Indebita percezione di erogazioni pubbliche e “bonus carta del docente”

19 Settembre 2023

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha affermato che il delitto si consuma nel luogo in cui il soggetto pubblico dispone l'accredito.
Massima

Ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. si consuma nel luogo in cui l'ente pubblico dispone l'accredito, e non in quello in cui avviene la sua apprensione da parte del beneficiario (caso relativo all'erogazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di somme a titolo di rimborso di beni e servizi offerti a docenti, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 - c.d. “bonus carta del docente”).

Il caso

Il caso trae origine dall'avvenuta erogazione da parte del Ministero della pubblica istruzione di Euro 135.668,29, a favore di una s.r.l., a titolo di rimborso di beni e servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 (c.d. “bonus carta del docente”).

Il bonus consiste in una somma di denaro dell'importo nominale di Euro 500 annui, erogata, per ciascun anno scolastico, dal Ministero della pubblica istruzione in favore dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di sostenerne la formazione e di valorizzarne le competenze professionali. Per usufruire di tale somma, il Ministero ha previsto una carta elettronica che può essere utilizzata dal docente per l'acquisizione di beni e servizi (come l'acquisto di libri, di riviste utili all'aggiornamento professionale, l'acquisto di hardware e software, l'iscrizione a corsi di aggiornamento svolti da enti accreditati, l'iscrizione a corsi di laurea, la partecipazione a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ecc.). Ai sensi del D.P.C.M. 28.11.2016, ciascun docente, previa registrazione e utilizzazione di una apposita piattaforma informatica, può acquistare il bene o il servizio prescelto: il docente genera un “buono” in maniera informatica e lo consegna all'esercente, come se fosse un titolo di credito; a questo punto, l'esercente emette una fattura elettronica nei confronti del Ministero, mediante l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica del Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Ricevuta la fattura, la Consap si limita ad effettuare un'attività meramente ricognitiva: verificata la conformità della fattura, quale documento fiscale, dispone l'erogazione all'esercente del relativo importo.

Ebbene, nel caso di specie, nel corso delle indagini preliminari, rilevata la sussistenza delle esigenze cautelari, il 25.1.2023, il G.i.p. del Tribunale di Cosenza disponeva nei riguardi della s.r.l. che aveva ricevuto il rimborso l'applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di denaro erogata dal Ministero, quale profitto del reato di cui all'art. 316-ter c.p., nonché finalizzato alla confisca per equivalente di beni appartenenti all'amministratore unico e legale rappresentante della società. Adito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., il Tribunale di Cosenza confermava il decreto disposto dal G.i.p.

Avverso tale decreto, l'amministratore unico e legale rappresentante della società presentava ricorso per cassazione, lamentando plurime violazioni di leggi, la prima delle quali relativa agli artt. 81 e 316-ter c.p. e artt. 27 e 321 c.p.p., per aver violato il Tribunale di Cosenza le regole relative alla competenza territoriale. Secondo il ricorrente, infatti, il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. si sarebbe consumato nel luogo in cui l'ente pubblico ha disposto l'erogazione del contributo (nel caso di specie, la Consap ha sede a Roma), e non nel diverso luogo di materiale apprensione del contributo da parte dell'agente (la s.r.l. ha riscosso il contributo mediante accredito nella sua sede di Cosenza). Ne discenderebbe il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Cosenza.

La questione

La questione sottoposta all'attenzione della Cassazione riguarda l'individuazione del locus commissi delicti del reato di indebita percezione di erogazione pubblica.

Il reato si consuma nel luogo in cui l'ente pubblico dispone l'erogazione del contributo?

Oppure si deve fare riferimento al luogo in cui l'ente beneficiario percepisce tale contributo, riscuotendolo mediante accredito bancario?

Le soluzioni giuridiche

In tema di consumazione del reato ex art. 316-ter c.p. la giurisprudenza non è univoca.

In base ad un isolato e più risalente orientamento, il delitto si consumerebbe nel momento (e nel luogo) in cui l'agente percepisce indebitamente l'erogazione pubblica, acquisendone la disponibilità concreta. La soluzione deriverebbe dall'assimilazione, quanto al momento consumativo, del reato de quo a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato ex art. 640-bis c.p. In entrambi i casi, infatti, la consumazione avverrebbe nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto.

