I finanziamenti a favore di imprese in crisi negli ADR, tra CCII, vincoli nel settore bancario e nuove opportunità

Carlo Pagliughi
06 Settembre 2023

Gli Autori, delineati i tratti della disciplina dei finanziamenti prededucibili contenuta nel CCII, forniscono una panoramica delle forme tecniche e dei canali di finanziamento di cui l'azienda in crisi può avvalersi: da quello “tradizionale”, rappresentato dal sistema bancario, a quelli più recenti, rappresentati dall'intervento di operatori privati specializzati. L'articolo contiene, inoltre, una disamina degli strumenti di intervento che lo Stato ha attivato a sostegno delle imprese in difficoltà a causa della crisi pandemica.
Introduzione

Il CCII ha configurato il ventaglio dei finanziamenti prededucibili, essenzialmente costituito da tre “famiglie” normate dagli artt. 99, 101 e 102. Tratto comune è il riconoscimento — a determinate condizioni — della prededuzione in favore dei finanziamenti in esame. Il legislatore ha inteso favorire l'immissione, nelle società in crisi, di nuova finanza a titolo di credito in qualsiasi forma, anche da parte dei soci, consapevole che l'immediata disponibilità di risorse liquide rappresenta l'elemento dirimente per la realizzazione della risoluzione della crisi a beneficio delle prospettive aziendali e della migliore soddisfazione dei creditori, anche nelle operazioni volte a concludersi con una soluzione liquidatoria. Le norme in questione si pongono in una linea di coerenza con la Direttiva europea 1023/2019, art. 17, par. 1 e 4.

I vincoli imposti alle Banche nell'erogare finanziamenti alle imprese in crisi comporteranno un crescente ricorso a canali di finanziamento alternativi, anche attraverso forme di cooperazione tra pubblico ed operatori privati.



I finanziamenti prededucibili interinali

L'art. 99, comma 1, CCII disciplina i cosiddetti finanziamenti interinali (od interim financing secondo la terminologia anglosassone), contratti dall'impresa in crisi o insolvente al fine di consentire l'esercizio dell'attività aziendale nel periodo che intercorre tra il deposito della domanda di accesso al giudizio di omologazione degli Accordi di Ristrutturazione (in ipotesi introdotto con la domanda prenotativaex art. 44 CCII) e l'omologa. I finanziamenti in esame devono in ogni caso essere funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

La continuazione dell'attività aziendale va intesa anche a fini esclusivamente liquidatori. Un caso frequente potrebbe riguardare le imprese che operano su commessa e che, preso atto dell'assenza di prospettive di continuità aziendale, decidano di avviare un ordinato processo liquidatorio che impone, al fine di evitare gravose penali, di portare a termine determinati contratti. In questo caso, il completamento della commessa in equilibrio economico, o con margini positivi, impone la disponibilità di risorse funzionali alla copertura finanziaria dei ricavi e costi originati dalla continuazione temporanea dell'attività.

Il rischio di credito assunto dalla controparte finanziatrice viene bilanciato, nella prospettiva del legislatore, dal riconoscimento del carattere prededucibile ai finanziamenti in esame. A tal fine, è necessario che i finanziamenti presentino determinati requisiti e che il debitore sia autorizzato dal Tribunale a contrarli, osservando l'iter delineato dall'art. 99, comma 2, CCII. Va ricordato che, a differenza del concordato preventivo, contrarre un finanziamento non autorizzato negli ADR non comporta l'inefficacia dell'atto ma, piuttosto, il venir meno dei relativi effetti agevolativi in termini di prededuzione, esenzione da revocatoria e bancarotta.

Considerato che la richiesta dei finanziamenti in esame può essere formulata nella fase interinale (financo in sede di domanda “prenotativa”ex art. 44 CCII), la possibilità di un vaglio consapevole implica che sia già disponibile o in fase di avanzata elaborazione il piano, in analogia a quanto espressamente previsto per la domanda di autorizzazione degli atti straordinari urgenti, che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, CCII deve essere corredata da “idonee informazioni sul contenuto del piano”. Il dato che accomuna i finanziamenti interinali (attestati o urgenti) è costituito dall'iter procedurale successivo al deposito del ricorso e scandito dall'art. 99, comma 3, CCII. Si prevede che il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale (qualora nominato nell'ambito degli ADR ai sensi dell'art. 40, comma 4, CCII) e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decida in camera di consiglio, con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

Si ricorda che, al di fuori del caso previsto dall'art. 99, comma 2, ult. periodo (finanziamenti interinali “urgenti”), è altresì necessaria l'attestazione “speciale” di un professionista indipendente che dovrà essere orientata ad accertare non solo che i finanziamenti siano necessari per consentire la prosecuzione dell'attività aziendale nell'ambito di un piano fattibile e fondato su dati aziendali veritieri (profili oggetto dell'attestazione “generale”), ma che gli stessi siano altresì funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, e cioè che l'erogazione di tali finanziamenti conduca ad un risultato più vantaggioso per i creditori rispetto all'ipotesi alternativa in cui i finanziamenti in questione non siano erogati.

L'ultimo comma dell'art. 99 CCII prevede che, in caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficino della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione contengono dati falsi oppure omettono informazioni rilevanti o, comunque, quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, ne conoscevano le circostanze.



Finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di omologazione degli ADR

Sono comunemente definiti “finanziamenti ponte”, dato che espressamente si pongono in un rapporto di funzionalità con la presentazione della domanda di omologazione degli ADR. Sono disciplinati dall'art. 99, comma 5, CCII, il quale prevede che le disposizioni dettate nei quattro commi precedenti (relative ai finanziamenti “interinali”) si applichino anche ai finanziamenti ponte, a condizione che: i) i finanziamenti siano previsti dal relativo piano; ii) la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale omologa gli ADR.

Quindi, a differenza dei finanziamenti interinali che possono essere contratti ed erogati con il beneficio della prededuzione dopo il deposito della domanda di omologazione degli ADR (e anche prima della formazione completa del piano sottostante agli ADR se la domanda è introdotta ex art. 44 CCII), i finanziamenti ponte devono essere contratti ed erogati prima del deposito della domanda di accesso agli ADR, nonché incorporati nel piano che li considera parte integrante del programma di ristrutturazione.

La differenza sopra indicata spiega le ragioni della scarsa applicazione dei finanziamenti ponte in generale, posto che, alla luce della formulazione della norma, la decisione del Tribunale sulla prededuzione sarebbe successiva alla erogazione, trasferendo in tal modo in capo al finanziatore tutto il rischio dovuto alla eventuale mancata omologa degli accordi (Lamanna).

Di conseguenza, nel caso della domanda di accesso agli ADR che non sia preceduta da una “domanda con riserva”ex art. 44 CCII (in tal caso saranno utilizzati i finanziamenti interinali), risulta naturale attendersi che, al posto dei finanziamenti “ponte”, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività (o funzionali alla liquidazione) potrà avvenire direttamente con lo strumento dei finanziamenti “in esecuzione” di cui si dirà nel successivo paragrafo.



Finanziamenti prededucibili in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti

L'art. 101 CCII disciplina i finanziamenti destinati a dare attuazione al piano nella fase esecutiva successiva all'omologa degli ADR. La norma stabilisce che, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, sono prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

In tal caso, quindi, la prededucibilità deriva dall'omologazione a seguito della verifica da parte del Tribunale, tenuto conto delle risultanze della attestazione, della fattibilità anche economica del piano nel quale siano espressamente richiamati i finanziamenti in esame. Per fruire del beneficio della prededuzione l'operazione di finanziamento dovrà essere specificamente descritta negli accordi e nel piano (Rolfi).

L'art. 101, comma 2, CCII dispone la perdita della prededuzione quando, in caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, fondato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.



Finanziamenti prededucibili dei soci

La disciplina dei finanziamenti “interinali”, “ponte” e “in esecuzione” è applicabile anche ai finanziamenti dei soci.

In particolare, l'art. 102 CCII prevede espressamente, in deroga all'art. 2467 c.c. e all'art. 2497-quinquies c.c., il riconoscimento del beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie.

La prededuzione risulta però limitata all'80% dell'importo finanziato, con il corollario che la restante quota del 20% subisce la postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori.

Tuttavia, a mente dell'art. 102, comma 2, CCII la prededuzione opera per l'intero 100% dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Si tratta di norma che intende agevolare l'ingresso nella compagine sociale di investitori disposti a sostenere il percorso di ristrutturazione.



L'intervento finanziario nell'ambito delle aziende distressed

Il giusto mix nell'individuazione degli ambiti di intervento, siano essi di natura finanziaria o anche di business, unitamente alla implementazione di un piano di risanamento sostenuto tempestivamente con adeguate risorse finanziarie, determinerà il successo del tentativo di risanamento dell'azienda in crisi. In questo quadro, è necessario prendere atto che le fonti di finanziamento, tradizionalmente reperite presso le banche e da destinare all'impresa con le forme giuridiche prescritte dagli artt. 99, 101 e 102 CCII, dovranno provenire anche da canali alternativi.

Il canale bancario

Nella tradizione del mercato italiano, il rapporto tra medio-piccola impresa e il canale bancario rappresenta un connubio difficilmente sostituibile.

Tuttavia, le norme di vigilanza di matrice europea stanno via via creando uno iato tra il sistema bancario e le aziende in temporanea difficoltà.

Si assiste infatti ad un progressivo disimpegno del sistema bancario, favorito, a seguito della crisi del periodo 2007-2011, dalla introduzione di norme volte ad assicurare che i crediti deteriorati non si accumulino nei bilanci bancari senza adeguate rettifiche di valore.

In particolare, si parla di calendar provisioning con riferimento ad un insieme di regole di fonte europea, introdotte con l'obiettivo di migliorare la qualità degli attivi delle banche, riducendo le esposizioni non-performing in modo sostenibile, attraverso un piano graduale di accantonamento prudenziale.

Alla luce di queste stringenti prescrizioni, che non formano oggetto del presente scritto (in particolare, il Regolamento UE n. 575 del 2013, le Linee guida della European Banking Authority sull'applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07), i Regolamenti UE n. 25/2021, n. 630/2019 e . 2020/873), appare evidente che, nell'ambito del tentativo di soluzione della crisi mediante gli ADR, lo spazio di intervento di una Banca con nuova finanza in prededuzione nelle varianti prescritte dagli artt. 99 e 101 CCII risulta estremamente limitato e di regola potrà essere attuato soltanto quando non vi siano altre esposizioni oggetto di ristrutturazione attraverso stralci o dilazioni.

Le principali strategie adottate fino ad oggi per la gestione delle NPE — Non Performing Exposure (UTP e NPL)da parte degli istituti di credito sono state:

Gestione interna: tale approccio è ormai residuale e non sostenibile dal sistema bancario vista la necessità di una struttura con competenze specialistiche e con una dimensione adeguata all'ampio numero delle esposizioni e tale da garantire l'incremento di tempo dedicato a ciascuna pratica NPE, vista la tipicità di ogni realtà in ristrutturazione. Inoltre, i vincoli regolamentari, tra cui gli assorbimenti di capitale indotti dal calendar provisioning, impediscono alle banche di avere la flessibilità necessaria a gestire proattivamente gli UTP e a definire la miglior soluzione per massimizzare il recupero/gestione del credito.

Carve-out della piattaforma di servicing in partnership con un servicer terzo: modello utilizzato prevalentemente per la gestione degli NPL. Consente agli istituti di credito di effettuare la derecognition dei crediti deteriorati, ridurre l'NPE ratio e i costi di gestione. La maggior parte delle operazioni è stata impostata con lo spostamento di una parte del personale interno verso strutture di servicer che detengono l'effettivo controllo delle posizioni date in gestione.

Esternalizzazione selettiva della gestione degli NPE a servicer specializzati: tale modello operativo prevede l'affidamento in gestione dei crediti deteriorati ad un servicer specializzato il quale è orientato alla massimizzazione del recupero secondo un processo standardizzato. La titolarità giuridica dei crediti rimane in capo alle Banche.

Cessione di portafogli attraverso strutture di cartolarizzazione: tale strategia ha permesso negli ultimi anni di ridurre velocemente ed in maniera significativa lo stock di NPL nei bilanci bancari anche grazie all'utilizzo della garanzia GACS (Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze).

Cessione di portafogli NPL ad Asset Management Companies (AMC): si tratta di una gestione esterna che comporta lo smobilizzo dei crediti deteriorati da parte della Banca senza mantenimento del credito iscritto in bilancio.

