Liquidazione controllata: debitore incapiente e nuova finanza

22 Settembre 2023

Il Tribunale di Piacenza ha reso un decreto collegiale ex art. 47 comma 4 CCII ove si conferma che il carattere meramente eventuale dell'apporto di finanza esterna non consente di considerare tale apporto un credito futuro già presente nel patrimonio del debitore. 

Il Tribunale piacentino ha reso la presente pronuncia nell'ambito di un'istanza promossa da un debitore per la apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.

Il Collegio rileva che la proposta avanzata dal ricorrente, nullatenente e senza redditi da lavoro dipendente o autonomo, risulta fondata:

  • su un apporto finanziario meramente eventuale, in quanto solo paventato nel ricorso senza alcun impegno o dichiarazione del terzo finanziatore;
  • su un, altrettanto eventuale, reddito disponibile che deriverebbe dall'ottenimento da parte del ricorrente di una occupazione stabile;

Posto che ai fini della ammissibilità della procedura concorsuale deve tenersi conto del rispetto del principio di economicità della procedura, il Collegio ritiene che l'apertura della liquidazione controllata del debitore incapiente sia in astratto ammissibile laddove il ricorrente sia in grado di mettere a disposizione della procedura della finanza esterna, purché tale apporto costituisca un credito futuro già esistente nel suo patrimonio e sia subordinato alla sola condizione di efficacia costituita dalla apertura della procedura, onde consentire al Liquidatore nominato dal Tribunale di porre in essere le azioni necessarie alla riscossione dello stesso, nell'interesse dei creditori.

Nel caso di specie, visto il mero carattere eventuale dell'apporto paventato nel ricorso, non sussisterebbe “alcun titolo giuridicamente apprezzabile che il Liquidatore possa azionare nei confronti del terzo e, quindi, l'apporto di finanza esterna non costituisce un credito futuro già presente nel patrimonio del debitore”.

Ritenuto che il Tribunale possa, anche nella procedura di liquidazione controllata, esercitare un potere di interlocuzione finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione (sullo schema previsto dall'art. 47, comma 4 CCII per il concordato preventivo), il Collegio assegna al debitore un termine per integrare o modificare il ricorso.

 

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