Appello e correzione dell'errore materiale

Redazione scientifica
05 Settembre 2023

La proposizione dell'appello, successiva al deposito del ricorso ex artt. 287 e 288 c.p.c., non preclude al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado di correggere l'errore materiale, non essendovi in concreto alcuna possibile interferenza tra procedimento di correzione e giudizio di appello.

Avuto riguardo al testo dell'art. 287 c.p.c. quale risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata da Corte cost. n. 335/2004, la proposizione dell'appello, successiva al deposito del ricorso ex artt. 287 e 288 c.p.c., non preclude al giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado di correggere l'errore materiale, non essendovi in concreto alcuna possibile interferenza tra procedimento di correzione e giudizio di appello in relazione ai motivi nell'uno e nell'altro fatti valere ed essendo dunque pacifico (anche alla luce del silenzio sul punto ad opera dell'atto di appello) che l'errore materiale da correggere non è tale da determinare un qualche obiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione resa a definizione del giudizio di primo grado: in altri termini, le molteplici questioni di rito e di merito su cui il giudice di appello dovrà pronunciarsi non riguardano affatto la correttezza o meno del codice fiscale di F.F., il quale nel proporre l'appello non ha chiesto la correzione di quell'errore.

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