L’interesse ad agire è correlato al mutamento pregiudizievole della posizione dei condomini
02 Ottobre 2023
I giudici di primo grado, sul presupposto che la delibera del condominio non riguardava l'attrice, i cui immobili facevano parte di un altro condominio e che i lavori deliberati riguardavano la parte dell'edificio avente altro ingresso, respinse la domanda. Avverso il provvedimento, la condomina propose ricorso in Cassazione, evidenziando, tra i vari aspetti, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 c.c. e 100 c.p.c., assumendo che l'interesse ad agire può essere costituito proprio da quello inteso all'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. Nel caso di specie, l'interesse all'impugnazione della ricorrente risultava essere stato escluso in quanto gli immobili di essa facevano parte di un altro condominio, con la conseguenza che la ricorrente era priva dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. |