Danno biologico e danno patrimoniale sono distinti

13 Settembre 2023

Non c'è alcuna corrispondenza esatta tra entità del danno biologico ed entità del danno patrimoniale da esso causato: un danno biologico di lieve entità se interessa, ad esempio, un arto decisivo per il lavoro (la mano per lo scalpellino) ha un'incidenza assai maggiore di una lesione di grave entità che però non incide sulla capacità di lavoro del danneggiato (la zoppia per un lavoratore intellettuale), cosi che il criterio si dimostra del tutto inadeguato a garantire l'integralità del risarcimento come imposta dal sistema delle fonti.

Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza 26009, depositata il 6 settembre 2023.

Un imbianchino veniva incaricato di intonacare le pareti interne ed esterne di un edificio di proprietà di una donna, da un ingegnere, che lo autorizzava ad utilizzare i ponteggi installati su quell'immobile da un'impresa edile. L'imbianchino, mentre stava intonacando una parete esterna, a causa del cedimento del ponteggio, precipitava da oltre sei metri di altezza, rovinando a terra e riportando lesioni gravi, in particolare ai polsi, oltre che su varie parti del corpo, venendo così costretto ad una lunga riabilitazione, con una accertata invalidità permanente del 38%.

Sporgeva, quindi querela, a seguito della quale l'ingegnere veniva imputato del reato di lesioni personali colpose, aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Nasceva una intricata vicenda giudiziaria in sede sia civile che penale, che vedeva protagonisti non solo l'imbianchino e l'ingegnere, ma anche gli eredi dell'impresa edile, le rispettive compagnie assicurative e la donna proprietaria dell'edificio, all'esito della quale la Corte di Appello di confermava la responsabilità in solido dell'ingegnere e degli eredi dell'impresa e confermava per il resto l'obbligo delle assicurazioni verso i loro assicurati.

I giudici penali hanno accertato la responsabilità dell'ingegnere per le lesioni subite dall'imbianchino e questo accertamento è diventato definitivo quanto alle statuizioni civili, su cui vi è stata espressa pronuncia del giudice penale. Tuttavia, nel giudizio civile è stato accertato il concorso di colpa del danneggiato, nonostante anche su tale circostanza fosse sceso il giudicato penale: sul punto l'imbianchino osserva come i giudici penali, sia in primo che in secondo grado, in realtà sono stati investiti della questione, ed espressamente hanno escluso un suo concorso di colpa e che, quindi, su tale concorso v'è accertamento del giudice penale, con la conseguenza che è impedito a quello civile un accertamento autonomo. In altre parole, il motivo di ricorso è fondato: poiché vi è stata pronuncia dei giudici di merito sul concorso di colpa, anche su tale questione si è formato il giudicato, con conseguente preclusione per il giudice civile.

L'imbianchino contesta, inoltre, l'entità del risarcimento riconosciutogli per la perdita della capacità lavorativa: afferma che il reddito non deve per forza considerarsi contratto nella percentuale di invalidità, ossia di danno biologico, ben potendo una invalidità del 38% (quella che gli era stata riconosciuta) indurre una contrazione dei guadagnai del 50% o comunque in una misura superiore.

Anche stavolta la Cassazione dà ragione all'imbianchino e ribadisce che il criterio secondo cui la contrazione di reddito del danneggiato è equivalente alla invalidità subita è artificioso, non ha alcun fondamento, né ovviamente normativo, né logico, ben potendo una invalidità lieve comportare una grossa contrazione dei guadagni, e viceversa, a seconda del tipo di invalidità.

La Suprema Corte accoglie, quindi, questi motivi di ricorso e rinvia alla Corte d'Appello.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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