Cessione di portafogli NPL-UTP e/o UTP single name: le transazioni di cessione per cassa di portafogli e/o single name si caratterizzano da attese di ritorni elevati per gli investitori e conseguentemente minimi ritorni per gli istituti di credito.

Cessione di piccoli portafogli UTP o single-name: si tratta della cessione di specifiche posizioni nei confronti di un unico creditore (single name) o di piccoli selezionati portafogli UTP a fondi distressed o altri soggetti che hanno sia le risorse finanziarie per effettuare investimenti diretti nelle società, sia possiedono le competenze tecniche nell'ambito del turnaround.

Il canale alternativo

Al di fuori del canale bancario, esistono diversi strumenti di supporto finanziario in ambito distressed. Gli interventi si possono riassumere in forme di:

Supporto all'equity: interventi destinati a stabilizzare la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese, realizzabili nella maggior parte dei casi mediante l'utilizzo delle seguenti forme tecniche: operazione straordinaria di aumento di capitale a pagamento mediante versamento di denaro; conversione di crediti in partecipazioni sociali; obbligazioni e / o finanziamenti convertibili in azioni; prestiti obbligazionari subordinati; emissione di strumenti finanziari partecipativi (c.d. SFP) ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c.

Supporto al debito a medio-lungo termine per investimenti: attraverso l'emissione di: obbligazioni “ordinarie” ai sensi dell'art. 2412 c.c.; di c.d. mini bond ai sensi del d.l. n. 83/2012, di c.d. high yield bond; rinegoziazione e / o concessione di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine; ricorso a finanziamenti con contestuale garanzia emessa da SACE, dal Fondo di Garanzia PMI ovvero altro incentivo, ove applicabili.

Supporto al circolante e al debito di breve termine: finalizzato a sostenere la continuità aziendale tramite diversi strumenti quali: il factoring, strumento rilevante al fine di migliorare le performance d'incasso, di gestione del rischio di credito e di ottimizzazione dei costi operativi, nel contesto di operazioni mirate a smobilizzare i crediti commerciali e generare liquidità dagli stessi; le linee di credito a breve termine, rilasciate mediante affidamenti in conto corrente anche attraverso l'anticipo di fatture commerciali; l'emissione di cambiali finanziarie, ai sensi della l. n. 43/1994, come da ultimo modificata dal d.l. n. 77/2020; i finanziamenti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della l. n. 130/1999.

Finanza antergata nell'ambito delle operazioni di risanamento (rescue finance): offerta di finanza super senior per favorire un percorso di uscita dalla crisi con l'acquisto di crediti bancari a sconto alternativamente con: una logica di non controllo avente l'obiettivo di generare nel tempo un guadagno sul credito acquistato successivamente alla risoluzione della crisi; una logica di acquisto del credito per realizzare la sua conversione a capitale, in ottica di ottenimento della maggioranza della governance, in modo da indirizzare la gestione del processo di risanamento e di recupero del valore valorizzando poi l'uscita dal capitale.

Gli operatori privati del distressed

Negli ultimi anni sono nati diversi operatori specializzati nell'ambito dei crediti / aziende in distress, in grado di erogare forme tecniche di finanziamento che ben si adattano agli strumenti messi in atto dal nuovo Codice, oltre che, in alcuni casi, consentire il rilancio dell'azienda tramite la sua gestione nell'ambito degli strumenti di risoluzione della crisi di impresa. Tali iniziative consentono sia la ristrutturazione e il rilancio dell'azienda, sia apportano benefici per tutti gli stakeholders, compresi i creditori.

Fondi di private equity di turnaround in ambito distressed: soggetti altamente specializzati che si propongono alle aziende in difficoltà come partner di equity per il rafforzamento patrimoniale ed il rilancio di società temporaneamente in difficoltà ma con potenziale di recupero e fondamentali industriali solidi. Tali soggetti intervengono nelle aziende in crisi attraverso operazioni di maggioranza nel capitale affinché abbiano le leve per poter gestire direttamente l'azienda e il suo processo di turnaround, spesso inserendo nuovo management in sostituzione o in affiancamento al precedente. Il turnaround operativo, in situazioni di distress, si combina spesso con interventi di natura finanziaria volti a riequilibrare l'esposizione verso i soggetti bancari o finanziari. In queste occasioni, in via residuale e per il buon esito dell'operazione, viene immessa finanza in prededuzione a beneficio del supporto della ristrutturazione finanziaria. Gli strumenti tradizionalmente più utilizzati sono comunque gli aumenti di capitale o altri strumenti di simil-equity, anche attraverso l'acquisto di crediti e la loro conversione in capitale.

