Frazionamento del credito e abuso del processo

Redazione scientifica
22 Settembre 2023

Configura frazionamento abusivo il caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti.

La Corte di cassazione, nell'ordinanza del 14 settembre 2023, n. 26493, ha esaminato il ricorso per cassazione proposto da un avvocato contro la sentenza del Giudice di pace di Napoli, confermativa della sentenza di prime cure emessa dal medesimo ufficio. Quest'ultima, in particolare, aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell'avvocato per compensi professionali maturati in favore di un condominio, rilevando che per il recupero del suo compenso il professionista aveva proceduto alla parcellizzazione della domanda giudiziale depositando tre distinti ricorsi monitori così realizzando un illegittimo frazionamento giudiziale del credito.

I giudici di legittimità hanno rigettato il motivo di ricorso, ribadendo quanto sul punto espresso dal costante orientamento della Corte secondo cui «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata» (principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4090/2017, poi richiamato in una serie di ordinanze emesse in vicende aventi ad oggetto pretese avanzate da periti assicurativi; ex plurimis: Cass. civ. n. 15398/2019; Cass. civ. n. 6591/ 2019».

Nel caso di specie, il ricorrente ha messo in evidenza il suo interesse alla tutela processuale frazionata, derivante dalla pluralità di giudizi e dall'assenza di un accordo riguardante il compenso per le singole attività defensionali ovvero per l'incarico professionale unitario. Tuttavia, l'asserita mancanza di un accordo negoziale non rende, di per sé, indispensabile il frazionamento: rileva il dato fattuale della riconducibilità ed omogeneità dei singoli incarichi nell'ambito di una relazione unitaria svoltasi nel tempo. Da tale prospettiva, è apparso necessario a questa Corte puntualizzare che: a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia; b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo medesimo va inteso come sinonimo di analogo e non di identico (Cass. civ. n. 24371/2021; Cass. civ. n. 14143/2021) e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell'ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l'uno e l'altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti, ma tra loro giuridicamente simili).

Pertanto, configura frazionamento abusivo il caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti anche se non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti: (quanto meno) tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture) e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. In tali (e in altre simili) ipotesi, infatti, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili (come pretendono le Sezioni Unite) nell'ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, ne impone la deduzione (ove esigibili) nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia, e da ciò non può prescindersi, un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata: cfr. testualmente, Cass. civ. n. 24371/2021).

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