L'attestazione sulla convenienza negli ADR con transazione fiscale

20 Settembre 2023

Alcune riflessioni sullo strumento dell'ADR qualora il debitore formuli, in tale ambito, una proposta di transazione dei crediti fiscali e/o contributivi, ai sensi dell'art. 63 CCII.

Sotto un profilo generale, il professionista indipendente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; l'attestazione deve inoltre verificarne la idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei, nel termine di centoventi giorni dall'omologazione, per i crediti scaduti, ovvero dalla relativa scadenza, per quelli non ancora scaduti a tale momento (art. 57, comma 4 CCII).

Ove il debitore, contestualmente alle trattative che precedono la stipulazione di un ADR, proponga agli enti pubblici una transazione sui crediti erariali/contributivi, l'attestatore verifica anche la convenienza del trattamento loro proposto rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale (art. 63, comma 1, ultimo periodo CCII).

L'indagine che il professionista indipendente deve compiere, in questo caso, ha ad oggetto la comparazione, nella prospettiva degli enti titolari del credito erariale/contributivo, fra quanto loro offerto in sede di ADR e quanto loro prevedibilmente destinabile in caso di alternativo concorso liquidatorio (profilo di convenienza).

Entra in gioco, pertanto, il valore di liquidazione del patrimonio di titolarità del debitore.

Sul tema, in ambito di concordato preventivo, l'art. 87, comma 1, lett. h) CCII, prevede che il ricorrente debba indicare nel piano, fra l'altro, le azioni risarcitorie e/o recuperatorie esperibili, nonché le azioni proponibili (solo) in caso di liquidazione giudiziale, fornendo - in entrambi i casi - informazioni circa le relative prospettive di realizzo.

La norma suddetta prevede dunque un preciso obbligo/onere di disclosure in capo al debitore, con la finalità di assicurare un adeguato quadro informativo in funzione delle valutazioni da parte dei creditori circa la convenienza di quanto loro proposto in conseguenza del piano concordatario.

In ambito di ADR non vi è alcun richiamo all'art. 87 CCII (rubricato “Contenuto del piano di concordato”), né dunque alla norma prevista dalla lett. h), in relazione al “dovere” per il debitore di informare sulle azioni esperibili in un'ottica di valore di liquidazione, nonché sul loro prevedibile esito.

In effetti, l'art. 57 CCII, nel delineare la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti, al comma 2, dispone che il relativo piano sia redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII in ambito di piano di risanamento attestato.

Il suddetto art. 56, nell'indicare gli elementi “costitutivi” del piano, a propria volta, non fa alcun espresso riferimento al piano concordatario ex art. 87 CCII.

Ma, come detto, laddove in ambito di ADR il debitore formuli una proposta di transazione dei crediti erariali/contributivi, l'attestazione riguarda anche il profilo di convenienza dell'accordo, nella prospettiva degli enti pubblici, rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale.

Pur non essendovi norme analoghe al citato art. 87 CCII, si ritiene che in tal caso il debitore sia comunque tenuto a rappresentare quale sia il valore di liquidazione del proprio patrimonio, con specifico riferimento alla posizione del creditore erariale/contributivo, ex art. 63, comma 1, ultimo periodo CCII.

E che dunque, sempre in un'ottica di disclosure, il proponente debba dar conto di quali siano le azioni risarcitorie/recuperatorie in ogni caso esperibili, nonché di quelle proponibili solo in caso di apertura della liquidazione giudiziale, fornendo informazioni circa le relative prospettive di realizzo.

Fra l'altro, quanto sopra trova conferma nel principio generale ricavabile dall'art.7, comma 2, lett. c), CCII: nell'ambito delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, le sottostanti proposte devono sempre dar conto del profilo di convenienza per i creditori.

Diversamente, l'attestatore – che pur deve esprimersi sulla convenienza dell'accordo nell'ottica dei creditori pubblici – dovrebbe effettuare un'attività “investigativa”, dalla natura suppletiva rispetto ad omissioni riconducibili ad obblighi del ricorrente, attività che, invero, esula dalle competenze dell'attestatore, con evidenti difficoltà anche sotto l'aspetto operativo.

Di talché, il professionista indipendente, in tali circostanze, di fronte ad un piano che si appalesi carente sotto il profilo del quadro informativo, si troverebbe nella obiettiva impossibilità d'esprimere un giudizio circa la convenienza della proposta, giungendo così anche a negare l'attestazione.

E ciò, in ultima analisi, pure al fine di non incorrere in possibili condotte illecite, rendendo un'attestazione che si fondi su documenti predisposti dal debitore che omettano informazioni rilevanti ai fini del procedimento, avuto anche riguardo all'art. 342, comma 1 CCII (falso in attestazioni e relazioni).