La dimidiazione dei termini per l'introduzione del giudizio di merito nelle opposizioni esecutive dopo la riforma Cartabia

28 Settembre 2023

La questione in esame è la seguente: è compatibile la dimidiazione dei termini prevista dagli artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c. per l'introduzione della fase di merito successiva alla fase dinnanzi al g.e. con la nuova previsione di cui all'art. 163-bis c.p.c. come modificato dalla c.d. riforma Cartabia?
Massima

In tema di opposizioni esecutive, la modifica dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. come introdotta dalla riforma Cartabia ha implicitamente abrogato la dimidiazione dei termini prima disciplinata dagli artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.

Il caso

Tizio ha proposto opposizione ex art 617 e 615 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973, ad istanza di Agenzia delle Entrate – Riscossione adducendo quali motivi di impugnazione: a) vizi del pignoramento per mancanza degli elementi essenziali; b) nullità dell'intimazione di pagamento; c) prescrizione dei crediti, mentre la società opposta si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta. Le cartelle sottese al pignoramento erano, in parte, relative a crediti tributari ed, in parte, a crediti non erariali. Per i primi l'opponente ha depositato i provvedimenti di sospensione emessi dalla Corte di Giustizia Tributaria, nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'atto presupposto ovvero l'intimazione di pagamento, mentre, quanto alle cartelle relative a crediti non tributari, peraltro di modestissimo importo (€ 92,67, € 165,82 e € 35,16), sono state esaminate le eccezioni di nullità formali, di prescrizione e decadenza per nullità delle notifiche degli atti medesimi. È stata, quindi, emessa l'ordinanza che si annota che ha regolamentato le spese della fase ed assegnato, per quanto di interesse, i termini per l'introduzione del giudizio di merito, tenuto conto delle novità normative introdotte dalla riforma Cartabia.

La questione

La questione in esame è la seguente: è compatibile la dimidiazione dei termini prevista dagli artt. 616 e 618 comma 2 c.p.c. per l'introduzione della fase di merito successiva alla fase dinnanzi al g.e. con la nuova previsione di cui all'art. 163-bis c.p.c. come modificato dalla c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) o la nuova disposizione legislativa ha abrogato per incompatibilità in parte qua le prime disposizioni?

Le soluzioni giuridiche

Nell'ordinanza che si annota è stata affrontata, tra l'altro e per quanto di interesse, la questione afferente la compatibilità tra le previsioni di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c. nell'ambito delle opposizioni esecutive (sia essa l'opposizione dell'art. 615 c. 2 c.p.c. che 617 c.p.c.) c.d. successive laddove prevedono termini dimidiati per l'introduzione della fase di merito con la novellata disposizione di cui all'art. 163-bis c.p.c.. Dopo, infatti, la fase della sospensiva dinnanzi al g.e., giudice funzionalmente competente alla sua decisione e, comunque, all'adozione dei provvedimenti indilazionabili ed urgenti, l'art. 616 c.p.c. ed analogamente l'art. 618 c.p.c. prevedono che il g.e. fissi un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. Il rimando alla previsione dell'art. 163-bis c.p.c. tout court ha, quindi, imposto di rimeditare le citate previsioni e di coordinarle con la sua modifica, da ultimo, intervenuta per effetto della c.d. riforma Cartabia.

Osserva, infatti, il Tribunale, nel provvedimento in esame, che, dovendosi assegnare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, “la riduzione alla metà dei termini a comparire (prevista dagli artt. 616 e 618 comma 2^ c.p.c.) non è applicabile al termine di costituzione del convenuto (secondo quanto affermato da Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019, n. 24224 e Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2021, n. 21512) sicché la dimidiazione a 60 giorni del termine a comparire risulterebbe incompatibile con la maggiore ampiezza (70 giorni prima dell'udienza) del termine di costituzione per il convenuto, quale previsto dal novellato art. 166 c.p.c.”.