Challenger Bank e Fondi di Debito: tali soggetti hanno riempito il vuoto del canale bancario nel fornire risorse finanziarie alle società in crisi. Trattasi di soggetti specializzati nell'erogazione di nuova finanza nell'ambito di procedure di ristrutturazione nella forma di rescue financing super-senior all'interno di procedure giudiziali.

Possono operare anche nell'acquisto di crediti bancari UTP single-name a sconto con l'obiettivo di arrivare a detenere la maggioranza dell'esposizione finanziaria di una società e ridefinirne la struttura patrimoniale.

Tali operatori genericamente non si occupano dei profili gestori della società.

Società di factoring pro soluto: si tratta di una forma tecnica di nuova finanza creata da operatori specializzati, spesso in alternativa al canale bancario.

Fondi di Credito ad apporto: tali strutture di investimento si pongono come partners degli istituti di credito (che cedono crediti UTP in cambio di quote del Fondo rimanendo quindi esposti ai potenziali upside di gestione) al fine di consentire una migliore gestione dei crediti deteriorati in quanto viene avviata una gestione unitaria di una parte consistente dell'esposizione finanziaria del debitore, con la messa a disposizione di nuove risorse finanziarie.

Il sostegno agli operatori di private capital ha un diretto impatto sull'economia reale, poiché tali soggetti possono agire non soltanto a sostegno della singola azienda classificata UTP, ma anche per favorire processi di aggregazione nelle filiere produttive, per sostenere la competitività del mercato e per selezionare i soggetti risanabili a favore, anche, degli interessi del sistema bancario.

L'intervento dello Stato

A seguito della pandemia da Covid-19, lo Stato ha attivato strumenti di intervento a sostegno delle imprese italiane in difficoltà attraverso differenti forme di immissione di liquidità nel sistema. Tali soluzioni risultano compatibili con la disciplina del CCII.

Di seguito le principali iniziative:

- Garanzia Italia (SACE), Fondo Centrale di Garanzia (Mediocredito Centrale), AMCO

Attraverso i decreti “Cura Italia” e “Liquidità” e le loro successive modifiche, nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato varato durante l'emergenza Covid-19, le aziende italiane che a seguito dell'emergenza pandemica hanno visto ridotto il proprio giro di affari e marginalità, hanno avuto accesso a nuovi finanziamenti da parte degli istituti bancari con una garanzia fino al 90% da parte dello Stato (tramite SACE o il Fondo Centrale di Garanzia). L'obiettivo di tale strumento è stato quello di aprire il tradizionale canale di credito bancario in via accelerata e in misura rilevante grazie alla concessione di garanzia statale. L'esposizione garantita dallo stato è stimata in 173 miliardi. L'accesso a tale strumento è stato consentito alle aziende che risultavano avere un profilo in bonis nel periodo pre-pandemia. Ad oggi, in un contesto caratterizzato dalla ripresa successiva alla pandemia ma con scenari di guerra in corso, unitamente alla corsa dell'inflazione e alle politiche monetarie di rialzo dei tassi, si sta affacciando, sul tavolo degli istituti bancari, il nodo della rinegoziazione dei finanziamenti garantiti, e, su quello dello Stato, il rischio dell'escussione delle garanzie.

Di recente, la Commissione Europea ha autorizzato la cessione dei prestiti garantiti dallo Stato ed erogati alle imprese nell'ambito del Temporary Framework Covid-19, a una piattaforma di nuova costituzione denominata GLAM (Guaranteed Loans Active Management) gestita da AMCO, società specializzata nella gestione dei crediti deteriorati partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Obiettivo dello strumento è sia recuperare i crediti prevenendo i fallimenti aziendali tramite un sostegno alle imprese meritevoli, sia evitare che il debito pubblico si appesantisca ulteriormente a seguito dell'escussione delle garanzie.

