L'assicurazione RC Auto è obbligatoria anche in caso di circolazione su strada privata
07 Settembre 2023
La questione sottesa al giudizio della Corte Suprema ha ad oggetto l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore circolanti su strada privata. La vicenda vede come protagonista l'autista di un bus navetta circolante su strada privata, multato dalla Polizia Municipale perché sprovvisto della relativa polizza assicurativa. La vicenda approdava in tribunale e vedeva due esiti opposti: il giudice del primo grado rigettava l'opposizione dell'autista, mentre in appello l'opposizione veniva accolta, con conseguente annullamento della sanzione amministrativa. La questione viene pertanto risolta dalla Suprema Corte.
Il Collegio offre un'analisi del Codice delle assicurazioni, (d.lsg n. 209/2005), in particolare della disposizione di cui all'art. 122, che dispone che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione «su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate» se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Nel caso di specie, prosegue il Collegio, «la parola area è qualificata dal collegamento con strade di uso pubblico. Ciò rivela il fenomeno che sollecita l'equiparazione e fa segno altresì alla finalità dell'equiparare: la circolazione dei veicoli (a motore) è il fenomeno, con la sua intrinseca modalità: il pericolo concreto di danni a terzi che quindi hanno diritto di essere garantiti nel loro interesse ad essere reintegrati per equivalente dei danni eventualmente occasionati da un incidente stradale». Il terzo ha dunque il diritto ad essere tutelato dalla circolazione dei suddetti veicoli attraverso lo strumento dell'assicurazione civile automobilistica. Non vi è pertanto alcuna ragione, secondo i Giudici, «che si opponga alla necessità di qualificare la superficie stradale del comprensorio Rosa Marina come area equiparata alle strade di uso pubblico al fine della necessità della copertura assicurativa».
I Giudici, infine, richiamano un precedente giurisprudenziale che, in fattispecie analoga, ha statuito che l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato (anche in modo conforme al diritto dell'Unione europea, così come concretizzato dalla Corte di giustizia) nel senso che «per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale» (Cass. SU n. 21983/2021) Alla luce delle suddette argomentazioni, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al tribunale.
(Fonte: Diritto e Giustizia) |