Azione di ripetizione dell'indebito oggettivo e nullità dell'ordinanza di assegnazione

07 Settembre 2023

La questione sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi attiene la possibilità di esperire l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. laddove questa trovi la sua giustificazione nell'accertamento della nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.
Massima

L'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. costituisce atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi, determinando il trasferimento al creditore assegnatario della titolarità del credito pignorato, restando irrilevante dal punto di vista processuale la sua attuazione, con la conseguenza che la materiale esazione del credito assegnato non fa venir meno l'interesse alla decisione sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. che abbia in precedenza ritualmente investito il provvedimento, in quanto l'accertamento della nullità di quest'ultimo produce effetti utili per la parte opponente, comportando l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione.

All'esito della riassunzione della procedura espropriativa presso terzi, la parte lesa nel suo diritto di credito può esperire l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. nei confronti di coloro che abbiano ricevuto somme non ad essi spettanti, facendo valere la nuova ordinanza di assegnazione recante la corretta ripartizione del credito pignorato.

Il caso

Nel 2007, Alfa s.p.a., quale mandataria di Beta s.r.l., ha intrapreso, in danno del debitore esecutato e nei confronti del Fallimento Gamma, una espropriazione presso terzi all'esito della quale il giudice dell'esecuzione ha emesso ordinanza di assegnazione, ripartendo il credito tra la società procedente e i due soggetti che hanno spiegato intervento nella procedura.

Avverso la predetta ordinanza, Alfa s.p.a., lamentando l'inammissibilità degli interventi considerati privi di titolo esecutivo, ha proposto opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultima è stata dapprima rigettata con sentenza del Tribunale di Roma e, sulla base della successiva impugnazione proposta dall'opponente, cassata dalla Suprema Corte.

In quell'occasione, il Giudice di legittimità, con sentenza n. 7107 del 9 aprile 2015, ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza di assegnazione demandando al giudice dell'esecuzione l'adozione di un nuovo provvedimento che prevedesse l'esclusione dalla distribuzione degli interventori privi di titolo esecutivo e degli altri presupposti di cui all'art. 499 c.p.c.

Tuttavia, a seguito della riassunzione, il giudice territoriale, con ordinanza del 13 dicembre 2016, ha dichiarato improcedibile la procedura esecutiva sul rilievo che l'ordinanza di assegnazione aveva avuto “completa esecuzione con i pagamenti delle somme” e che, pertanto, non si riteneva “possibile riemettere una nuova ordinanza di assegnazione per il venir meno del credito pignorato”.

Nei confronti di tale provvedimento, Alfa s.p.a. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 617, comma. c.p.c., rigettata con sentenza del Tribunale di Roma n. 15681 depositata il 10 novembre 2020.

Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione.

La questione

La questione sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi attiene la possibilità di esperire l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. laddove questa trovi la sua giustificazione nell'accertamento della nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.

Ed invero, Alfa s.p.a. ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 499, 500, 512, 553, 615 e 617 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente ha rilevato che l'avvenuto pagamento dei crediti in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione opposta “non può rendere inutiliter data la sentenza emessa nel successivo giudizio di merito della opposizione a cognizione piena” con la conseguenza che, sulla base della nuova assegnazione, la società Alfa è legittimata ad agire giudizialmente nei confronti degli interventori chiedendo la restituzione degli importi erroneamente loro riconosciuti.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito nel senso dell'accoglimento dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da Alfa s.p.a. e, per l'effetto, dell'annullamento dell'ordinanza emanata dal giudice territoriale il 13 dicembre 2016.

Il Collegio ha dapprima ribadito che l'errore della statuizione del g.e. origina dall'aver riconosciuto una rilevanza giuridica all'avvenuta esazione del credito in virtù del provvedimento reso ai sensi dell'art. 553 c.p.c. Tale assunto risulta in evidente contraddizione con il costante orientamento della Corte (da ultimo ribadito con Cass. n. 12690/2022) secondo cui la procedura di espropriazione presso terzi vede il suo atto conclusivo nell'ordinanza di assegnazione.