Tralasciando la forma tecnica della gestione delle posizioni, si evidenzia in questa sede che AMCO potrà erogare nuova finanza ad alcune delle aziende debitrici in temporanea difficoltà, anche in pool con altri finanziatori privati. AMCO potrà erogare finanziamenti a breve alla stessa piattaforma per coprire squilibri di cassa temporali tra incassi dai prestiti e pagamenti delle cedole dei titoli. Questi prestiti dovranno essere remunerati con un tasso di interesse in linea con i benchmark di mercato.

Pertanto, è probabile che tale nuova finanza passi attraverso gli strumenti previsti dal Nuovo Codice.

- Patrimonio Destinato tramite Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

Attraverso il Decreto Rilancio (art. 27 d.l. n. 34/2020decreto n. 26 del 3 febbraio 2021), il Ministero dell'Economie e delle Finanze (MEF) ha messo a disposizione delle imprese italiane, quotate e non, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o appartenenti ad un Gruppo con un fatturato superiore a 50 milioni di euro, risorse pari a oltre euro 44 miliardi. Obiettivo dello strumento, definito anche Patrimonio Destinato, è supportare la patrimonializzazione delle imprese in seguito all'emergenza Covid-19.

Nel maggio 2021, CDP (Cassa Depositi e Prestiti) ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio per la gestione delle risorse del MEF, strumento gestito nell'ambito di un patrimonio destinato autonomo e separato da CDP.

Il Patrimonio Destinato ha previsto i seguenti ambiti di operatività:

  • Fondo Nazionale Supporto Temporaneo — investimenti diretti. Tale strumento, nato per contenere gli impatti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 sulla scia delle misure approvate dalla Commissione Europea in materia di aiuti di stato, è stato rivolto ad aziende con i seguenti requisiti, oltre ai criteri generali di accesso: aziende che si trovino in una situazione di rischio di perdita della continuità aziendale; aziende che non hanno reperito sufficienti finanziamenti tramite il settore bancario; che al 31 dicembre 2019 non si trovavano in una situazione di difficoltà; aziende non a partecipazione pubblica; operanti in uno dei settori strategici oppure di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico in determinati oppure con un fatturato superiore a euro 300 milioni. Il Patrimonio Destinato ha avuto quale obiettivo l'intervento per un importo minimo necessario per ripristinare la continuità aziendale e non oltre il ripristino della struttura patrimoniale, intesa come indebitamento su patrimonio netto, al 31 dicembre 2019. Lo strumento del Fondo Nazionale Supporto Temporaneo è scaduto il 31 dicembre 2021.
  • Fondo Nazionale Strategico — interventi a condizioni di mercato, investimenti diretti. Rivolto a società che non si trovano in situazione di difficoltà alle data di richiesta ed erogazione dell'intervento, che necessitano di investimenti di lungo periodo, caratterizzate da solide prospettive di crescita, per supportare piani di crescita e di sviluppo con il coinvolgimento di altri investitori di mercato. Tale intervento è disponibile fino ad esaurimento delle risorse. Vista la natura dello strumento e l'obiettivo di sostenere imprese sane, esula dall'ambito delle norme del CCII in materia di finanziamenti prededucibili.
  • Fondo Nazionale Ristrutturazioni Imprese (FNRI) — interventi a condizioni di mercato, investimenti indiretti. La finalità dello strumento è di supportare società in temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario ma con adeguate prospettive di redditività futura, tramite la sottoscrizione di quote o azioni di OICR come fondi di turnaround. Pertanto, lo strumento è rivolto alle Società di Gestione del Risparmio (SGR), a gestori di Fondi di Investimento Alternativi Europei (gestori di FIA UE) e a società di investimento a capitale fisso (Sicaf auto-gestita), con track record del team di gestione sul segmento "ristrutturazioni di imprese". L'investimento negli OICR avverrà alle seguenti condizioni: dimensione dell'investimento superiore a euro 30 milioni, sino ad una percentuale di sottoscrizione del 49% dell'ammontare dell'OICR e in presenza di uno o più co-investitori privati che sottoscrivano alle medesime condizioni del FNRI. L'OICR potrà investire tramite strumenti di equity, quasi-equity o debito in imprese italiane S.p.A. in situazione di crisi reversibile e anche nel caso abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di risoluzione della crisi di impresa. Il gestore dell'OICR sarà autonomo nella gestione e nella selezione delle imprese beneficiarie e dovrà verificare, al momento dell'intervento e per tutta la durata dell'investimento, la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui al Decreto Attuativo e al Regolamento. Le imprese che saranno oggetto di investimento da parte degli OICR target dovranno avvalersi di un esperto indipendente accreditato da CDP per l'attestazione del piano di ristrutturazione da cui emerga la sostenibilità dell'indebitamento e un fair value dell'impresa stessa ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 febbraio 2021, n. 26. Tale strumento consentirà di far cogliere alle aziende nuove opportunità di finanziamento attraverso gestori specializzati in situazioni di turnaround, operativo o finanziario, con l'obiettivo di rilanciare il tessuto imprenditoriale italiano. Il sostegno dello Stato per lo sviluppo di un mercato di operatori di private capital specializzati in situazioni di turnaround non potrà che apportare benefici al sistema Paese poiché tali operatori si concentreranno sul rilancio aziendale e sul risanamento delle realtà economiche con prospettive di continuità di business, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dal CCII.



Conclusioni

La soluzione della crisi di impresa passa attraverso la disponibilità di risorse finanziarie per il tempo necessario a mantenere o ripristinare l'economicità dell'attività caratteristica dell'impresa. In questa prospettiva, all'interno della sezione III del Capo III del titolo IV del CCII sono collocate alcune specifiche norme (art. 99, 101 e 102 CCII) riguardanti la disciplina dei finanziamenti a favore delle imprese che utilizzano gli accordi di ristrutturazione dei debiti quale strumento di regolazione della crisi.

Obiettivo del legislatore è quello di incentivare l'apporto di capitale di credito, essenzialmente riconoscendo quale contropartita del rischio di credito la natura prededucibile del finanziamento e l'esenzione da revocatoria.

Quanto all'azione revocatoria, sia concorsuale che ordinaria, dispone l'art. 166, comma 3, lett. e) CCII che ne siano immunizzati gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione degli ADR, nonché quelli legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di omologa degli ADR.

La copertura penale è data dall'art. 324 CCII che prevede che non si applichino le norme in materia di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice in relazione a pagamenti e ad operazioni di finanziamento autorizzati ai sensi degli artt. 99 e 101 CCII (non quindi per i finanziamenti soci ex art. 102 CCII).

Le trasformazioni in atto nel mercato della intermediazione creditizia inducono a prendere atto che le disposizioni del Codice potranno trovare una effettiva attuazione con l'avvento di nuovi operatori destinati ad affiancare od a sostituire le banche tradizionalmente chiamate a sostenere la dinamica finanziaria delle imprese in crisi.



Guida all'approfondimento

AA.VV., Quaderno 88 SAF Luigi Martino, ODCEC Milano — Gestione e valorizzazione degli Unlkely to pay: aspetti normativi, fiscali e operativi.

AA.VV., TMA — Il corporate turnaround ed il restructuring in Italia — Il libro bianco di TMA Italia, AA.VV., 2022.

AIFIRM www.aifirm.it/wp-content/uploads/2020/10/2020-Position-Paper-23-Calendar-Provisioning.pdf.

BONFATTI, La nozione di fallimento. Le forme negoziali tipiche e atipiche, in Il Fallimento, 2021, 1187.

BROGI, I finanziamenti all'impresa in crisi tra legge fallimentare, codice della crisi e d.l. n. 118 del 2021, in Il Fallimento, 2021, 1285.

GIUFFRIDA, in Il Sole24Ore — Rivista n. 5, Nuovo codice della crisi di impresa.

LAMANNA, Il ripristino dei finanziamenti-ponte nel primo Correttivo al Codice della crisi, in www.ilFallimentarista.it .

Rivista Be Bankers, ottobre 2022.

ROLFI, I finanziamenti ed il problema della prededuzione, Giuffrè, 2017.

Sito internet Cassa Depositi e Prestiti.

SOLDI, in Italia Oggi, ottobre 2021 — Rivista Il Nuovo codice della crisi di impresa.

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