Il perfezionamento del deposito telematico di un atto non dipende dal ritardo della cancelleria

19 Settembre 2023

La pronuncia in commento si inserisce nell'ambito del delicato dibattito giurisprudenziale relativo all'individuazione del momento e delle condizioni al verificarsi delle quali il deposito telematico di un atto risulti effettivamente perfezionato.
Massima

Si deve condividere l'idea che è sottesa alla richiamata giurisprudenza di questa Corte, là dove si è ritenuto di non porre a carico della parte adempiente il rischio di un ritardo della cancelleria nella iscrizione a ruolo della causa quando vi sia la cennata attività di attestazione da parte della Cancelleria, idonea a giustificare la tempestività dell'attività di deposito. Mette conto, inoltre, di rilevare che il Tribunale bene avrebbe potuto e dovuto svolgere opportune verifiche presso la sua cancelleria al fine di spiegare l'accaduto, in particolare chiedendo ad essa di relazionare in proposito.

Il caso

Il Sig. Alfa ha adito il Giudice di Pace di Caserta chiedendo che Beta s.p.a. provvedesse al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.

All'esito di un parziale accoglimento della domanda, l'attore ha proposto appello con citazione notificata in data 13.01.2015 a Beta s.p.a., la quale, al momento della sua costituzione, ha eccepito l'improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo in data 27.01.2015 e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 347 c.p.c.

L'appellante ha replicato che l'iscrizione a ruolo era stata eseguita nei termini prescritti, ossia in data 21.01.2015, producendo in giudizio l'estratto del fascicolo telematico attestante che nella stessa data la busta telematica era effettivamente pervenuta al sistema informatico della cancelleria del Tribunale. In altri termini, sarebbe stata quest'ultima a commettere l'errore di indicare come data di iscrizione a ruolo quella in cui l'operatore di cancelleria aveva scaricato la busta telematica e non quella in cui era di fatto pervenuta.

Tuttavia, in data 16.02.2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l'eccezione di Beta s.p.a. e ha dichiarato l'appello improcedibile. In particolare, la prospettazione dell'appellante non è stata ritenuta accoglibile per non aver validamente dimostrato il tempestivo deposito telematico dell'atto attraverso il deposito della seconda ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della pec del Ministero della Giustizia.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione.

La questione

Il ricorso è fondato essenzialmente su un unico motivo dal momento che il secondo – individuato nella violazione degli artt. 57 e 102 c.p.c. e 111 Cost. per non aver il Tribunale consentito l'articolazione del contraddittorio sulla mancata tempestività dell'iscrizione a ruolo – è stato assorbito dall'accoglimento del precedente.

Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 347 e 348 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti. In particolare, ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'appello, attribuendo all'iscrizione a ruolo la data del 27.01.2015 e non quella del 21.01.2015, subendo, così, i pregiudizi del ritardo ascrivibili esclusivamente all'operatore di cancelleria.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio.

In conformità con quanto già recentemente statuito (Cass. civ. n. 29357/2022), i giudici di legittimità hanno ritenuto che nell'ipotesi in cui la tempestività del deposito risulti da un'attestazione rilasciata dalla stessa cancelleria, il ritardo di quest'ultima nell'iscrizione a ruolo della causa non può essere posto a carico della parte adempiente, dovendo considerare, altresì, che nel caso di specie avrebbe dovuto il Tribunale verificare l'accaduto presso la sua cancelleria chiedendo alla stessa di relazionare in proposito.

In particolare, il Collegio ha dapprima ricordato che l'estratto storico prodotto dal ricorrente indicava come data di deposito dell'atto di citazione in appello e dell'iscrizione a ruolo rispettivamente quella tempestiva del 21.01.2015 e quella tardiva del 27.01.2015. In aggiunta, tuttavia, è stata depositata anche “un'attestazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria che aveva certificato l'avvenuto deposito tempestivo relativo all'appello in data 21.01.2015”.

Nel giustificare la fondatezza del motivo di ricorso, la Corte di Cassazione ha espressamente condiviso e citato, nelle sue motivazioni, le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero secondo il quale l'errore del giudice di merito risiedeva sia nella circostanza di non aver considerato sufficiente quanto emergeva direttamente dal fascicolo telematico (ben consultabile dallo stesso Tribunale), sia nel non aver adempiuto al dovere di verifica, imposto dagli artt. 347 e 348 c.p.c., della veridicità della tempestività dell'iscrizione a ruolo e, dunque, della procedibilità del ricorso stesso.

Vi è da considerare, inoltre, che la schermata del fascicolo con l'attestazione di conformità apposta dal difensore e prodotta in giudizio non poteva costituire una valida prova della tempestività del deposito telematico. Ed invero, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9 del d.l. n. 179/2012, il difensore può attestare, nell'ambito di procedimenti civili dinanzi al tribunale e alla corte d'appello, la conformità all'originale soltanto delle “copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte, degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche”. Dunque, è indubbio che, ai sensi dell'art. 57 c.p.c., il difensore non possa attestare la conformità all'originale delle annotazioni di cancelleria riportate nella schermata del fascicolo informatico dal momento che il cancelliere non può essere considerato un soggetto di cui il giudice si avvale conferendogli un incarico occasionale e temporaneo di natura tecnica, vale a dire un suo ausiliario.

