Proroga dell'incarico dell'esperto nella composizione negoziata della crisi

27 Settembre 2023

L'Autore analizza la questione relativa alla possibilità, nella composizione negoziata della crisi, di proroga dell'incarico dell'esperto per ulteriori 180 giorni, come previsto dall'art. 17, comma 7 CCII.
Il quadro normativo: l'art. 17, comma 7 CCII

Oggetto del presente articolo è la prosecuzione dell'incarico dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata, disciplinata dal comma 7 dell'art. 17 CCII, a mente del quale “L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1”.

Con tale disposizione il Legislatore ha sostanzialmente stabilito che, in caso di esito negativo delle trattative con i creditori, per cui non sia possibile individuare una soluzione adeguata alla crisi o all'insolvenza, al termine dei 180 giorni dall'accettazione dell'esperto, l'incarico deve intendersi cessato, con conseguente archiviazione della procedura e cessazione delle misure protettive eventualmente concesse.

Il termine in parola è perentoriamente previsto in ragione della ratio stessa della composizione negoziata, finalizzata al risanamento dell'impresa che, ove non perseguibile, lascerà spazio alla alternativa liquidatoria.

Nel caso in cui, al contrario, lo svolgimento delle trattative lasci margini per il positivo esito della composizione negoziata (secondo capoverso dell'art. 17, comma 7 CCII), l'incarico dell'esperto, come stabilisce il Codice, può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsenta.

A tale riguardo, è doveroso comprendere che cosa intenda il Legislatore con l'espressione “tutte le parti” e soprattutto che cosa succede se queste non hanno raggiunto la soluzione concordata per effetto delle trattative non andate a buon fine.

Ebbene, ragionevolmente, le parti della procedura sono costituite da tutti coloro che prendono parte alla procedura medesima, intervenendo nelle trattative; la loro presenza, che dovrebbe essere registrata in apposito verbale predisposto dall'esperto all'esito di ciascun incontro con i creditori, legittima l'espressione del loro assenso in merito alla prosecuzione dell'incarico. Questo si concretizza nella sottoscrizione dei creditori, per adesione, dell'istanza di proroga predisposta dall'impresa istante, adeguatamente motivata, che verrà depositata – una volta sottoscritta da tutte le parti (come innanzi intese) - in piattaforma ed indirizzata al segretario generale. L'istanza medesima dovrà essere corredata dal parere favorevole alla proroga reso dall'esperto. Costui, con il proprio parere, sarà chiamato a dare conto dell'attività svolta allo scadere dei 180 giorni, nonché valutare che la proroga sia sostenuta da giustificati motivi, ovvero dalla complessità dell'analisi degli elementi posti alla base della continuità aziendale, del piano di risanamento e degli eventuali accordi con i creditori. Inoltre – elemento di pari rilevanza – l'esperto dovrà valutare se il maggior termine di 180 giorni possa comportare una penalizzazione per i creditori, penalizzazione che potrebbe verificarsi laddove i flussi di cassa generati dalla gestione corrente non consentano il regolare pagamento delle nuove obbligazioni assunte e l'accantonamento delle risorse necessarie per il soddisfacimento del piano.

Nel caso in cui le trattative abbiano dato esito negativo, ma ci sia la possibilità di continuare con una nuova fase di negoziazione in forza di sopraggiunti elementi tali da far variare il perimetro del piano di risanamento, la richiesta di proroga dell'incarico dell'esperto – e quindi della prosecuzione del percorso di CNC- non dovrebbe essere negata.

Il ruolo meramente notarile della Camera di Commercio

Ci si chiede che ruolo abbia la Camera di Commercio rispetto all'istanza di proroga (sostenuta dagli elementi innanzi descritti), tempestivamente depositata in piattaforma dall'impresa.

Una volta che l'istanza di proroga sia stata sottoscritta dai creditori intervenuti nelle trattative e si sia ottenuto il parere favorevole dell'esperto rispetto alla prosecuzione dell'incarico, la Camera di Commercio si limita a prendere atto della documentazione depositata; non è infatti previsto un atto amministrativo da parte della Camera di Commercio, perfezionandosi l'iter – e dunque - venendo concessa automaticamente la proroga – sulla base della “semplice” allegazione, mediante il deposito in piattaforma, dell'istanza corredata dalle adesioni di tutte le parti, nonché del parere favorevole dell'esperto.

Anche nel caso che qui ci occupa, la Camera di Commercio non entra nel merito dell'esito delle trattative – quand'anche queste non abbiano prodotto esito positivo - al punto da rendere necessaria una ulteriore fase di negoziazione alla luce della rimodulazione dei termini contenuti nel piano di risanamento.

Resta solo da evidenziare come appaia in linea con la Direttiva Insolvency 1023/2019 l'approccio che va consolidandosi nella prassi secondo cui, in deroga alla necessità di circoscrivere la CNC in un periodo definito di 180 giorni, vada assecondata l'esigenza di prorogare l'incarico dell'esperto (e della CNC) anche laddove il percorso delle trattative sia iniziato, ma non abbia comportato una soluzione concordata tra le parti, al punto da richiedere un'ulteriore negoziazione con riavvio di nuove trattative.

Ciò comporta che la Camera di commercio debba prendere atto della richiesta di proroga senza poter entrare nel merito dell'esito delle prime trattative.

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