I danni da vaccinazione anti-papilloma virus devono essere indennizzati

Redazione Scientifica
29 Settembre 2023

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge in tema di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV).

La questione è stata sollevata dalla Corte d'appello di Roma in una vicenda che vedeva contrapposti una ragazza che aveva sviluppato il diabete a seguito della somministrazione della terza dose di vaccino anti-HPV. La somministrazione era stata effettuata nell'ambito di una campagna di raccomandazione da parte delle autorità competenti e il nesso tra lo sviluppo della patologia e la vaccinazione era stato accertato con CTU ma la Corte, esclusa la possibilità di accedere a un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, l. n. 210/1992, ha ritenuto che solo una sentenza additiva di parziale illegittimità costituzionale consenta di riconoscere il diritto all'indennizzo.

L'art. 1, comma 1, l. n. 210/1992 prevede infatti il diritto all'indennizzo a beneficio di chi abbia subito «lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica», a causa di «vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria nazionale».

Come sottolinea la pronuncia, «il legislatore – in conformità a quanto già deciso dalla sentenza n. 307/1990 di questa Corte – ha, dunque, dettato una disciplina la cui ratio si rinviene nella reciprocità dei vincoli che scaturiscono dal principio di solidarietà: la collettività è tenuta a essere “solidale” e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, “solidale” con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti».

A fronte della previsione legislativa di un diritto all'indennizzo correlato alle ipotesi in cui l'ordinamento impone un obbligo di vaccinarsi, la Consulta si è pronunciata più volte al fine di estendere il medesimo diritto in presenza di vaccinazioni che le autorità pubbliche sanitarie raccomandano a difesa della salute collettiva (sentenza n. 118/2020, con riguardo alla vaccinazione anti-epatite A; sentenza n. 268/2017, attinente a quella antinfluenzale; sentenza n. 107/2012, inerente alle vaccinazioni anti-morbillo, parotite e rosolia; sentenza n. 423/2000, relativa a quella anti-epatite B; e, infine, sentenza n. 27/1998, riferita alla vaccinazione antipoliomielitica).

Viene anche precisato nella sentenza che «l'art. 20, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, ha disposto la tutela indennitaria in caso di danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti alla vaccinazione meramente raccomandata anti SARS-CoV-2».

Orbene precisa la Corte, «la scelta tecnica dell'obbligatorietà o della raccomandazione, del resto, oltre a essere frutto di concezioni parzialmente diverse del rapporto tra singoli e autorità pubblica, può dipendere da condizioni sanitarie differenti nella popolazione di riferimento, spesso correlate a diversi livelli di rischio: tutti profili che non possono condizionare la previsione o l'assenza del diritto all'indennizzo».

Ciò posto, alla luce del dovere della collettività di riconoscere una tutela al singolo che si è attenuto a un comportamento che oggettivamente persegue la finalità di proteggere la salute generale, la Consulta riconosce la lesione dell'art. 2 Cost. (principio di solidarietà) e dell'art. 3 Cost. (irragionevolezza) e, non da ultimo, dell'art. 32 Cost. (diritto alla salute).

Per questi motivi, «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da papillomavirus umano (HPV)».

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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