Mediazione obbligatoria anche in caso di domanda riconvenzionale

Redazione scientifica
07 Settembre 2023

L'esclusione della mediazione per la riconvenzionale emersa solo nella fase giudiziale della lite determina una disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto ingiustificata, in palese contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

L'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, nel prevedere il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda relativa ad una controversia in materia bancaria (o in una delle altre materie ivi indicate), menziona genericamente l'azione, senza distinguere tra quella proposta in via principale e quella svolta in via riconvenzionale. L'intenzione del legislatore è stata quella di favorire la composizione degli opposti interessi attraverso il dialogo tra parti e mediatore, con funzione deflattiva del contenzioso giudiziario. Ebbene, poiché la suddetta esigenza sussiste in base all'oggetto della domanda, quale che sia la parte che la propone, l'esclusione della mediazione per la riconvenzionale emersa solo nella fase giudiziale della lite determina una disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto ingiustificata, in palese contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

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