La domanda di accertamento dell'usucapione deve essere proposta nei confronti di tutti i condomini

Redazione scientifica
01 Settembre 2023

Laddove oggetto della domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione sia un'area compresa tra quelle di proprietà condominiale, devono essere convenuti in giudizio tutti i condomini.

Il Tribunale di Venezia è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla richiesta di accertamento dell'avvenuta usucapione di un'area di proprietà condominiale. Le attrici hanno convenuto in giudizio l'amministratore pro tempore, ma questa scelta procedurale ha portato all'insuccesso dell'azione.

Il Tribunale ha infatti ricordato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, il Condominio è privo di soggettività giuridica e rappresenta un mero “ente di gestione”, conseguentemente la proprietà delle parti comuni non è riconducibile al Condominio quale ente, ma ai singoli condomini. In tal senso viene richiamato il principio sancito dalla Cassazione secondo cui «la legittimazione passiva dell'amministratore di condominio per "qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio", ex art. 1131, comma 2, c.c. (come peraltro delineata in Cass. sez. un., 06 agosto 2010, n. 18331), non concerne comunque le domande incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei confronti di tutti i condomini, in quanto in tali, fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale. Il disposto dell'art. 1131 c.c. viene inteso, invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta all'amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni, rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di condominio, affare che rientra nella, disponibilità esclusiva dei condomini. In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le attribuzioni dispositive dell'amministratore e dell'assemblea e la legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali, posto che essendo carente del relativo potere di disporne, è perciò sfornito di legitimatio ad causam, oltre che di legitimatio ad processum, per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti, esulando la controversia dalle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c.» (ex multis Cass. civ. n. 22935/2020).

Sottolinea inoltre il Tribunale che, nel caso di specie, non sarebbe possibile procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c., potendo procedere in tal senso soltanto laddove almeno uno dei soggetti legittimati passivi sia già stato ritualmente citato in causa.

In conclusione, la domanda viene respinta e le spese processuali compensate tra le parti.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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