I controlli del commissario giudiziale sulla gestione dell'impresa nel PRO

Daniele Portinaro
28 Settembre 2023

L'art. 64-bis CCII prevede, in tema di Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, funzioni di vigilanza in capo al commissario giudiziale da esercitarsi sia ex post sia ex ante rispetto all'attività d'impresa, le quali dipendono da obblighi di segnalazione posti a carico dell'imprenditore. Ci si chiede se le previsioni di entrambi i poteri siano coerenti con la struttura del procedimento e con la presenza dell'organo della procedura.

Come noto, l'art. 64-bis CCII disciplina il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

A differenza dei piani attestati di risanamento di cui all'art. 56 CCII, nei quali è previsto l'intervento della sola figura dell'attestatore, nei piani di ristrutturazione omologati il Codice della crisi impone al Tribunale la nomina del commissario giudiziale, quale ausiliario del Giudice delegato, con funzioni di controllo. La nomina del commissario è obbligatoria sia nel caso in cui la domanda venga depositata nelle forme dell'art. 44 CCII, ovverosia come domanda con riserva di presentare un piano, sia nella diversa ipotesi in cui venga formulata una domanda c.d. piena.

Il Codice della crisi attribuisce al commissario giudiziale essenzialmente funzioni di controllo, che si concentrano sia nella fase che intercorre tra il deposito del ricorso e l'omologazione del piano, sia in quella esecutiva (in ragione del richiamo dell'art. 64-bis, comma 9, all'art. 118 CCII).

In particolare, l'art. 64-bis, comma 5 CCII prescrive che, dalla data del deposito del ricorso, l'imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Diversamente, il comma successivo prevede che il commissario giudiziale debba essere preventivamente informato per iscritto nel caso in cui l'imprenditore decida di compiere atti di straordinaria amministrazione oppure di eseguire pagamenti apparentemente non coerenti rispetto al piano di ristrutturazione da omologare. Nell'ipotesi in cui ritenga l'atto potenzialmente lesivo per i creditori oppure non coerente rispetto al piano, il commissario deve segnalare per iscritto la circostanza all'imprenditore e laddove, nonostante la segnalazione, l'atto venisse ugualmente compiuto, deve informare immediatamente il tribunale.

Come si può notare, il comma 5 dell'art. 64-bis CCI attribuisce al commissario giudiziale un potere del tutto analogo a quello che il legislatore già gli affida nell'ambito del concordato preventivo (cfr. art. 94, comma 1, CCII); si tratta di un controllo da esercitarsi a posteriori, rispetto al compimento degli atti, in un contesto nel quale viene però lasciata all'imprenditore la piena facoltà di gestire la propria impresa.

Il secondo potere di vigilanza, invece, deve essere esercitato prima del compimento dell'atto – presuppone, infatti, un obbligo informativo dell'imprenditore sull'intenzione di compiere una determinata operazione che potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per i creditori sociali – e coincide essenzialmente con il potere attribuito all'esperto nell'ambito della composizione negoziata della crisi.

Rispetto a tali poteri, che si ritiene siano l'uno complementare all'altro, i primi commentatori hanno già manifestato alcune perplessità.

Vi è taluno, infatti, che ha segnalato l'incoerenza dell'attribuzione del secondo potere, poiché quest'ultimo – ovverosia quello di analisi degli atti (ancora da compiersi) potenzialmente lesivi dei creditori sociali – sarebbe un potere tipico solo di quei procedimenti in cui i controlli sulla gestione dell'impresa sono “lasciati all'iniziativa del debitore” e alle segnalazioni del medesimo e non ai procedimenti in cui vi è già un organo al quale sono attribuite specifiche funzioni di controllo.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, l'attribuzione dei due poteri non è incoerente rispetto alla natura e alle funzioni del commissario giudiziale.

Ed infatti, come accennato, parrebbe che le due attività di vigilanza siano destinate ad essere esercitate in due momenti distinti rispetto al compimento delle operazioni aziendali, gli uni ex ante, su segnalazione dell'imprenditore, prima dell'esecuzione dell'atto, mentre gli altri ex post, a seguito della realizzazione del medesimo.

Si ritiene, pertanto, che l'attribuzione dei due poteri manifesti una specifica volontà del legislatore di consentire al commissario giudiziale un controllo capillare sull'attività di impresa nei piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione.