L’inserimento di bigliettini dal contenuto minatorio nella cassetta delle lettere costituisce stalking condominiale
03 Ottobre 2023
La Corte d'appello, ribadendo la decisione del giudice di primo grado, confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. Nel caso in esame, in più occasioni, l'imputato aveva inserito nella cassetta delle lettere delle vittime dei bigliettini dal contenuto gravemente minatorio, ingenerando nelle persone offese, una coppia di coniugi proprietari di un immobile contiguo a quello del reo, ansia, timore e la costante paura di incontrare il molestatore all'interno dello stabile condominiale, dal quale avrebbero potuto subire effettivamente le aggressioni. Avverso il provvedimento, l'imputato proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando, tra i vari aspetti, la mancata assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla valutazione della consulenza grafologica. Secondo il ricorrente, a fronte delle divergenze tra l'esito di tale consulenza e quello di analogo accertamento svolto su incarico della difesa, la Corte di appello avrebbe apoditticamente assegnato rilievo al primo degli elaborati, rendendo sul punto una motivazione illogica fondata sulla considerazione secondo la quale era improbabile che due persone diverse avessero inserito biglietti minatori nella cassetta delle persone offese. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la Corte di appello, con argomentazioni consequenziali e logiche, aveva svalutato le conclusioni del consulente della difesa laddove aveva introdotto il dubbio che la grafia con la quale era stato vergato il messaggio anonimo (definita «vezzosa») poteva essere femminile, osservando in maniera ineccepibile che le conclusioni del consulente tecnico della difesa erano nel senso di non ricondurre alla medesima mano i due saggi comparativi che invece, pacificamente, erano stati entrambi vergati dall'imputato. Con il presente provvedimento, infine, la S.C conferma che integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesto dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. |