Polizza vita: tra i beneficiari rientrano anche gli eredi per rappresentazione
04 Settembre 2023
A seguito del decesso dell'anziana zia, le nipoti chiedevano alla compagnia assicurativa il pagamento della liquidazione di due polizze vita stipulate dalla parente. La zia aveva infatti sottoscritto con la società convenuta in giudizio due polizze assicurative indicanti come beneficiari “gli eredi legittimi dell'assicurato in parti eguali”.
Il Collegio ritiene corretta la decisione dei giudici di merito di ricomprendere anche l'erede per rappresentanza tra i beneficiari delle due polizze assicurative. Difatti, «l'eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione”, comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per «rappresentazione» in forza dell'art. 1412, secondo comma, c.c.”» (Cass. Sez. Un. n. 11421/2021).
Viene invece accolto il motivo di ricorso con cui si lamenta la viziata ricostruzione della disciplina giuridica degli interessi corrispettivi.
In conclusione, accogliendo parzialmente il ricorso con rinvio della causa alla Corte territoriale, la Cassazione cristallizza il principio di diritto secondo cui «nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius».
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |