contribuendo forse ad alimentare un dibattito mai sopito al riguardo.
Massima

In caso di fallimento del preponente, il rapporto di agenzia pendente è soggetto al regime generale di sospensione dettato dall'art. 72 l. fall.

Qualora il rapporto di agenzia pendente sia sciolto per fatto concludente, con il provvedimento di esclusione dei crediti ad esso relativi dallo stato passivo del fallimento del preponente, l'agente ha diritto di esservi ammesso per i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.

Il caso e la questione giuridica sottesa

La pronuncia della Corte di Cassazione qui in commento riguarda la disciplina cui è soggetto il rapporto d'agenzia in caso di fallimento del preponente.

Nel dettaglio: la questione posta all'attenzione della Corte concerne una pronuncia assunta dal Tribunale di Venezia in sede di opposizione allo stato passivo, nella quale viene sancito il principio secondo cui il fallimento del preponente provoca la cessazione ope legis del contratto di agenzia, con conseguente impossibilità in capo all'agente di rivendicare – e quindi insinuare al passivo della procedura – crediti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela.

Il tema – e con esso la decisione in commento – si collocano nel vivo di un acceso dibattito interpretativo, scaturente dalla circostanza che, nel panorama concorsuale, nessuna norma si occupa specificatamente degli effetti del fallimento sul contratto d'agenzia, come invece avviene per altre tipologie contrattuali, quali, ad esempio, il mandato, l'appalto e altre ancora.

Ciò ha comportato il formarsi di due contrapposti orientamenti: da un lato, chi afferma che il contratto d'agenzia debba intendersi immediatamente sciolto ope legis alla data di dichiarazione di fallimento di una delle parti; dall'altro lato, chi sostiene l'applicabilità della disciplina generale dei rapporti pendenti e così la regola della sospensione automatica degli stessi.

Gli argomenti spesi a sostegno della prima tesi (i.e. scioglimento ope legis del rapporto) sono: 1) la perfetta assimilabilità del contratto di agenzia al mandato e, quindi, l'applicabilità in via di analogia della specifica disciplina dettata dall'art. 78 l. fall., il quale per l'appunto prevedeva, prima della riforma del 2006, lo scioglimento del contratto in ogni caso e, dopo tale data, solo a fronte del fallimento del mandatario (Tribunale di Torino, 21 luglio 1984, Tribunale di Genova, 20 aprile 1988, Tribunale di Modena, 3 giugno 2002); 2) la natura fiduciaria (o intuitu personae) del rapporto d'agenzia, la quale, al di là di una espressa previsione di legge, non consentirebbe la prosecuzione del rapporto a fronte dell'intervenuto fallimento di una qualsiasi delle parti (da ultimo, Tribunale di Prato, decreto 18 gennaio 2012, in Fall. 2012); 3) l'incompatibilità dell'attività di promozione di nuovi affari rispetto alle finalità propriamente liquidatorie della procedura fallimentare.

A sostegno della seconda tesi (i.e. sospensione automatica del contratto) vengono invece evidenziate: 1) le differenze tra agenzia e mandato e la conseguente impossibilità di una loro assimilazione ai fini dell'applicazione estensiva della norma di cui all'art. 78 l. fall.; 2) il tenore letterale dell'art. 72 l. fall., il quale espressamente prevede che la regola della sospensione automatica del rapporto si applica in ogni caso, “fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione” che nel caso dell'agenzia non vi sono.



La soluzione adottata dalla Corte di Cassazione e le conseguenze che ne sono derivate in diritto

Con la sentenza in commento, la S. Corte ha inteso aderire a tale ultimo orientamento, sancendo la piena applicabilità dell'art. 72 l. fall. al contratto di agenzia.

A sostengo della propria decisione, la Corte ha anzitutto stigmatizzato le differenze esistenti tra contratto d'agenzia e mandato, al fine di precludere l'applicabilità al primo delle regole dettate per il secondo (art. 78 l.fall.).

In particolare, dalla pronuncia si evince che il contratto di agenzia sarebbe caratterizzato da continuità e stabilità nell'attività di promuovere la conclusione di affari per conto del preponente nell'ambito di una determinata zona territoriale, laddove il mandato avrebbe invece ad oggetto un'attività non tipizzata, senza vincolo di stabilità e svolta in via episodica ed occasionale.

Tali differenze – ad avviso della Corte – renderebbero errata in diritto qualsivoglia assimilazione tra i due contratti e, pertanto, la possibilità di sussumere il rapporto di agenzia entro la fattispecie del mandato e così derogare alla regola generale in tema di sospensione dei rapporti di cui all'art. 72 l. fall.. E ciò – viene precisato nella sentenza – al di là del fatto che l'art. 78 l. fall. prevede lo scioglimento automatico del contatto di mandato solo a fronte del fallimento del mandatario (agente), laddove nel caso di specie l'apertura della procedura risulta intervenuta in capo al mandante (preponente).

