Il valore probatorio del Cud nel rapporto di lavoro

14 Settembre 2023

La questione in esame è la seguente: quale valore probatorio ha il modello CUD? E, in caso di sua contestazione, il giudice può disattendere le risultanze ivi contenute?
Massima

I modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, hanno valore di comune prova documentale ma non di prova legale vincolante per il giudice del merito.

Il caso

Il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione ex art. 98 l. fall. che un lavoratore aveva proposto contro il decreto del Giudice delegato al fallimento della società presso cui affermava di aver lavorato. Il tribunale aversano, in particolare, ha ritenuto che il lavoratore, ai fini del riconoscimento del TFR, non aveva fornito compiutamente la prova, a suo carico, sia della sussistenza del rapporto di lavoro che dell'effettiva durata in cui egli aveva prestato la propria prestazione lavorativa alle dipendenze dell'impresa fallita. Il lavoratore, ritenendo illegittimo il decreto del giudice di merito, ha proposto ricorso per Cassazione ritenendo che la produzione del CUD vincoli il giudice del merito nell'accertamento del rapporto di lavoro sia nell' “an” che nel “quando” (ossia nella sua durata). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore.

La questione

La questione in esame è la seguente: quale valore probatorio ha il modello Cud? E, in caso di sua contestazione, il giudice può disattendere le risultanze ivi contenute?

Le soluzioni giuridiche

La decisione che si annota è pervenuta alla conclusione di dare continuità all'orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità secondo il quale ai modelli Cud, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono, va attribuito valore di comune prova documentale ma non di prova legale vincolante per il giudice del merito. Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure il ragionamento logico giuridico del Tribunale di Napoli Nord nella parte in cui ha ritenuto non bastevole, per ritenere sussistente il rapporto di lavoro tra il lavoratore e la società fallita, la produzione del modello di certificazione unica in quanto, una volta contestato, è onere del lavoratore provare, con ulteriori mezzi di prova, la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua durata. In particolare il lavoratore non ha provato, attraverso l'escussione dei testi, di aver lavorato nel periodo indicato nei suoi atti difensivi e ha depositato tardivamente la certificazione dell'INPS relativa ai contributi di lavoro versati per tutto il periodo dichiarato. Né è stato ritenuto bastevole per provare il rapporto di lavoro e il suo periodo di svolgimento la produzione delle buste paga relative ad alcune mensilità rientranti nel periodo indicato dal lavoratore. In definitiva la Cassazione, con la decisione in commento, ha ritenuto non assolto l'onere probatorio del lavoratore (art. 2697 c.c.) né ha ritenuto che dalle certificazioni uniche, di provenienza datoriale, possano ritenersi provate, “iuris et de iure”, determinate circostanze (ossia la durata del rapporto di lavoro). In questa decisione la Suprema Corte ha ritenuto le certificazioni uniche delle prove documentali che non hanno, però, una volta contestate, alcun vincolo legale per il giudice il quale, invece, ben può apprezzare la sussistenza o meno dei fatti allegati valorizzando le risultanze di tutti i mezzi istruttori ammessi. La Suprema Corte, nel proprio percorso argomentativo, fa riferimento a due arresti della Corte di Cassazione: la decisione n. 10041/2017 e la n. 31173/2018. Nella prima pronuncia la Cassazione ha affermato che “In particolare i modelli Cud di provenienza pubblica integrano i requisiti di prova documentale richiesta al fine dell'opponibilità della prova scritta di un credito al fallimento anche in ordine al parametro di cui all'art. 2704 c.c. In ordine alla efficacia probatoria delle buste paga si segnala infine la recente pronuncia di questa sezione così massimata: "In tema di accertamento del passivo fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, nè la sottoscrizione per ricevuta apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l'intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti". (Cass. civ. n. 17413/2015).”. Nella seconda decisione la Cassazione ha stabilito che “il giudice del merito ha riconosciuto rilevanza probatoria del pagamento del TFR a documenti (il Cud e la busta paga) provenienti dalla stessa parte interessata, in violazione del consolidato principio secondo cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa nè determina inversione dell'onere probatorio in caso di contestazione (cfr. Cass. civ. n. 8290/2016; Cass. civ. nn. 5573/1997 e n. 9685/2000). Non è pertinente, invece, il richiamo, compiuto dal fallimento controricorrente nella memoria autorizzata, ai principi elaborati da questa Corte in ordine alla opponibilità al fallimento dei crediti provati dai modelli Cud, essendo evidente che in tali casi il documento fa prova contro la parte che lo ha redatto e non in suo favore. Nè potrebbe validamente sostenersi che la procedura fallimentare è terzo rispetto al datore di lavoro; quando il curatore intende giovarsi di documenti provenienti dal soggetto fallito (e non opporsi ad essi) egli non assume la posizione di terzo (cioè di rappresentate della massa dei creditori) ma la medesima posizione del soggetto fallito, con quanto ne consegue in termine di rilevanza probatoria di tali documenti.”. La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha correttamente applicato al caso di specie i principi contenuti nelle due decisioni anzidette ribadendo, in definitiva, che i modelli Cud, per il loro rilievo fiscale, hanno soltanto una presunzione (semplice) di veridicità e, quindi, se il documento viene espressamente contestato dal curatore fallimentare sarà onere del lavoratore provare, con altri mezzi istruttori, la sussistenza del proprio credito derivante dal rapporto di lavoro.

Osservazioni

La decisione che si annota impone di esaminare, seppur per cenni, la natura e la “struttura” dei Cud. La Certificazione Unica del Dipendente (CUD) è stata introdotta dall'art. 4 del D.p.r. n. 322/1998, il quale prevede che “I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.” Aggiunge inoltre, al comma 6-ter, che “I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.”. Il Cud è quindi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, che il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, rilascia ai propri dipendenti o pensionati per attestare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all'Erario. La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che non è illogico attribuire a detti modelli un valore presuntivo di veridicità (Cass.245/2006); la veridicità di tali documenti, infatti, oltre che dalle sanzioni penali previste per la falsità in essi, è anche assicurata dal rilievo che il datore di lavoro, se esponesse retribuzioni maggiori di quelle effettivamente corrisposte, sarebbe tenuto a versare all'erario sull'ammontare indicato, maggiori ritenute fiscali di quelle che avrebbe dovuto operare se la dichiarazione fosse stata veritiera. Questo documento, quindi, ha soltanto un valore “presuntivo” di veridicità e non è, quindi, un atto pubblico fidefacente che, per legge o da norme regolamentari, sia dotato di una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. In altre parole il CUD, ancor di più quando è rilasciato da un datore di lavoro privato, è una scrittura privata (art. 2704 c.c.) i cui effetti possono venir meno in caso di suo disconoscimento o, come nel caso oggetto della decisione in commento, in caso di sua contestazione. Né il lavoratore può beneficiare degli effetti “favorevoli” previsti dagli artt. n. 2709, 2710 e 2735 c.c. quando la certificazione unica viene prodotta in sede fallimentare. Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute (Cass. civ.. n. 14054/2015, Cass. civ., sez. un., n. 4213/2013) o dalla applicazione dell'art. 2735 c.c. (atteso che nell'ambito dell'accertamento del passivo il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito). Di conseguenza non può che condividersi il percorso argomentativo del giudice di merito e quello di legittimità in quanto il contenuto delle dichiarazioni contenute nel modello CUD non potevano vincolare “sic et simpliciter” la decisione del giudice in ordine alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro.

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