Partecipazione alle perdite e riconoscimento del vincolo di subordinazione dell'associato

20 Settembre 2023

Non basta che l'associato non partecipi alle perdite per accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Contratto di associazione in partecipazione: è possibile fondare il riconoscimento del vincolo di subordinazione sull'esclusivo parametro dell'esenzione dell'associato dalle perdite?

Il rischio d'impresa permane inalterato anche quando le parti escludono la diretta partecipazione dell'associato alle perdite economiche della società, in quanto, anche in tale ipotesi il lavoratore non avrebbe nessuna garanzia di conseguire un reddito proporzionato al proprio apporto.

Nel contratto di associazione in partecipazione, infatti, il sinallagma si basa sulla partecipazione agli utili e al rischio d'impresa (esteso anche alla partecipazione alle perdite) a fronte di un determinato apporto dell'associato, che può consistere anche nella sua prestazione lavorativa, così inserendosi nell'assetto organizzativo aziendale (la cui gestione spetta all'associante).

La divisione delle perdite non è considerata dalla legge quale elemento imprescindibile per la configurazione della fattispecie, dal momento che l'art. 2553 c.c., ammette la possibilità di derogare alla regola della condivisione tra associato e associante tanto degli utili quanto delle perdite. Infatti, anche in tale ultima ipotesi non verrebbe meno il carattere aleatorio del contratto, atteso che qualora non dovessero esservi utili l'apporto lavorativo dell'associato sarebbe, comunque, destinato a rimanere senza compenso.

L'associato in partecipazione che presta la propria attività in un'impresa è soggetto in senso lato ad un rischio economico anche qualora le parti abbiano escluso la sua partecipazione alle perdite. Pertanto, gli accordi derogatori finalizzati ad escludere la distribuzione delle perdite non sono di per sé soli idonei a far venire meno il nesso sinallagmatico tra partecipazione al rischio d'impresa e apporto lavorativo dell'associato e, dunque, a disattendere la genuinità della forma contrattuale dell'associazione in partecipazione.

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