Licenziamento collettivo per riduzione del personale: coerenza tra comunicazione alle RSA e licenziamenti limitati a una sola sede territoriale
14 Settembre 2023
Se, nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, la comunicazione alle rappresentanze sindacali faceva riferimento ad esigenze di ristrutturazione di tutto il complesso aziendale, è possibile in seguito limitare la riduzione del personale a una sola sede territoriale facendo leva sulla specificità e non fungibilità dei profili tecnici ivi addetti?
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ferma la regola generale di cui all'art. 5, co. 1, l. n. 223/1991, secondo cui l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire avuto riguardo al "complesso aziendale", la limitazione della platea dei dipendenti a quelli addetti ad un determinato reparto/settore/sede territoriale è subordinata all'indicazione, nella comunicazione di cui all'art. 4, co. 3, della legge prefata, sia delle ragioni che giustificano tale limitazione sia dei motivi per cui il datore non ritenga di procedere al trasferimento ad unità produttive vicine.
Considerato quanto sopra, nel caso in cui nella suddetta comunicazione si sia fatto un generico riferimento alla situazione generale del complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i licenziamenti intimati esclusivamente ai lavoratori di una sede territoriale devono ritenersi illegittimi per violazione dell'obbligo di specifica indicazione delle oggettive esigenze aziendali nei termini sopra riportati.
Diversamente opinando, infatti, la individuazione dei lavoratori da licenziare finirebbe per costituire il risultato di una mera determinazione unilaterale del datore e non del confronto con le parti sociali, finalizzato in particolare ad accertare l'effettiva sussistenza del nesso fra le ragioni addotte e le unità aziendali interessate (oltre alla non fungibilità delle mansioni svolte). |