Il contratto di rete di imprese

02 Ottobre 2023

Dal 2010 è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il Contratto di rete di imprese, che consiste in un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere individualmente (singola impresa) e collettivamente (imprese che fanno parte della rete) la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Premessa

La Rete di imprese rappresenta una modalità di coordinamento tra operatori che mirano ad aumentare la loro massa critica e ad avere maggiore forza sul mercato, “senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto”.

Si tratta di una forma di coordinamento tra imprese di tipo orizzontale o verticale.

Disciplina

A mente dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies d.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni in l. n. 33/2009, il contratto di rete di imprese è quel negozio (atipico) stipulato al fine di consentire agli imprenditori di perseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Questi ultimi, infatti, con tale strumento si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio della propria attività imprenditoriale, oppure a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica o, ancora, ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Interventi normativi

Nel tempo, la possibilità di ricorrere al contratto di rete è stata riconosciuta anche a soggetti diversi dalle imprese.

A) Con il d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, è stata estesa al settore agricolo la facoltà di sottoscrivere contratti di rete, permettendo in particolare di suddividere la produzione agricola tra i partecipanti al programma.

B) La Legge n. 81/2017, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, ha riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia.

C) Il d.l. n. 76/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 99/2013, ha introdotto una particolare previsione in caso di distacco di personale tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di imprese (art. 30 d.lgs. n. 276/2003).

In particolare, in tali ipotesi, la norma prevede che l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c.

Peraltro, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

La causa del contratto

La causa del contratto è individuabile nello scopo di esso, che risulta ben definito dal legislatore, il quale individua in esso “l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato”.

Le parti

Il Contratto di rete può essere stipulato da “più imprenditori” (ossia “almeno due imprenditori”), indipendentemente dalla loro rispettiva natura (incluse le imprese individuali, le società e gli imprenditori pubblici, anche non commerciali).

Possono far parte del Contratto di rete anche le fondazioni, oppure gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività di impresa non necessariamente commerciale; così come imprese senza scopo di lucro (è ammessa la possibilità di realizzare reti miste, in cui siano presenti soggetti con e senza scopo di lucro).

Laddove vi siano imprese legate da rapporti partecipativi o collegate tra loro, non sussiste alcun impedimento a stipulare un Contratto di rete tra le stesse.

Come sopra detto, in ragione della novella introdotta con Legge n. 81/2017 (c.d. Jobs Act), è prevista la possibilità di adottare il contratto di rete, anche, tra soli professionisti (in tal caso, tale contratto non potrà aspirare all'iscrizione presso il Registro delle imprese, rimanendo un atto “interno” tra i professionisti che lo hanno stipulato).

Forma e contenuto del contratto

Atteso che il contratto di rete è vincolato ad evidenti adempimenti pubblicitari, che devono essere obbligatoriamente soddisfatti, la forma richiesta è quella scritta ad substantiam, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

La legge prevede che alcuni contenuti del Contratto di rete siano di natura obbligatoria, mentre altri siano inseribili a discrezione delle parti contraenti.

Il Contratto di rete deve indicare obbligatoriamente il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva.

Si tratta dell'esigenza di una puntuale individuazione delle parti contraenti, in relazione al regime di pubblicità del contratto che la legge prevede mediante la sua iscrizione al Registro delle Imprese.

Nel contratto vanno obbligatoriamente specificati gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi, per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi.

Va, altresì, predisposto un programma di rete che contempli: a) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; b) le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo.

I contraenti (o retisti) debbono definire il meccanismo con cui vengono assunte le decisioni inerenti materie o aspetti di interesse comune.

La definizione dei meccanismi decisionali può riguardare, ad esempio, la modifica del programma e/o l'adesione di nuovi contraenti, e più in generale ogni altro aspetto la cui definizione sia rimessa alle parti.

Il Contratto di rete deve prevedere la possibilità di adesione successiva di altri imprenditori, fermo restando che tale possibilità deve essere disciplinata dagli originari contraenti, cui spetterà la facoltà di definire i requisiti di accesso alla rete da parte di nuovi imprenditori e le modalità attraverso le quali gli originari contraenti esprimeranno il loro consenso all'adesione del nuovo soggetto.

Facoltativamente nel contratto può, inoltre, essere prevista la nomina di un organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto; tale organo può essere composto sia da un singolo soggetto, che da una pluralità di membri in rappresentanza dei “retisti”.

Tale organo esecutivo è soggetto alle regole e alla disciplina generale previste per il mandato collettivo, di cui all'art. 1726 c.c., che prevede che il conferimento o la revoca del mandato siano effettuate da ciascun mandante (cioè ciascun partecipante alla rete), nonché l'obbligo da parte dell'organo di redigere il rendiconto del proprio operato.

L'organo comune si configura, quindi, come l'organo attuativo e gestorio delle scelte che i retisti intendono assumere in ragione del contratto.

Oggetto e durata del contratto

Dal punto di vista dell’oggetto del contratto la legge evidenzia tre possibili modalità di cooperazione tra imprese: 1) lo scambio informazioni o prestazioni di natura commerciale, industriale, tecnica o tecnologica; 2) la collaborazione in forme ed ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese; 3) l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

Il Contratto di rete non può essere stipulato a tempo indeterminato, essendo obbligatorio prevederne una specifica durata.

Ciò non impedisce che le parti possano procedere al suo rinnovo, anche prevedendone il rinnovo tacito, in assenza di comunicazione di disdetta da parte di chi non intenda mantenere il vincolo del Contratto di rete.

Fondo patrimoniale comune

Facoltativamente il Contratto di rete può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune.

Invero, è possibile che per realizzare il programma di rete i contraenti possano istituire un fondo patrimoniale comune.

Il fondo è connotato da un preciso vincolo di destinazione, essendo finalizzato all’attuazione del programma di rete e quindi al perseguimento degli obiettivi strategici.

Laddove si sia proceduto alla istituzione del fondo patrimoniale, il Contratto deve prevedere la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che i contraenti si obbligano a versare.

I conferimenti possono essere in danaro, ma anche in beni e servizi (purché siano suscettibili di valutazione economica).

In tali circostanze, il Contratto dovrà prevedere le regole di gestione, oltre al soggetto cui affidare la gestione del fondo o le modalità per la realizzazione degli investimenti e quelle eventuali per l’uso dei beni comuni.

Con la creazione di un fondo patrimoniale si viene a creare un nuovo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, distinto dai singoli partecipanti alla rete: è come se ciascun retista diventasse “socio” di un nuovo soggetto giuridico, il quale assume tutte le caratteristiche per essere soggetto alla normativa fiscale, poter essere soggetto a fallimento, rientrare nel campo di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ove il contratto dovesse prevedere sia la dotazione di un fondo patrimoniale, sia un organo comune, si assisterebbe ad un’importante limitazione della responsabilità patrimoniale dei singoli retisti, in relazione alle obbligazioni assunte per l’esecuzione dell’attività di rete.

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