Concordato preventivo in continuità: degradazione e soddisfazione parziale dei crediti privilegiati

26 Settembre 2023

Il Tribunale di Firenze omologa un piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta che prevede la degradazione al chirografo di alcune categorie di creditori privilegiati, nonché la soddisfazione parziale (con degradazione del residuo) di crediti privilegiati ex art. 9 d. lgs. n. 123/1998. 

I giudici toscani omologano il piano di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentato da una società con ricorso ex art. 40 CCII.

La debitrice rappresenta, con il ricorso, di poter trovare le risorse necessarie a soddisfare i propri creditori mediante la cessione dell'azienda e, inter alia, la degradazione al chirografo di alcuni crediti di professionisti, conseguente alla volontaria rinuncia al privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.

Il piano prevede, in primo luogo, una classe di creditori privilegiati ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per i quali è previsto il pagamento integrale oltre il termine di 180 giorni in soluzione unica. Inoltre, viene prevista una apposita classe per i creditori privilegiati in forza del medesimo titolo, per la parte oggetto di volontaria degradazione al chirografo, per i quali è prevista una soddisfazione parziale (11,32% del credito degradato), oltre il termine di 180 giorni dall'omologa, e rateizzata.

Inoltre, nel piano viene prospettata la formazione di una classe di creditori privilegiati ex art. 9 d. lgs. n. 123/1998 (Medio Credito Centrale e SACE-SIMEST) soggetti a soddisfazione parziale (26,26%), con degradazione al chirografo del residuo. Anche in questo caso, è prevista apposita classe per i creditori degradati al chirografo, ai quali è riconosciuto il pagamento parziale (11,32% del credito degradato), oltre i 180 giorni dall'omologa e rateizzato.

Infine, una soddisfazione parziale (25%) viene prevista per i creditori privilegiati ex art. 2761 c.c. (vettori spedizionieri e depositari) mediante finanza esterna. Viene prospettata altresì una autonoma classe per i creditori privilegiati ex art. 2761 c.c. (sempre vettori spedizionieri e depositari) degradati al chirografo, per i quali è previsto il pagamento parziale (11,31% del credito degradato) oltre i 180 giorni dall'omologa e rateizzato.

Il Tribunale, a fronte delle quote percentuali e delle modalità di soddisfazione dei crediti sopra descritte, ha ritenuto rispettata la disposizione secondo la quale i creditori privilegiati non possono essere soddisfatti in misura inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, al netto presumibile di ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.

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