Amministrazione di sostegno e udienza di comparizione dell'amministrando con collegamento audiovisivo

Lorenzo Balestra
06 Settembre 2023

A seguito della riforma Cartabia, è ammissibile lo svolgimento dell'udienza di comparizione dell'amministrando nel procedimento per la nomina di ADS con modalità audiovisiva o con modalità cartolare?

I nuovi art. 127-bis e ter c.p.c. prevedono la possibilità che l'udienza, la cui forma privilegiata rimane quella in presenza, venga svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza o sia sostituita con il deposito di note scritte, quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

L'iniziativa deriva da un provvedimento del giudice che è suscettibile di opposizione.

Ora, data la delicatezza del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno si potrebbe dubitare dell'opportunità dello svolgimento dell'udienza con modalità audiovisiva e da remoto.

Tuttavia il legislatore con la recente riforma ha previsto, all'art. 473 bis-54 c.p.c., che l'udienza ove si debba svolgere l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si tenga in presenza ma, ove il soggetto sia impedito a comparire il giudice si dovrà recare nel luogo ove esso si trovi oppure, in alternativa, potrà disporre che l'udienza si svolga in via telematica con mezzi audiovisivi.

Questa norma, dettata per l'interdizione e per l'inabilitazione, viene estesa anche all'amministrazione di sostegno dall'art. 473-bis-58 c.p.c.

Con ciò, evidentemente, il legislatore della riforma ha voluto semplificare il procedimento a tutto vantaggio dell'interdicendo, dell'inabilitando e dell'amministrando che, sovente, si trovano in condizioni di degrado fisico, tali da non permetterne agevolmente lo spostamento sino ad un'aula di tribunale ed al tempo stesso evitando di gravare il giudice tutelare dal dover recarsi presso il soggetto interessato con evidente dispendio di tempo.

Ovviamente, sembra appena il caso di puntualizzare che non potrà utilizzarsi la forma cartolare non solo in quanto non prevista ma in quanto la stessa renderebbe del tutto impossibile un pur minimo esame del soggetto interessato dal provvedimento, esame previsto come necessario dalla norma (art. 407, comma 2, c.c.).

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