Da tale considerazione, discende ad avviso del Tribunale, – in via di prima delibazione – che debba reputarsi intervenuta l'abrogazione per incompatibilità, con le nuove disposizioni di cui all'art. 163- bis c.p.c., dell'inciso “..ridotti della metà…” contenuto negli artt. 616 e 618 comma 2^ c.p.c. e relativo ai termini a comparire, tenuto conto che depone a favore di tale soluzione interpretativa anche l'intervenuta abrogazione del secondo comma dell'art. 163 bis, norma che consentiva l'abbreviazione sino alla metà dei termini a comparire, con decreto del Presidente, per le cause richiedenti una pronta spedizione, il che comporta l'impossibilità della riduzione dei termini minimi a comparire anche per le cause connotate dall'urgenza.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha, quindi, assegnato termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine per proporre reclamo avverso l'ordinanza emessa o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'iscrizione a ruolo dell'opposizione ovvero per la riassunzione della causa innanzi all'ufficio giudiziario competente, senza alcun riferimento alla dimidiazione dei termini a comparire.

Osservazioni

L'ordinanza in esame risolve l'annosa questione della dimidiazione dei termini disposta dagli artt. 616 e 618 c.p.c. alle opposizioni esecutive per l'introduzione dei giudizi di merito successivi alla fase sommaria svolta dinnanzi al g.e., sancendone l'abrogazione per incompatibilità successiva a seguito della novella normativa dell'art. 163-bis c.p.c..

Deve a questo punto concludersi che è oramai definitivamente superata per effetto della citata novella normativa l'annosa questione, che pure era stata autorevolmente risolta nel 2019 dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine all'ambito di operatività di tali previsioni, nonché agli effetti processuali connessi ad una non tempestiva esecuzione delle relative attività processuali di iscrizione a ruolo e costituzione nel relativo giudizio.

Infatti, sul tema, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019, n.24224) era intervenuta a chiarire ambito di applicazione delle citate previsioni sancendo tre principi cardine e, così, superando il contrasto giurisprudenziale, che ne era emerso, affermando che a) l'art. 618 c.p.c. (analoga è però la previsione di cui all'art. 616 c.p.c.) non prevede alcuna dimidiazione del termine di costituzione in giudizio; b) se anche la prevedesse, la tardiva costituzione dell'opponente sarebbe sanata dalla tempestiva costituzione dell'opposto, ex art. 171, comma 2, c.p.c.; c) in ogni caso l'iscrizione della causa a è atto distinto per natura e per effetti dalla costituzione in giudizio, sicchè la mancanza o la tardività della prima non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione.

Si era, infatti, posto in giurisprudenza il dilemma se la dimidiazione dei termini “infelicemente” sancito dalle citate previsioni gemelle riguardasse solo l'iscrizione a ruolo o anche la costituzione del convenuto e quali fossero le conseguenze processuali connesse ad una tardività delle attività processuali in parola. La conclusione cui si era pervenuti era che il termine per la costituzione in giudizio della parte che intendesse introdurre la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi (ma anche per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.) era di dieci giorni e non di cinque; nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi il giudizio non era improcedibile, ma avrebbero trovato applicazione le regole generali di cui agli artt. 171 e 307 c.p.c..

Non resta a questo punto che prendere atto che la questione è oggi superata e risolta e che la novella intervenuta rispetto alla previsione di cui all'art. 163-bis c.p.c. ha definitivamente sancito il superamento della necessità di termini c.d. acceleratori previsti e tipici della fase di merito ed a cognizione ordinaria per le opposizioni esecutive.

Riferimenti
  • Asprella C., Il termine per la costituzione in giudizio nell'opposizione agli atti esecutivi, nota a Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019, n.24224, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 14 novembre 2019;
  • Summa M, Opposizione agli atti esecutivi: nessun dimezzamento dei termini per la costituzione, nota a Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2019, n.24224, in IUS Processso civile (ius.giuffrefl.it), 10 ottobre 2019.

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