Viceversa, secondo un più recente orientamento, già sostenuto da diverse pronunce della sesta sezione della Cassazione, il delitto si consumerebbe nel luogo e nel tempo in cui il soggetto pubblico dispone l'accredito dei contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre provvidenze in favore di chi ne abbia indebitamente fatto richiesta. In considerazione delle differenze e della non assimilabilità della condotta tipica del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche rispetto a quella del reato di truffa aggravata, non sarebbe possibile desumere il locus commissi delicti facendo riferimento de relato al luogo consumativo della truffa. Nel reato di cui all'art. 316-ter c.p., occorrerebbe piuttosto fare riferimento al luogo in cui è avvenuto l'atto dispositivo da parte dell'ente pubblico erogatore, perchè già con tale dispositivo si realizzerebbe l'offesa (ossia la dispersione del denaro pubblico), senza la necessità di attendere la sua concreta acquisizione da parte dell'agente.

Nella sentenza in commento, la Cassazione ha giudicato fondato il primo motivo di ricorso – relativo alla competenza – con effetti assorbenti rispetto all'analisi degli altri motivi presentati, che, quindi, non sono stati affrontati. Aderendo al secondo orientamento, considerato ormai dalla Corte come ius receptum, si è ribadito che il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche si deve ritenere consumato già nel luogo in cui il soggetto pubblico erogante dispone il contributo, perché è proprio attraverso tale atto dispositivo che si verifica la dispersione del denaro pubblico.

Tale conclusione deriva dalla questione - logicamente affrontata dalla Corte in via preliminare - della qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'imputazione provvisoria come ipotesi rientrante nell'ambito del delitto di cui all'art. 316-ter c.p. (e non come ipotesi di truffa aggravata). Secondo la Cassazione, la qualificazione dei fatti operata dal G.i.p. è corretta. Infatti, partendo dal presupposto che ciò che differenzia l'indebita percezione di erogazioni pubbliche dalla truffa aggravata è la mancanza nel primo reato dell'elemento dell'induzione in errore, nel caso di specie, l'erogazione del rimborso dei beni e servizi usufruiti mediante il "bonus carta del docente" non implica l'induzione in errore. Il rimborso viene erogato dal Consap a seguito di un'attività meramente ricognitiva: il soggetto agente non induce in errore la Consap, che si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere una autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva. Trattandosi di un contributo erogato dall'ente pubblico sulla base di una semplice autodichiarazione dell'agente, la qualificazione dei fatti come ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche è corretta e, di conseguenza, la competenza deve essere individuata nel luogo in cui l'ente ha disposto l'erogazione.

Osservazioni

La soluzione adottata con la sentenza in commento si pone in linea con il più recente orientamento seguito dalla Cassazione in tema di locus commissi delicti del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, che valorizza le differenze sussistenti tra tale reato e l'affine fattispecie di truffa aggravata.

È opportuno ricordare come entrambe tali fattispecie facciano riferimento alla nozione di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» e si distinguano tra loro per aspetti che riguardano non già la tipologia delle erogazioni a carico dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, che sono obiettivamente identiche, ma soltanto per le modalità con cui tali erogazioni vengono conseguite dai beneficiari.

Com'è noto, la questione del discrimen tra le due fattispecie ha trovato una soluzione nella sentenza Carchivi (Cass. pen., sez. un., 19 aprile 2007, n. 16568), che, risolvendo il contrasto relativo alla riconducibilità o meno delle sovvenzioni pubbliche a carattere assistenziale o previdenziale all'art. 316-ter c.p., ha chiarito che quest'ultima disposizione debba ritenersi circoscritta a delle situazioni del tutto marginali, come quelle del mero silenzio antidoveroso serbato dal richiedente ovvero di una condotta che non induca effettivamente in errore l'ente erogatore. Successivamente, con la sentenza Pizzuto (Cass. pen., sez. un., 16 dicembre 2010, n. 7537, relativo alla falsa attestazione dell'agente in ordine alle proprie condizioni reddituali, resa allo scopo di fruire dell'esenzione dal pagamento del c.d. ticket ospedaliero), le S.U. sono tornate sulla questione, evidenziando come il reato di indebita percezione di erogazioni si differenzi in effetti dalla truffa aggravata prevista dall'art. 640-bis c.p., per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa. Nel caso dell'indebita percezione, manca, dunque, l'induzione in errore e il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente a prendere atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (come nel caso di specie con il rimborso del bonus carta del docente).

Alla luce di tali differenze rispetto alla truffa, si deve tenere conto che, nel reato de quo, il bene giuridico è costituito dall'efficienza della pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli interessi finanziari dello Stato, degli altri enti pubblici e delle istituzioni dell'Unione Europea. La fattispecie garantisce, infatti, la corretta collocazione e sfruttamento delle risorse erogate. Ebbene, giacchè la norma incriminatrice mira a evitare la dispersione di risorse pubbliche, appare corretto ritenere che il reato si consumi nel momento e nel luogo in cui l'ente pubblico eroga le risorse (contributi, finanziamenti, mutui agevolati) disponendone l'accredito sul conto corrente del soggetto che ne abbia indebitamente fatto richiesta.

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