Chiarita l'applicabilità dell'art. 72 l. fall., la Corte si è dovuta occupare della questione, rilevante in virtù della natura dei crediti insinuati, se il contratto di agenzia in questione dovesse intendersi sospeso, sciolto oppure pendente in ragione di un eventuale subentro da parte della Curatela.

A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto il rapporto definitivamente sciolto per fatti concludenti e, in particolare, in virtù del tenore delle determinazioni assunte in sede di proposta di esclusione da parte della Curatela, il cui contenuto non è purtuttavia evincibile dalla sentenza. Sicché è ragionevole ritenere che, pur proponendo l'esclusione dei crediti a titolo di indennità di cessazione del rapporto, la Curatela non abbia contestato (ed anzi abbia riconosciuto) lo scioglimento dello stesso, facendo valere diversi motivi di esclusione.

A fronte dello scioglimento del vincolo contrattuale per determinazione della Curatela, la Corte ha ricavato la sussistenza dei presupposti per ammettere allo stato passivo i crediti insinuati dall'agente a titolo di indennità di preavviso e di clientela, vale a dire: quei crediti che trovano la propria origine causale nella cessazione del rapporto per determinazione del preponente o, in caso di fallimento di quest'ultimo – della Procedura.



Osservazioni e considerazioni finali

La pronuncia in commento, optando per la sospensione del rapporto, avvicina la disciplina del contratto d'agenzia a quella del rapporto di lavoro subordinato, per il quale è sempre stata pacifica la quiescenza del contratto ai sensi dell'art. 72 l. fall. in attesa delle determinazioni del Curatore.

I lavoratori subordinati, infatti, in caso di fallimento del datore di lavoro e conseguente licenziamento da parte del curatore (verosimilmente a causa della cessazione dell'attività d'impresa), hanno diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Ora, il contratto d'agenzia, nonostante la natura autonoma della prestazione, presenta molteplici punti di contatto con la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Lo dimostra, ad esempio, il fatto che, pur non essendo menzionata, nell'attuale formulazione dell'art. 1750 c.c., l'indennità sostitutiva del preavviso, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che sia dovuta all'agente che non abbia potuto rendere la prestazione nel periodo di preavviso per volontà del preponente. Allo stesso modo, la disciplina della giusta causa di recesso sancita dall'art.2119 c.c. per il rapporto di lavoro subordinato è applicata in via analogica anche al contratto d'agenzia.

Non stupisce, dunque, una decisione come quella in commento che, di fatto, prosegue nel solco già tracciato dall'applicazione in via analogica della disciplina del lavoro subordinato al rapporto d'agenzia, anche in caso di fallimento.

Ma al di là di ciò, la sentenza dimostra una ulteriore occasione (verosimilmente) persa dal legislatore di disciplinare in modo espresso gli effetti che la liquidazione giudiziale provoca sul contratto d'agenzia, ponendo definitivamente fine al dibattito mai sopito al riguardo.

Ed infatti, ancorché il Codice della crisi abbia – opportunamente – positivizzato l'orientamento giurisprudenziale in ordine agli effetti del fallimento sul rapporto di lavoro subordinato, prevedendo espressamente la sua sospensione in attesa delle determinazioni del curatore (art. 189); ebbene, per il contratto d'agenzia, questa attenzione è mancata.

È verosimile, dunque, che nonostante l'autorevole presa di posizione da parte della S. Corte, il conflitto non possa intendersi sopito, e ciò anche alla luce del nuovo art. 175 CCII che, rubricato “Contratti di carattere personale”, costituirà quasi sicuramente un approdo per i sostenitori della tesi dello scioglimento automatico del contratto.



Guida all'approfondimento

A. Caiafa, I rapporti di lavoro e la tutela del credito nella crisi di impresa, Torino, 2011 - Comisso, Scioglimento ex lege del contratto di agenzia in caso di fallimento del preponente, Il Fall. 2012 – E. Guglielmucci, in Aa.Vv., I contratti in corso di esecuzione nelle procedure concorsuali, Padova, 2006, – M. Irrera, Il fallimento del preponente nel contratto d'agenzia, Giur. Comm., 1985 - sub art. 78, in G. Lo Cascio, Codice commentato del fallimento, Milano, 2015 - Tullio, Contratto di agenzia e fallimento, in Dir. Fall, 2003 - A. Venezia – R. Baldi, Il contratto di agenzia, la concessione di vendita, il franchising - Villa, Effetti del fallimento sul contratto di agenzia, Fall. 1987 – Lavoro nella giurisprudenza, 96, 315.



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