In ogni caso, come ha ricordato il Pubblico Ministero, il ricorrente ha allegato al suo ricorso per cassazione un'attestazione sottoscritta dal funzionario di cancelleria con cui è stata certificata l'effettiva tempestività del deposito relativo all'appello, ricevuto in data 21.01.2015 e iscritto soltanto in data 27.01.2015.

A tal riguardo, come già chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 19019/2011), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 l. n. 399/1991 e dell'art. 2 del D.M. 27/03/2000, le attestazioni della cancelleria in merito al deposito degli atti estratti dai registri informatici e le annotazioni del cancelliere sugli atti stessi presentano la stessa efficacia di certezza legale.

Pertanto, dal momento che gli atti pregiudizievoli conseguenti al ritardo con cui l'operatore di cancelleria ha provveduto all'iscrizione al ruolo non possono essere patiti dal ricorrente adempiente ed in virtù della attestazione rilasciata dalla stessa cancelleria, il deposito dell'atto telematico è da considerarsi tempestivo.

Osservazioni

La pronuncia in commento si inserisce nell'ambito del delicato dibattito giurisprudenziale relativo all'individuazione del momento e delle condizioni al verificarsi delle quali il deposito telematico di un atto risulti effettivamente perfezionato.

Come è noto, nell'ambito del processo civile telematico, al deposito di un atto seguono quattro pec da parte del gestore del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia: le prime sono due ricevute di “avvenuta accettazione” e “avvenuta consegna” rispettivamente trasmesse subito dopo l'invio della busta telematica contenente l'atto da depositare e nel momento in cui il messaggio contenente la busta viene effettivamente ricevuto nella casella pec del Ministero; le successive rappresentano, invece, due messaggi di esito dei controlli “automatici” e “manuali” rispettivamente svolti dapprima dal gestore della pec sul messaggio contenente la busta telematica e successivamente dalla cancelleria di destinazione al momento dell'accettazione della busta stessa (Cass. civ., sez. lav., n. 9087/2023).

Ebbene, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 16-bis, comma 7 del d.l. n. 179/2012 – il cui contenuto è oggi migrato all'art. 196-sexies disp. att. c.p.c. a seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo civile in attuazione del d.lgs. n. 149/2022 – il deposito telematico degli atti processuali risulta perfezionato quando viene trasmessa la seconda pec di avvenuta consegna, risultando tempestivo il deposito la cui ricevuta venga generata entro la fine del giorno di scadenza (Cass. civ. n. 17328/2019, Cass. civ. n. 11726/2019, Cass. civ. n. 1366/2018).

La decisione in commento appare in parziale contrasto con un precedente orientamento giurisprudenziale che, tuttavia, trova tuttora séguito anche in pronunce più recenti (Cass. civ. n. 27654/2022, Cass. civ. n. 12422/2021, Cass. civ. n. 19335/2020, Cass. civ. n. 28982/2019) secondo le quali il deposito è da considerarsi perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna ma con un “effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è, quindi, fattispecie a formazione progressiva”. Corollario di un siffatto ragionamento decisorio – considerato, a parere di chi scrive, iniquo nei confronti della parte adempiente – è che nel caso in cui la cancelleria ritenesse di dover rifiutare il deposito all'esito dei controlli “manuali” in un momento successivo alla scadenza dei termini prescritti, la causa non risulterebbe iscritta a ruolo, a nulla rilevando, così, le ricevute delle prime due pec. Tuttavia, è lo stesso Collegio (Cass. civ. n. 27654/2022) a “precisare che gli esiti sia dei controlli automatici che di quelli finali c.d. manuali (del personale di cancelleria), quali che siano (anche quindi in ipotesi di risultato apparentemente positivo dei controlli), restano a loro volta soggetti al vaglio del giudice procedente, nel caso in cui tali esiti formino oggetto di contestazione tra le parti, o anche d'ufficio (quando trattasi, come nel caso di specie, di verificare la tempestività di un'impugnazione)”.

Ebbene, con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha coerentemente optato per il ragionamento più garantista, già seguito in precedenti statuizioni (Cass. civ. n. 1109/2022), in base al quale ai fini della procedibilità dell'impugnazione rileva la data di presentazione della nota di iscrizione a ruolo e non quella del perfezionamento della stessa, con lo scopo di non far gravare nei confronti della parte adempiente il ritardo nello svolgimento di un'attività di registrazione degli atti svolta dagli operatori di cancelleria. Nel caso di specie, il ricorrente, al fine di provare l'avvenuta ricezione delle pec, non si è limitato a depositare la relativa documentazione priva di una qualsivoglia autenticazione, avendo correttamente allegato al ricorso, ai fini della prova della tempestività del deposito, anche la certificazione sottoscritta dall'operatore della stessa cancelleria di destinazione attestante l'effettivo rispetto dei termini prescritti dagli artt. 347 e 348 c.p.c.

Riferimenti
  • B. Brunelli, Il processo civile telematico che verrà, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2021, 957;
  • S. Caprio, Il ritardo del deposito telematico in caso di esito negativo dei controlli manuali non è imputabile alla parte, in IUS Processo civile, 21 febbraio 2023;
  • M. Carmelo, Deposito telematico: se vengono allegate le stampe delle ricevute PEC occorre l'autentica, in IUS Processo Telematico, 20 aprile 2023;
  • G. Ruffini, Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, 2019;
  • G. Vitrani, Tempestività del deposito telematico anche in caso di rifiuto dell'atto da parte della cancelleria, in IUS Processo Telematico, 8 settembre 2021.

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