Danno da perdita di chance per la giovane modella: va risarcita
19 Settembre 2023
L'unico motivo di ricorso fondato è il terzo, con il quale la giovane ragazza si lamenta della mancanza, in particolare, di una integrale liquidazione del danno morale. La corte d'appello, nonostante si sia conformata all'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che rileva autonomamente, a prescindere dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale» (Cass. n. 901/2018 e Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 9006/2022), ha rigettato la domanda in questione, affermando che si trattasse di pregiudizi solo allegati dall'appellante ma non provati, ritenendo, inoltre, che «un rilevante pregiudizio estetico e funzionale con deturpazione permanente del seno, in una giovane donna, potesse risultare elemento rilevante, in via presuntiva, ai fini dell'affermazione del danno morale, idoneo cioè a determinare una apprezzabile compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto» e non valutando se «ad esso potessero presumibilmente associarsi conseguenze in termini di sofferenza interiore, omettendo di indagare in ordine alla pur presumibile predicabilità di tale stato d'animo conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto».
Ne consegue, quindi, che il risarcimento del danno da perdita di chance «esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua esistenza». Il Collegio osserva anche che «la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato».
Pertanto, «la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
(Fonte: Diritto e Giustizia) |