Polizza vita: tra i beneficiari rientrano anche gli eredi per rappresentazione

Redazione Scientifica
04 Settembre 2023

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius.

A seguito del decesso dell'anziana zia, le nipoti chiedevano alla compagnia assicurativa il pagamento della liquidazione di due polizze vita stipulate dalla parente. La zia aveva infatti sottoscritto con la società convenuta in giudizio due polizze assicurative indicanti come beneficiari “gli eredi legittimi dell'assicurato in parti eguali”.
La zia era deceduta nubile, senza ascendenti, discendenti o germani viventi, motivo per cui le nipoti chiedevano la liquidazione in qualità di “eredi legittimi”, ovvero solo quelli da ritenersi tali per chiamata diretta e non per rappresentazione, con esclusione di una parente di quarto grado della de cuius (figlia della defunta volta nipote “ex sorore” della zia).
La società includeva, invece, anche l'erede per rappresentazione nelle quote della divisione della liquidazione. Le eredi dirette adivano dunque l'autorità giudiziaria ma la loro domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado.
La questione giunge all'attenzione della Suprema Corte.

Il Collegio ritiene corretta la decisione dei giudici di merito di ricomprendere anche l'erede per rappresentanza tra i beneficiari delle due polizze assicurative. Difatti, «l'eventuale “premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione”, comporta “non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per «rappresentazione» in forza dell'art. 1412, secondo comma, c.c.”» (Cass. Sez. Un. n. 11421/2021).

Viene invece accolto il motivo di ricorso con cui si lamenta la viziata ricostruzione della disciplina giuridica degli interessi corrispettivi.
Posto che i crediti di somme di denaro producono interessi ipso iure solo se liquidi ed esigibili e che liquidità del credito consiste nella sua determinatezza, ovvero nella sua determinabilità in base a parametri predefiniti ed oggettivi, deve riconoscersi che i crediti spettanti agli eredi divengono esigibili al momento della verificazione dell'evento della morte, sicché «gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi».

In conclusione, accogliendo parzialmente il ricorso con rinvio della causa alla Corte territoriale, la Cassazione cristallizza il principio di diritto secondo cui «nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius».

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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