Produzione dei documenti dopo la costituzione
13 Settembre 2023
Con l'introduzione del processo “telematico” e soprattutto con la recente riforma Cartabia, ogni produzione documentale (art. 87 disp. att. c.p.c.) deve essere effettuata, salvo eccezioni dettate da ragioni specifiche e su ordine del giudice (le cosiddette “copie di cortesia”), in forma telematica, come prevede l'art. 196-quater, disp. att. c.p.c.
Il novellato art. 87 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede, però, ancora che il relativo elenco dei documenti sia comunicato alle parti nelle forme stabilite dall'art. 170, comma 4, c.p.c.
A sua volta l'art. 170, comma 4, c.p.c. prevede lo scambio delle comparse e delle memorie mediante deposito in cancelleria (oppure mediante notificazione o scambio documentato con tanto di visto del procuratore) e, stante il richiamo, uguale regime si dovrebbe applicare ai documenti.
La recente riforma, insomma, non ha previsto la modifica del quarto comma dell'art. 170 c.p.c. ove si prevede ancora il deposito cartaceo in cancelleria e non il deposito nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 196-quater, disp. att. c.p.c.
A questo punto si deve ritenere che l'adempimento previsto dal quarto comma dell'art. 170 c.p.c. si debba intendere tacitamente abrogato dalla introduzione della riforma Cartabia e, più in generale, dall'impianto del processo telematico oramai a regime.
Neppure ove il giudice ordini il deposito delle cosiddette copie di cortesia, di cui sopra, potrà dirsi operante l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 170, comma 4, c.p.c., in quanto dette copie, appunto di cortesia, non sostituiscono il deposito telematico ma a questo si aggiungono per esigenze contingenti del singolo ufficio giudicante. |