Ed invero, la pronuncia di quest'ultima determina il trasferimento della titolarità del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore assegnatario, a nulla rilevando, a livello processuale, l'avvenuta riscossione del credito.

Per altro verso, i giudici di legittimità hanno altresì chiarito come l'esazione del credito non incida negativamente sull'interesse alla pronuncia di un'eventuale opposizione agli atti esecutivi che, in caso di esito positivo, avrebbe l'effetto di invalidare l'ordinanza di assegnazione rendendo conseguentemente inefficaci gli atti compiuti in esecuzione della stessa.

Pertanto, il creditore procedente, il cui diritto alla soddisfazione risulti leso in tutto o in parte, può promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di coloro che hanno ricevuto una somma maggiore rispetto a quella effettivamente loro spettante facendo valere la nuova ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione recante la corretta ripartizione della somma da distribuire ai creditori concorrenti.

La Suprema Corte ha altresì precisato che, al fine di garantire la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 24 Cost., l'erroneo convincimento del giudice territoriale o la mancata adozione di un opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 618 c.p.c. non possono pregiudicare il diritto dell'opponente al riscontro definitivo delle irregolarità del provvedimento in esame. Una siffatta ricostruzione, puntualizzano i giudici di legittimità, risulta essere conforme all'esigenza di stabilità dell'ordinanza di assegnazione assicurata dal sistema di garanzie di legalità per la soluzione dei contrasti previsto dall'ordinamento.

Pertanto – conformemente anche a Cass. n. 26927/2018 – il creditore che vede accogliere la sua tempestiva opposizione a seguito della chiusura della procedura esecutiva risulta legittimato a promuovere separata azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Osservazioni

La pronuncia in esame offre l'occasione per confermare e meglio specificare alcuni principi già espressi dai giudici di legittimità in merito alle conseguenze derivanti dalla dichiarazione di nullità dell'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c.

In primo luogo, è pacifico che quest'ultima, determinando il trasferimento coattivo del credito ma non l'estinzione dello stesso, si configuri come l'ultimo atto esecutivo posto a conclusione del procedimento di espropriazione forzata presso terzi e, dunque, appare indubbia la sua natura di atto esecutivo (principio da ultimo espresso da Cass. n. 5489/2019).

A tal riguardo non rileva il disposto di cui all'art. 2928 c.c. per cui il diritto dell'assegnatario nei confronti del debitore si estingue soltanto con la riscossione del credito assegnato. La disposizione richiamata, infatti, non ha lo scopo di protrarre la procedura esecutiva e determina effetti (non processuali ma) sostanziali al fine di una maggiore tutela del creditore al quale è consentito, nell'ipotesi di mancata realizzazione del suo diritto, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo sulla base dello stesso titolo.

In virtù del riconoscimento di provvedimento finale del processo esecutivo, l'ordinanza di cui all'art. 553 c.p.c. produce i suoi effetti illico et immediate, non essendo necessaria alcuna attività di esecuzione o realizzazione.

Da ciò discende che, non essendo reclamabile, né revocabile o modificabile – se non per la correzione di meri errori materiali o di calcolo – dal giudice dell'esecuzione, in tutte le ipotesi in cui si facciano valere vizi, ancorché sostanziali, attinenti la stessa ordinanza di assegnazione o singoli atti esecutivi prodromici alla stessa, è possibile esperire il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. e non anche il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost., difettando il carattere della definitività.

In altri termini, al contrario dell'ipotesi dell'opposizione all'esecuzione in cui è l'intero processo ad essere travolto da una eventuale sentenza di accoglimento, nel caso di esito positivo dell'opposizione agli atti esecutivi la conseguenza è la mera dichiarazione di invalidità dell'atto, la quale determina l'accertamento della sussistenza del motivo di invalidità dello stesso. Ne consegue che se il vizio riguarda esclusivamente il singolo atto esecutivo, l'accoglimento comporta la caducazione di tutti gli atti successivi che ne risultino dipendenti e la possibilità che l'atto venga rinnovato e che, quindi, il processo esecutivo riprenda dal momento in cui è emerso l'atto viziato.

