Infortunio del lavoratore: svolgimento di mansioni diverse da quelle stabilite dal contratto e responsabilità datoriale
20 Settembre 2023
In caso di infortunio del lavoratore è sufficiente accertare che lo stesso non stava svolgendo le mansioni assegnate per escludere la responsabilità datoriale?
La questione richiede di rammentare la giurisprudenza formatasi in materia, in quanto la responsabilità esclusiva del lavoratore per il c.d. "rischio elettivo" sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. Il c.d. "rischio elettivo" è, dunque, solo quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella a essa inerente.
Ciò non consente di configurare una colpa a carico del lavoratore che non si sia attenuto alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive datoriali, in quanto grava in capo al datore l'obbligo di vigilare sull'effettivo rispetto di tali norme, dovendo proteggere l'incolumità del dipendente nonostante l'imprudenza o negligenza dello stesso, incluso lo svolgimento di mansioni diverse da quelle assegnate (ciò involgendo anche la questione sulla consapevolezza o meno da parte del datore del carattere “ordinario” di tale deviazione).
Si precisa che non potrebbe configurarsi neanche un concorso di colpa quando sia stato accertato l'inadempimento datoriale rispetto all'adozione delle cautele (tipiche o atipiche) esigibili ex ante e idonee ad impedire, nonostante l'azione/omissione del dipendente, il verificarsi dell'evento dannoso. |