Liquidazione giudiziale di gruppo: due pronunce a favore della tesi estensiva

La Redazione
13 Settembre 2023

Due pronunce, l'una del Tribunale di Catania e l'altra del Tribunale di Milano, depositate entrambe nel mese di marzo 2023, hanno affermato alcuni importanti principi in tema di liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCII.

Secondo la pronuncia resa dai giudici meneghini (Trib. Milano, sez. II, 22 marzo 2023, rel. Vasile), a fronte di un gruppo di imprese pur autonome dal punto di vista meramente giuridico e che tuttavia suggeriscono – sulla base di alcuni elementi quali la sede sociale radicata nello stesso luogo, il management centralizzato, sinergie, rapporti infragruppo e rapporti commerciali con direzione unitaria e dominante di un'unica società capogruppo – la sussistenza di una effettiva concentrazione aziendale che ne determina una rilevante attenuazione dell'autonomia economica, si renderebbero opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del gruppo.

Si riporta di seguito la massima estrapolabile dalla pronuncia:

“I numerosi rapporti infragruppo, la sussistenza di un ingente debito erariale avente in parte natura solidale delle società, con responsabilità solidale delle società controllate per il debito della controllante, la possibilità dell'amministrazione finanziaria di rivolgersi a ciascun partecipante al Gruppo per recuperare l'intero importo non versato, rendono evidente l'interdipendenza e l'opportunità di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del gruppo”.

La seconda pronuncia (Trib. Catania, sez. IV, 22 marzo 2023, rel. Laurino) origina da un ricorso ex art. 287, comma 5 CCII promosso dai curatori delle società controllanti nei confronti delle partecipate. Due di quest'ultime deducevano la propria natura di imprese minori e, come tali, di non essere assoggettabili ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale. Secondo la difesa delle opponenti, l'inciso di cui alla norma richiamata (“non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale”) starebbe ad indicare l'esclusione delle imprese minori – che, ai sensi dell'art. 121 CCII, non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale – dal campo di applicazione dello stesso art. 287, comma 5 CCII.

Il tribunale di Catania affronta pertanto la questione dell'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo verso le imprese minori e aderisce alla tesi estensiva propugnata da parte attrice, secondo la quale le soglie minime per essere assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale non si applicano al fenomeno della liquidazione di gruppo. Il Tribunale:

  • rilevata la tendenza del nuovo Codice della crisi ad assoggettare a procedura di accertamento dello stato di crisi o insolvenza qualsiasi tipo di debitore (con la sola esclusione degli enti pubblici;
  • e rilevato altresì che, essendo la liquidazione giudiziale l'unica procedura destinata, nel CCII, a regolamentare il fenomeno del gruppo societario, risulterebbe una antinomia, processualmente diseconomica ed in contrasto con la ratio del codice della crisi, la soluzione alternativa della apertura di una liquidazione “specifica” per la impresa minore appartenente allo stesso gruppo;

afferma quanto segue:

“appare allora più ragionevole ritenere che, laddove il comma V dell'art. 287 CCI parli di impresa del gruppo “non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale”, intenda in realtà riferirsi semplicemente all'impresa “non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale” di gruppo, e quindi alla possibilità di coinvolgere nel fenomeno del gruppo “secondo le modalità di commi da 1 a 4 dell'art. 287) anche società che inizialmente non erano state individuate (o rispetto alle quali difettava la legittimazione, come in questo caso)”.



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