Ed invero, pur trovando la sua matrice in una contestazione della nullità di un atto esecutivo, l'oggetto dell'opposizione di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. non attiene esclusivamente alla validità dell'atto in questione quanto piuttosto all'accertamento della vicenda che ha determinato la nullità o meno dell'atto e, dunque, alla risoluzione della controversia.

Ciò posto, appare senz'altro condivisibile quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui l'interesse alla decisione sull'opposizione agli atti esecutivi non viene meno neanche nel caso di attuazione dell'originaria ordinanza di assegnazione. Diversamente, infatti, non risulterebbe tutelato l'interesse dell'opponente alla decisione sulla già menzionata, e tempestiva, opposizione di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c. dalla quale potrebbero prodursi effetti utili per il soggetto opponente, tra cui, appunto, l'invalidazione del provvedimento opposto.

A ben guardare, la stessa ratio ha già guidato la decisione di recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 108/2023) nell'affermare il principio che in forza della pronuncia di ordinanza di assegnazione non tempestivamente opposta, resa a seguito della dichiarazione di quantità del terzo pignorato ritenuta positiva dal g.e., nella successiva procedura esecutiva iniziata dal creditore nei confronti del terzo pignorato – sulla base del titolo esecutivo rappresentato dal provvedimento ex art. 553 c.p.c. – è inibito al terzo pignorato far valere fatti modificativi od estintivi del proprio debito nei confronti del debitore principale, salvo siano sopravvenuti all'ordinanza di assegnazione.

Con riferimento alla decisione in commento, infine, la Suprema Corte ha espresso il seguente corollario: il creditore opponente che ha ottenuto la pronuncia favorevole, dopo aver riassunto il processo esecutivo all'esito della nuova ordinanza di assegnazione contenente la corretta ripartizione del credito, può agire in ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto una somma non loro spettante.

La conclusione raggiunta dai giudici di legittimità appare pienamente coerente con l'iter logico ed argomentativo adottato nell'ambito della pronuncia in esame.

Se, invero, come è pacifico, l'ordinanza di assegnazione rappresenta l'ultimo atto della procedura di espropriazione forzata presso terzi e, in quanto tale, è impugnabile unicamente attraverso il procedimento di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c., è altrettanto corretto affermare che a seguito dell'accoglimento di una eventuale e tempestiva opposizione potrebbero derivare effetti utili per l'opponente, quali l'invalidazione dell'ordinanza impugnata. A fortiori, l'opponente leso nel suo diritto di credito ben può agire nei confronti di coloro che hanno illegittimamente percepito una somma di denaro non ad essi spettante agendo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., per la restituzione di ciò che è stato indebitamente percepito, stante l'assenza di un valido titolo giustificativo.

Riferimenti
  • V. Baroncini, Ordinanza di assegnazione del credito: limiti di sindacabilità con l'opposizione all'esecuzione, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 14 febbraio 2023;
  • F. Caringella, L. Buffoni, F. Della Valle, Codice civile annotato con la giurisprudenza, Roma, 2019;
  • P. Farina, L'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1, 2014;
  • F. P. Luiso, Diritto processuale civile, Il processo esecutivo, Milano, 2022;
  • G. Parisi, Espropriazione presso terzi: i rimedi esperibili contro l'ordinanza di assegnazione, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 12 dicembre 2018;
  • M. Pilloni, Cognizione del g.e. e opposizione esecutive, in Riv. Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 4, 2020;
  • S. Satta, Commento al codice di procedura civile, III, Milano, 1967;
  • R. Tiscini, Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., in Riv. es. forz., 2012;
  • R. Vaccarella, L'espropriazione presso terzi, in Dig. Civ., VIII, Torino, 1992.

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