Decisione accelerata dei ricorsi: il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione può far parte del Collegio giudicante?

Redazione scientifica
25 Settembre 2023

La Prima Presidente della Corte di Cassazione ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, ritenuta di particolare importanza, «se, nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».

Nel caso di specie pendeva dinanzi alla seconda sezione civile della Corte un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Ancona in tema di servitù, in relazione veniva avanzata proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., redatta dal Consigliere delegato dal Presidente di Sezione coordinatore dell'area nel cui ambito rientra la materia oggetto del ricorso. al quale i difensori dei ricorrenti presentavano istanza di assegnazione alle Sezioni Unite.

Con riguardo a detto ricorso, i difensori dei ricorrenti presentavano istanza di assegnazione alle Sezioni Unite, sollevando questione di legittimità costituzionale della composizione del Collegio giudicante, perché di esso faceva parte il Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. Nell'istanza si sosteneva la tesi della incompatibilità: la composizione del Collegio giudicante senza il Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata sarebbe l'unica soluzione compatibile con il principio di imparzialità del giudice.

La Prima Presidente ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. La questione deve, infatti, ritenersi di massima di particolare importanza, trattandosi di questione che investe la disciplina di un procedimento – riguardante i ricorsi destinati, ad avviso del Presidente della Sezione o di un Giudice da lui delegato, ad essere rigettati in rito (per inammissibilità o improcedibilità) o nel merito (per manifesta infondatezza) – che costituisce una novità assoluta nel giudizio di cassazione, introdotta con il d.lgs. n. 149/2022.

Il filtro ex art. 380-bis c.p.c. assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso. Esso ha una larga applicazione presso le diverse sezioni della Corte, come dimostra la prima prassi applicativa. La questione sollevata, inoltre, nel proiettarsi al di là del singolo processo, ha una vocazione risolta ai ricorsi pendenti e a quelli futuri per quali possa ipotizzarsi una prognosi di inammissibilità, di improcedibilità o di manifesta infondatezza.

Si tratta, inoltre, di una questione complessa. A definirne l'ambito entra in gioco, infatti, come parametro interpretativo, il principio di imparzialità del giudice e il confronto con la giurisprudenza costituzionale. Il dubbio sulla composizione del Collegio in caso di “opposizione” alla proposta di definizione accelerata registra nelle comunità interpretante diverse attese e soluzioni interpretative differenti, e il confronto con la dottrina dà lo spessore della non immediata evidenza della soluzione.

Invero, una parte degli interpreti esclude problemi di incompatibilità. La proposta viene vagliata non già dal solo proponente bensì dal Collegio (anche in base alle ulteriori difese addotte), che si pronuncerà secondo un ampio ventaglio di esiti decisori, tutti impregiudicati. In questa prospettiva, sarebbe esclusa la necessità di adottare specifiche misure tabellari per la composizione del Collegio, al quale potrà partecipare anche il proponente. Non sarebbe configurabile alcun pregiudizio, né potenziale, né tantomeno effettivo, derivante da valutazioni espresse in occasioni di provvedimenti adottati in una precedente fase processuale. Secondo un diverso punto di osservazione, invece, il Consigliere estensore della proposta decisoria non sarebbe e neppure apparirebbe imparziale, perché sarebbe influenzato dal suo anteriore pregiudizio sulla medesima res-iudicanda. Un indice normativo in questo senso si ricaverebbe dagli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., con i quali il d.lgs. n. 149/2022, introducendo le nuove ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda, ha previsto che, in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue dinanzi di ad un ad un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

In conclusione, la novità della questione, riguardante istituto di nuovo conio, introdotto dalla riforma del processo civile di cassazione, la rilevanza, anche numerica, delle potenziali ricadute, non solo processuali, ma pure organizzative; il confronto con la giurisprudenza costituzionale in tema di imparzialità del giudice; la diversità di opinioni espresse al riguardo dalla dottrina; sono profili che nel loro insieme, dimostrano l'alto spessore della questione, la cui soluzione è affidata alla funzione unificante del Collegio allargato della nomofilachia.

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