Manleva della curatela e condanna della compagnia assicuratrice

18 Settembre 2023

A seguito della domanda di insinuazione al passivo di terzi danneggiati, il Tribunale di Piacenza si pronuncia sulla domanda di manleva spiegata dalla Curatela nei confronti della compagnia assicurativa. La peculiarietà del provvedimento risiede nella condanna diretta della compagnia al pagamento, in favore della Curatela, della somma ammessa al passivo per riconosciuta responsabilità civile del fallito. 

La pronuncia del Tribunale di Piacenza assume peculiare interesse in quanto avente ad oggetto, oltre alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di manleva promossa dalla Curatela nei confronti della Compagnia assicurativa.

Si riassumono brevemente i fatti rilevanti.

I parenti di un lavoratore dipendente deceduto nello svolgimento della propria attività lavorativa insinuavano al passivo fallimentare della società-datrice di lavoro un credito privilegiato derivante dalla responsabilità di quest'ultima per fatto illecito.

Poiché il credito vantato dai parenti del de cuius veniva escluso dallo stato passivo – in quanto ritenuto certo nell'an ma illiquido e inesigibile nel quantum – costoro avanzavano opposizione avverso il decreto del GD. La Curatela, regolarmente costituitasi, chiamava in causa la Compagnia assicuratrice al fine di domandare la manleva da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti, in virtù di una polizza stipulata ex art. 1917 c.c. per la responsabilità civile verso terzi. La terza chiamata in causa deduceva, tra l'altro, la non operatività della polizza assicurativa al caso di specie.

Ritenuto, in primo luogo, che – a differenza di quanto sostenuto dalla Compagnia – la polizza assicurativa fosse idonea a coprire il sinistro subito dal dipendente, il Tribunale si trovava a dover decidere, oltre che della ammissibilità del credito insinuato, altresì sulla domanda di manleva spiegata dalla Curatela.

Il Collegio ha rammentato che, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno in quanto egli è estraneo al rapporto tra tali due soggetti (il danneggiante e l'assicuratore). Proprio per tale ragione, risulta fondata la domanda promossa dai ricorrenti con la quale questi hanno richiesto il riconoscimento del privilegio ex art. 2767 c.c. nell'ipotesi in cui la Curatela dovesse riscuotere l'indennizzo.

I profili di originalità della pronuncia in discorso si rinvengono nel fatto che, con essa, il Tribunale, oltre ad ammettere al passivo il credito dei ricorrenti per il privilegio ex art. 2767 c.c., condanna direttamente la Compagnia assicuratrice al versamento, in favore della Curatela, della somma ammessa al passivo, in quanto corrispondente all'indennizzo dovuto in forza della polizza assicurativa. Tale decisione viene giustificata sulla base di finalità di economia processuale, in quanto evita l'instaurarsi di molteplici procedimenti di cognizione mediante la realizzazione del simultaneus processus “conforme ai principi di concentrazione e speditezza tipici dell'accertamento giurisdizionale ndoconcorsuale”.

Prosegue il Tribunale affermando che una pronuncia come quella resa nel caso di specie risulta “pienamente coerente con la concorsualità che informa il procedimento di accertamento del passivo e di ripartizione dell'attivo in sede fallimentare; consente, infatti, ai ricorrenti di ottenere l'ammissione del proprio credito e di poter far valere il privilegio ex art. 2767 c.c., in sede di riparto, direttamente sulla somma che la Curatela otterrà per effetto dell'accoglimento della domanda di manleva”.

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