PRO: il criterio di omogeneità nella formazione delle classi di creditori

La Redazione
15 Settembre 2023

Il Tribunale di Modena svolge alcune interessanti considerazioni in tema di piano di ristrutturazione omologato (PRO) e, in particolare, sul controllo di ritualità cui il Tribunale è tenuto a mente dell'art. 64-bis, comma 4, CCII, nonché sul criterio omogeneità nella formazione delle classi di creditori.

Il decreto, reso ai sensi dell'art. 64-bis, comma 4, CCII, ha dichiarato ammissibile il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (d'ora in poi, PRO) presentato da una società debitrice con istanza ex artt. 40 e 64-bis CCII, nell'ambito di un procedimento unitario volto alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un creditore.

Appurata l'assenza di ostacoli di natura formale per l'accesso alla procedura, i Giudici modenesi si soffermano, in prima battuta, sullo scrutinio di “mera ritualità” della proposta che l'art. 64-bis, comma 4, lett. a) CCII affida al Tribunale. Il Collegio, pur escludendo che al Tribunale spetti, in questa fase, un vaglio pervasivo in ordine alla c.d. “fattibilità economica” dell'iniziativa, segnala tuttavia come occorra tenere conto:

  • della necessità di svolgere – per il caso in cui il PRO si inserisca nell'ambito di una domanda di liquidazione giudiziale ad iniziativa creditoria – il controllo di non manifesta inammissibilità e non manifesta inadeguatezza a raggiungere gli obiettivi prefissati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a) e b) CCII;
  • del richiamo che l'art. 64-bis, comma 9, CCII opera all'art. 87, commi 1 e 2, CCII, dettato in tema di concordato preventivo, e dunque della conseguente necessità di una descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti ivi elencati;
  • dell'inefficienza, in termini di dispendio di risorse, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, rimettendo ogni questione alla successiva fase dell'omologazione.

Ritenuta, per il caso di specie, la ritualità della proposta, oltre che l'astratta fattibilità (o quantomeno la non manifesta implausibilità) della iniziativa di PRO, il Collegio procede con l'esame dei criteri seguiti nella suddivisione dei creditori in classi.

Il Collegio ritiene rispettati i criteri di cui all'art. 64-bis, comma 1, CCII, che dispone la suddivisione dei creditori “secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”. A tal proposito, afferma che “i requisiti di omogeneità richiamati dal Legislatore devono essere letti tra loro in combinazione (e non in alternativa), ma non pretendono un giudizio che conduca alla acritica e minuziosa frammentazione delle classi, scongiurabile, di fatto e per assurdo, sol con la creazione di innumerevoli “classi” di creditori singoli”.

Nel caso di specie, infatti, la formazione di una classe che assomma varie decine di creditori, tutti chirografari, assolve ad un obiettivo superiore “coincidente con quello di ‘contendibilità' della classe stessa, senza attribuzione a determinati soggetti singolari del potere, quasi tirannico, di decisione e facto delle sorti del PRO”. Si deve tenere conto, infatti, che nel PRO è richiesta l'approvazione della proposta all'unanimità delle classi.

Sotto un altro profilo, afferma il Tribunale di Modena che “pare senz'altro preferibile una interpretazione del concetto di (omogeneità di) interesse quanto più possibile concreta, e dunque slegata da aprioristiche presunzioni soggettive”.

Alla luce di tali considerazioni, il collegio ammette la debitrice alla procedura di PRO.

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