Proroga dei termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza
04 Ottobre 2023
L'art. 4, comma 4-ter del d.l. n. 347/2003, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 39/2004, dispone che, nel caso in cui al termine di scadenza il programma (i.e. il programma di cessione dei complessi aziendali) risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi. L'art. 4, comma 4-septies del medesimo d.l. precisa che, per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi, o per un massimo di ventiquattro mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa. Con l'art. 15 del d.l. n. 132/2023 pubblicato in GU pochi giorni fa – il “Decreto Proroghe” – è stata disposta la proroga del termine massimo di cui al citato art. 4, comma 4-septies, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'art. 4, comma 4-ter del predetto d.l. n. 347 del 2003. |