Opponibilità al fallimento di clausole contenute in documenti privi di data certa
27 Settembre 2023
Una banca ha fatto ricorso, nei confronti di un fallimento, avverso un decreto con il quale il Tribunale di Vicenza aveva respinto l'opposizione da essa proposta contro l'esclusione dal passivo fallimentare di alcuni suoi crediti per interessi sui conti correnti, in quanto non muniti di data certa.
Con il primo di sei motivi di ricorso l'istituto lamenta che il giudice di merito abbia ammesso il credito per capitale derivante dal saldo passivo dei due conti correnti e non, a torto, il credito per interessi ultralegali pattuiti con i relativi contratti, motivando tale esclusione con la mancanza del requisito della data certa su quest'ultimi. L'apparato argomentativo della ricorrente viene sostenuto, si legge nella pronuncia della S.C., dalla segnalazione che l'art. 2704 c.c. fissa il requisito suddetto ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'intero documento, e non solo per singole clausole in esso contenute, “tanto più che la condotta consistente nel far valere il difetto di data certa in relazione agli interessi e non al capitale costituirebbe violazione del venire contra factum proprium”.
La Corte giudica inammissibile la censura, ribadendo un indirizzo già manifestato con le pronunce Cass. 12 aprile 2018 n. 9074 e Cass. 23 ottobre 2019 n. 27203: "In sede di accertamento dello stato passivo, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l'inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne deriva che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha escluso che l'ammissione al passivo di un credito vantato da una banca in linea capitale e fondato su due linee di credito derivanti da scoperto di conto corrente e mutuo chirografario - entrambe documentate da contratti privi di data certa - implicasse l'implicito riconoscimento della piena opponibilità dei contratti stessi, ed ha quindi respinto il ricorso della banca opponente, che lamentava l'erroneità del decreto con cui il giudice delegato aveva escluso gli interessi ultralegali, ammettendoli invece al tasso legale)".
|