Risarcimento di lesioni micropermanenti: l'accertamento visivo e il ruolo centrale del medico legale

22 Settembre 2023

La Cassazione si esprime su una questione molto frequente: la liquidazione del danno biologico e morale di lesioni micropermamenti, ove non accertabili con criteri clinici e strumentali, ma eventualmente visivi. Da qui il ruolo centrale del medico-legale con la sua professionalità. La quesitone assume un particolare rilievo alla luce della modifica nel 2017 del codice delle assicurazioni.

La Suprema Corte riprende fermamente il giudice di appello che ha fatto un'applicazione errata di principi giurisprudenziali, anche della Corte Costituzionale, e fissa i confini del riconoscimento di tali lesioni e della relativa risarcibilità, sulla base del dato positivo (Codice delle Assicurazioni) e di fermi principi già fissati dal Giudice di legittimità.

Il caso riguardava la corretta valutazione e liquidazione dei danni da lesioni micropermanenti, disconosciuti dal giudice di appello, la cui decisione è stata cassata.

Occorre premette che, on riferimento alle lesioni micropermenenti, la norma di riferimento è l'art. 139 cod. ass., che è stato oggetto negli ultimi anni di un duplice intervento legislativo.

Da una parte, la L. n. 27/2012 all'art. 52 ha integrato la precedente normativa con due brevi aggiunte: a) il comma 3 ter, in base al quale «le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente»; b) il comma 3 quater, in base al quale il danno alla persone conseguente menomazioni di tale tipo «è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione».

Dall'altra e successivamente, la L. n. 124/2017 all'art. 1, comma 19°, reca: «In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente».

Dunque, il legislatore del 2017 ha aggiunto l'accertamento visivo agli altri tipi di accertamento già in precedenza previsti (quello clinico e quello strumentale), stabilendo che esso si riferisce alle lesioni “oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni” (e quindi non soltanto alla ispezione visiva, ma anche alla palpazione, all'esame della mobilità, alla percussione ed all'auscultazione).

ll giudice di appello ha ritenuto di aderire alla interpretazione dell'art. 139, comma 2°, cod. ass. secondo la quale, in caso di danni di lieve entità, non è risarcibile il danno permanente che sia (solo) clinicamente, e non anche strumentalmente, accertato. Il giudice di appello ha preso le mosse, tra l'altro, dal richiamo a due arresti della Corte costituzionale (sent. n. 235/2014 e ordinanza n. 242/2015), che ha ritenuto aderenti ad una interpretazione restrittiva dei commi 3° ter e 3° quater della legge n. 27 del 2012, (interpretazione questa che ha poi estesa anche alla riformulazione introdotta all'art. 1 comma 19 della legge n. 124/2017, attualmente vigente, tramite valorizzazione del riferimento esplicativo alle cicatrici).

La Cassazione cassa la decisione. È utile evidenziare tre aspetti logico-giuridici.

Innanzitutto, effettua una disamina delle decisioni della Corte Costituzionali per evidenziarne una portata ben diversa da quanto ritenuto dal giudice di merito:

  1. la decisione n. 235/2014 è una sentenza di rigetto per infondatezza, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 c.a.p., nella parte in cui detto articolo ha introdotto il meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico (permanente o temporaneo) esclusivamente per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali. Rispetto all'oggetto del sindacato di costituzionalità svolto nell'occasione dalla Corte, l'affermazione secondo cui le «nuove disposizioni (…) rispettivamente comportano per tali lievi lesioni: la necessità di un “accertamento clinico strumentale” (di un referto di diagnostica, cioè, per immagini) per la risarcibilità del danno biologico permanente; la possibilità anche di un mero riscontro visivo, da parte del medico legale, per la risarcibilità del danno da invalidità temporanea» si appalesa costituire in realtà un mero obiterdictum.
  2. la decisione n. 242/2015 ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass. Con riferimento al danno biologico permanente la Corte Costituzionale ha affermato la legittimità costituzionale della norma anche se interpretata nel senso di rendere comunque imprescindibile un accertamento strumentale, ma non ha preso invero posizione sul diverso orientamento interpretativo secondo il quale l'accertamento strumentale non è imprescindibile ogni qualvolta non sia in discussione che il professionista incaricato ha compiuto un rigoroso accertamento medico legale in base a criteri oggettivi.
  3. oltre che alla lettura delle decisioni, la Cassazione ricorda anche che entrambe le suddette decisioni della Corte costituzionale, essendo interpretative di rigetto, sono vincolanti esclusivamente nei limiti del giudizio in cui sono state assunte, ragion per cui, da una parte, non precludono una diversa interpretazione in ogni altro giudizio, e dall'altra, anche nello stesso giudizio in cui sono state assunte non precludono al giudice che ha sollevato la questione giudicata non fondata la possibilità di «scegliere differenti soluzioni interpretative, che, ancorché non coincidenti con la soluzione accolta nella sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali», giacché, a voler opinare diversamente, la Corte costituzionale sarebbe investita di un potere di interpretazione autentica, che, nel sistema vigente, è riservato in via esclusiva al legislatore.

È interessante evidenziare questa parte del percorso logico-motivazionale della Cassazione, perché, nel riprendere la sentenza impugnata, fissa alcuni punti di metodo generale: lettura attenta delle sentenze che si invocano, collocandole per il loro reale significato e per la loro portata effettiva, senza andare oltre.

Indubbiamente, però, la parte più interessante della decisione annotata è costituita dalla ricostruzione del sistema di valutazione e liquidazione dei danni da micropermanenti:

  1. la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto di accertamento clinico strumentale (radiografia, Tac, risonanza magnetica, ecc.), poiché è l'accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista, e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile;
  2. anche una lettura costituzionalmente orientata (art. 32 Cost.), impone di riconoscere che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi, ma l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile (salvo che ciò si correli alla natura della patologia), non essendo precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico;
  3. l'accertamento medico legale non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che si traduca in una limitazione della prova della lesione. La Cassazione evidenzia il ruolo insostituibile della visita medico legale e dell'esperienza clinica dello specialista per fondare le conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili;
  4. i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale) non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi;
  5. ciò che impedisce il risarcimento del danno alla salute con esiti micro permanenti non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest'ultimo caso munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c. Ecco che la Cassazione valorizza il ruolo del medico legale, imponendogli la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona. Pertanto, è risarcibile anche il danno i cui postumi non sono “visibili” o insuscettibili di accertamenti strumentali, sempre che la relativa sussistenza possa essere affermata sulla base di un'ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medicolegale.

Poi vi è la terza questione del riconoscimento del danno morale.

La sentenza impugnata non aveva ritenuto sufficienti a provare il danno morale la mera allegazione del disagio psicofisico (ma accertato nella CTU) nonché la possibilità di ritenerlo presuntivamente provato, affermando che la dedotta sofferenza costituisce una “normale” conseguenza del danno, e non già un pregiudizio di “speciale entità”.

La Cassazione ritiene tale affermazione erronea.

Posta l'unitaria nozione di danno non patrimoniale, gli artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dall'art. 1, comma 17, l. n. 124/2017, distinguono il danno dinamico relazionale conseguente alle lesioni dal danno morale.

Come noto, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.

Dunque, non costituisce duplicazione del danno il riconoscimento, oltre al danno biologico, di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), purchè sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale.

Così possono e devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

La sentenza annotata, nel richiamare i principi già espressi dalla Supr. Corte, ma anche dalla Corte Cost., offre una ricostruzione della questione del risarcimento di lezioni micro permanenti.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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