La CTU non è un mezzo istruttorio in senso proprio

Redazione scientifica
11 Settembre 2023

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

La vicenda riguardava una causa instaurata da una società che aveva subito danni ad un proprio mezzo coinvolto in un sinistro stradale e che, dopo aver ottenuto dalla compagnia di assicurazione della danneggiante euro 10.000 a titolo di acconto, conveniva proprietario, conducente e assicuratrice avanti al Giudice di pace per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni.

Dopo che il giudice di Pace si dichiarava incompetente per valore, in sede di appello, il Tribunale: accoglieva il motivo con cui la compagnia di assicurazione lamentava che il giudice di pace si era dichiarato erroneamente non competente; decideva che non risultava provato un danno superiore rispetto a quello risarcito con l'importo di euro 10.000 già versato; escludeva la possibilità di ammettere le prove genericamente richieste da parte attrice durante il giudizio di primo grado senza l'indicazione dei testi nei capitoli di prova ed in modo altrettanto generico ribadite in appello.

La società ricorreva in cassazione, sostenendo che il danno arrecato al veicolo sarebbe stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio dalla produzione delle fotografie, la cui riferibilità al sinistro era da considerare pacifica; di conseguenza, secondo quanto rappresentato, il giudice avrebbe dovuto quantificarlo e non negare come prova del quantum le fatture in quanto non quietanzate. Aggiungeva la ricorrente che il giudicante, quand'anche avesse legittimamente considerato irrilevanti le fatture perché non quietanzate, avrebbe dovuto applicare l'art. 61 c.p.c. nominando un CTU.

La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che il Tribunale non aveva negato rilievo alle fatture perché non quietanzate, ma aveva affermato che, a fronte delle contestazioni mosse, la ricorrente aveva prodotto le fatture, per giunta non quietanzate; nella sostanza aveva ritenuto insufficienti a fornire la prova del credito, sia nell'an che nel quantum, vantato dalla odierna ricorrente, le fatture emesse. Né parte ricorrente può dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le prove testimoniali richieste, le quali, pur astrattamente ammissibili perché deputate a provare un fatto, erano, ad avviso del giudice, risultate generiche. Va aggiunto, secondo i giudici, che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio; si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

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