Annullamento del contratto di assicurazione per le reticenze dell'assicurato

Redazione Scientifica
04 Settembre 2023

In quali condizioni la compagnia assicurativa può ottenere la declaratoria di annullamento del contratto per le gravi reticenze dell'assicurato in sede di stipula?

A seguito di un furto ad opera di ignoti in una abitazione, i derubati hanno convenuto in giudizio la società di vigilanza ingaggiata per ottenere il risarcimento dei danni subiti come conseguenza dell'asserito inadempimento degli obblighi di vigilanza assunti contrattualmente. La società chiamava in causa la propria compagnia assicurativa. Dopo aver contestato la fondatezza della domanda attorea, veniva invocata anche l'infondatezza della manleva eccependo la decadenza dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c.

Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento e, reputando valido il contratto di assicurazione, condannava la compagnia assicurativa a tenere indenne la società di vigilanza ritenendo valido il contratto di assicurazione sul presupposto che l'effetto dell'annullamento di cui all'art. 1892 c.c.avrebbe potuto essere prodotto solo in forza di un'autonoma domanda e non in via d'eccezione. La decisione veniva confermata anche in seconde cure.

La compagnia assicurativa ricorre dunque in Cassazione tornando ad invocare l'annullamento del contratto per le reticenze della società assicurata. Inoltre, «accanto ad una condotta reticente e influente nella formazione del consenso dell'Assicuratore, la Corte di merito avrebbe dovuto concludere per l'imputabilità anche soggettiva del fatto a omissis, a titolo di dolo o colpa grave, in considerazione del grado di professionalità della stessa nel settore dei servizi di vigilanza “e, quindi, ben in grado di comprendere la finalità delle richieste informative degli Assicuratori, le avvertenze contenute nel Questionario […]”» compilato in sede di stipula della polizza.

Il ricorso risulta fondato. Il Collegio ricorda infatti che «mentre ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892, comma 1, c.c., è necessario che l'assicuratore fornisca la prova del fatto che, se avesse conosciuto quella circostanza, avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse o non lo avrebbe stipulato affatto, ai fini dell'individuazione di quali sono le circostanze che l'assicurato è tenuto a dichiarare in sede di conclusione del contratto occorre utilizzare un parametro non di tipo concreto, bensì astratto. Pertanto, l'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità (Cass. n. 23961/2022). E tali – nell'ambito dei contratti di assicurazione fondati sul modello claims made – sono, quindi, tutti quegli accadimenti dai quali potrebbero scaturire richieste di risarcimento del danno e la cui conoscenza risulta essere per l'assicuratore necessaria al fine di determinare un premio di entità proporzionale rispetto al rischio assicurato».

Quanto all'elemento soggettivo rimproverabile all'assicurato, viene invece evidenziato che «il giudice di appello ha basato la decisione in forza di una verifica ex post circa la prevedibilità della verificazione del “sinistro” da parte dell'assicurato. Diversamente, la Corte territoriale, per accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall' art. 1892, comma 1, c.c., avrebbe dovuto operare tramite un giudizio di prognosi postuma, ex ante, al momento in cui l'assicurato ha redatto il questionario e stipulato la polizza assicurativa (in data 8 giugno 2015) e accertare se, in quelle circostanze di fatto (valutando, quali indici di riferimento, il tempo trascorso tra la data della stipula del contratto e la ricezione del reclamo, il contenuto del reclamo, le dichiarazioni fornite all'interno del questionario, etc.), il “sinistro” (ossia, nella specie, la richiesta di risarcimento in conseguenza del furto consumato in abitazione vigilata dalla società) fosse prevedibile, con conseguente legittimo addebito a titolo di colpa».

Il ricorso viene in conclusione accolto con l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte territoriale.

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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