Opposizione all'esecuzione e rilievo da parte del G.E. dell'invalidità delle clausole abusive
14 Settembre 2023
Nel corso di un procedimento esecutivo promosso dagli ex soci di una società cooperativa il Tribunale Ordinario di Bologna, Sezione Esecuzioni Mobiliari, ha accolto l'istanza dei predetti esecutati ove si chiedeva all'organo giudicante di provvedere preliminarmente ad accertare la loro qualifica di consumatori e, conseguentemente, a disporre apposita istruttoria al fine di accertare l'abusività di alcune delle clausole fideiussorie sottoscritte dai medesimi. Di seguito gli esecutati chiedevano al Giudice dell'Esecuzione la concessione dei termini di cui all'art. 650 c.p.c. allo scopo di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo – da cui traeva linfa l'esecuzione opposta – affinché fosse accertata l'abusività delle clausole negoziali in particolare di quella in deroga al disposto dell'art. 1957 c.c. per contrasto con le disposizioni espresse dagli artt. 33 e 34 comma quarto del c.d. Codice del Consumo – provvedendo all'applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 9479/2023. Pertanto in forza del provvedimento emanato il Tribunale felsineo ha definito i poteri del Giudice dell'Esecuzione in ordine all'eccezione succitata e, in particolare, ha statuito la configurabilità della disciplina consumeristica nei riguardi di ex soci. Dettagliatamente l'Organo Giudicante ha disposto che in mancanza di una visura camerale storica non può evincersi con certezza che gli esecutati siano sprovvisti della predetta qualità di consumatori – al tempo della stipulazione delle fideiussioni. Per questi motivi ravvisata la qualifica di consumatori degli opponenti il G.E. ha richiamato i principi enunciati dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/2023 – nel punto in cui stabiliscono che il Giudice dell'Esecuzione deve «a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo; b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine; c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo; d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito». Alla luce di quanto detto da ultimo l'Organo giudicante concedeva i termini di cui all'art. 650 c.p.c. agli opponenti affinché il giudice della cognizione accerti scientemente l'abusività delle clausole fideiussorie.
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