Danno da perdita di chance per la giovane modella: va risarcita

Redazione Scientifica
19 Settembre 2023

In seguito ad una mastectomia avvenuta con esiti anomali, una giovane modella ricorre in giudizio, chiedendo il risarcimento del danno morale ed esistenziale, unitamente alla perdita di chance, in considerazione dell'incidenza della devastazione fisica non solo sulle sue condizioni fisiche e psicologiche ma sui suoi rapporti lavorativi.

L'unico motivo di ricorso fondato è il terzo, con il quale la giovane ragazza si lamenta della mancanza, in particolare, di una integrale liquidazione del danno morale.

La corte d'appello, nonostante si sia conformata all'orientamento di legittimità secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che rileva autonomamente, a prescindere dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare), insuscettibile di accertamento medico-legale» (Cass. n. 901/2018 e Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 9006/2022), ha rigettato la domanda in questione, affermando che si trattasse di pregiudizi solo allegati dall'appellante ma non provati, ritenendo, inoltre, che «un rilevante pregiudizio estetico e funzionale con deturpazione permanente del seno, in una giovane donna, potesse risultare elemento rilevante, in via presuntiva, ai fini dell'affermazione del danno morale, idoneo cioè a determinare una apprezzabile compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto» e non valutando se «ad esso potessero presumibilmente associarsi conseguenze in termini di sofferenza interiore, omettendo di indagare in ordine alla pur presumibile predicabilità di tale stato d'animo conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto».

Ne consegue, quindi, che il risarcimento del danno da perdita di chance «esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere in termini di certezza o di elevata probabilità la sua esistenza». Il Collegio osserva anche che «la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera di modella) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato».

Pertanto, «la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:

  • nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità - nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto - prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
  • nell'accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno – nella specie, le possibilità lavorative perdute a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della persona della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto. Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata)».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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