Il patto marciano e la costituzione di pegno su quote societarie
25 Settembre 2023
Non può considerarsi contrario al disposto di cui all'art. 2744 c.c. l'impegno, assunto dal creditore pignoratizio, a non sostituire l'amministratore in carica per 18 mesi, termine di adempimento dell'obbligazione garantita.
Il divieto del patto commissorio sancito dall'art. 2744 c.c. non opera quando nell'operazione negoziale (nella specie, una vendita immobiliare con funzione di garanzia di accordi tra soci) sia inserito un patto marciano, in forza del quale, nell'eventualità di inadempimento del debitore, il creditore vende il bene, previa stima, versando al debitore l'eccedenza del prezzo rispetto al credito. Tale clausola deve considerarsi lecita, in quanto persegue lo stesso scopo del pegno irregolare ex art. 1851 c.c. ed è ispirata alla medesima ratio di evitare approfittamenti del creditore in danno del debitore. |