Danno da premorienza e da perdita di chance di sopravvivenza: il chiarimento della Cassazione

29 Settembre 2023

Con la pronuncia n. 26851 del 19 settembre 2023, la Corte di Cassazione chiarisce le differenze tra il danno da premorienza e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, delineando le condizioni per l’eccezionale risarcimento di entrambe le voci.

Il caso

La mancata diagnosi tempestiva di una patologia tumorale, l'omessa sottoposizione ai trattamenti sanitari adeguati e i lamentati pregiudizi per l'aggravamento della patologia e per l'incremento del rischio di sovramortalità. Questi sono gli elementi che inducono la sig.ra S.C. a convenire in giudizio avanti al Tribunale di Livorno l'ASL Toscana Nord Ovest per ottenere l'accertamento della responsabilità e la condanna al ristoro dei danni lamentati (i.e. danno da peggioramento della qualità della vita, danno biologico permanente differenziale e danno da perdita di chance di sopravvivenza).

Il Tribunale accoglie le domande dell'attrice, rendendo una decisione favorevole che, a seguito dell'impugnazione dell'ASL Toscana Nord Ovest, viene confermata nel giudizio di secondo grado a cui, stante l'intervenuta morte della sig.ra S.C., prendono parte i suoi eredi. Nello specifico, la Corte d'Appello di Firenze:

  1. prende atto dell'incontestato errore diagnostico e lo considera la causa dell'omessa somministrazione di un'adeguata terapia;
  2. conferma la liquidazione del risarcimento operata dal giudice di prime cure, riconoscendo sia il danno premorienza sia il danno da perdita di chance di sopravvivenza sia il danno da peggioramento della qualità della vita sia il danno biologico permanente differenziale, quantificandolo con l'applicazione della personalizzazione dei parametri tabellari.

L'ASL Toscana Nord Ovest ricorre per la cassazione della sentenza d'appello, ravvisando svariati profili di criticità attinenti soprattutto alle voci di danno riconosciute e alla relativa liquidazione. Al riguardo, risulta di particolare interesse la contestazione attinente l'asserita duplicazione risarcitoria tra il danno da premorienza e il danno da perdita di chance di sopravvivenza. 

Danno da premorienza e danno da perdita di chance di sopravvivenza: la posizione della Cassazione

Nell'affrontare il tema, la Corte di Cassazione osserva anzitutto che le conseguenze dannose della premorienza nel corso del giudizio vanno distinte a seconda che la morte sia indipendente o dipendente dall'errore medico.

Invero:

  • in caso di morte indipendente dall'errore medico, gli eredi del defunto hanno diritto iure successionis a un risarcimento del danno non patrimoniale parametrato alla vita effettiva del dante causa danneggiato, anziché a quella statisticamente probabile (v. Cass. 29 dicembre 2021, n. 41933);
  • in caso di morte dipendente dall'errore medico, gli eredi del defunto hanno diritto iure proprio a un risarcimento del danno da quantificarsi sulla base delle conseguenze eziologicamente riferibili alla negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (v. Cass. 21 luglio 2011, n. 15991Cass. 11 novembre 2019, n. 28986Cass. 23 febbraio 2023, n. 5632Cass. 12 maggio 2023, n. 13037).

Ciò precisato, la Suprema Corte rileva che:

  • la congiunta attribuzione di un risarcimento per il danno da premorienza e per il danno da perdita di chance di sopravvivenza costituisce – di regola – un'illegittima duplicazione risarcitoria. Invero, se la morte è intervenuta, è smentita l'incertezza eventistica che costituisce il fondamento logico, prima ancora che giuridico, del danno da perdita di chance di sopravvivenza; tuttavia,
  • è eccezionalmente configurabile il cumulo tra le due voci di danno quando, accanto al danno da premorienza (i.e. danno per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato), è ravvisabile altresì, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso concreto e quale conseguenza pressoché certa dell'errore medico, la perdita della chance – seria, concreta e apprezzabile – di vivere ancora più a lungo. 

La pronuncia impugnata, pur avendo liquidato sia il danno da premorienza sia il danno da perdita di chance di sopravvivenza, risultava carente in punto di motivazione; per questa, oltre che per altre ragioni, è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione. 

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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