Le Sezioni unite, con sentenza del 29 agosto 2023, n. 25442, rel. Federici, hanno affermato un importante principio di diritto in tema di deferibilità del giuramento decisorio al curatore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva dei crediti e la correlata facoltà del curatore di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Le Sezioni unite, con sentenza del 29 agosto 2023, n. 25442, rel. Federici, hanno affermato un importante principio di diritto in tema di deferibilità del giuramento decisorio al curatore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva dei crediti e la correlata facoltà del curatore di sollevare l'eccezione di prescrizione presuntiva.
La questione, su sollecitazione della Procura Generale, era stata rimessa al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, in ragione della sua rilevanza nomofilattica e dell'emersione di orientamenti non univoci sul punto (in particolare, da ultimo, Cass. civ., sez. I, 27 giugno 2022, n. 20602).
In particolare, il collegio rimettente ha posto le seguenti questioni:
se, nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare, il curatore fallimentare sia legittimato a opporre la prescrizione presuntiva, in quanto parte processuale, ai sensi dell'art. 95, comma 1, l. fall., o comunque in quanto terzo interessato, ai sensi dell'art. 2939 c.c., tenuto conto della correlazione posta tra tale eccezione e la possibilità per la controparte di deferire giuramento “per accertare se si è verificata l'estinzione del debito” (art. 2960, comma 1, c.c.);
se l'art. 2739 c.c. e l'art. 2737 c.c. (che per la capacità di deferire o riferire il giuramento rinvia all'art. 2731 c.c. in tema di confessione) ostino alla prestazione del giuramento decisorio da parte del curatore fallimentare, in quanto terzo privo della capacità di disporre del diritto, oppure ostino solo al suo potere di deferire e riferire il giuramento, ma non di prestarlo, anche in relazione all'inquadramento della prescrizione presuntiva come presunzione legale relativa, con limitazione dei mezzi di prova contraria, ovvero come ipotesi speciale di prescrizione, superabile solo dall'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.), o dal particolare valore attribuito dalla legge al giuramento decisorio;
se, in particolare, ove si escluda la deferibilità del giuramento su fatto non "proprio", ma del fallito (cd. giuramento de veritate), al curatore fallimentare possa essere comunque deferito il giuramento sulla conoscenza che egli ne abbia - tenuto conto delle interlocuzioni tra curatore e fallito imposte dagli art. 16, comma 1, n. 3), e art. 49 l. fall., la cui inosservanza è penalmente sanzionata (art. 220 l. fall.) - e se, in tal caso, si tratti del cd. giuramento de scientia, exart. 2739, comma 2, c.c., ovvero del cd. giuramento de notitia, exart. 2960, comma 2, c.c., norma espressamente riferita al coniuge superstite o agli eredi del debitore e ai loro
se, una volta ammesso il giuramento de scientia o de notitia, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito equivalga a prestazione favorevole al giurante, lasciando in vita la presunzione di pagamento, o assuma invece gli effetti del rifiuto del giuramento, favorevole al creditore - come avviene nel giuramento de veritate - e se tale conclusione debba valere per tutti i soggetti che prestino giuramento de scientia o de notitia, ovvero solo per il curatore fallimentare».
Il principio di diritto dichiarato dalle Sezioni unite è il seguente:
“In tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'art. 2956, primo comma, n. 2, c.c., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento”.
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