La clausola penale inserita in un contratto di sublocazione non sconta un'autonoma imposta di registro

La Redazione
20 Settembre 2023

La clausola penale contenuta in un contratto di sublocazione immobiliare per il caso di inadempimento del subconduttore agli obblighi di permanenza minima e di pagamento del canone contrattualmente pattuito, non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori del contratto in cui è inserita e, pertanto, non può essere soggetta ad autonoma tassazione.

Si rende applicabile, quindi, il secondo comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 131/1986, secondo cui se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa (in tal senso, senza pretese di esaustività, Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte, sentenza n. 98/2019; Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell' Emilia-Romagna, sentenza n. 716/2020. In senso contrario, Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Udine, sentenza n. 58/2023).

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