Nulla la delibera assembleare che non specifica lo “stipendio” dell'amministratore
14 Settembre 2023
Ad impugnare la delibera assembleare dinnanzi al Tribunale di Bari è una società, avente sede legale presso il Supercondominio, che lamenta la nullità dell'atto nella parte in cui aveva approvato la conferma dell'amministratore in violazione della previsione normativa di cui agli artt. 71-bis disp. att. c.c. e l'art. 1129 comma 12 c.c., mancando l'indicazione dei dati anagrafici e professionali dell'amministratore, nonché l'importo del compenso mensile. Le doglianze vengono condivise dal giudice di primo grado, che accoglie il ricorso. Avverso tale pronuncia propone appello il Supercondominio, censurando la pronuncia resa in prime cure. Tuttavia, anche nel giudizio di secondo grado, le doglienze del Condominio non trovano conferma. Secondo la Corte d'appello non ci sono dubbi: «la delibera tramite cui si nomina l'amministratore senza specificare il compenso risulta nulla, a meno che non siano richiamate e allegate, alla medesima, le comunicazioni inviate ai condomini con l'indicazione dell'importo da corrispondere». La Corte rigetta il ricorso e condanna il Condominio al pagamento delle spese.
Fonte: dirittoegiustizia.it |