La sospensione feriale dei termini nelle cause in materia di mantenimento dei figli: la parola alle Sezioni Unite

04 Ottobre 2023

Il contributo affronta la questione dell'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali alle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, ripercorrendo gli orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità fino alla recentissima ordinanza n. 27514/2023 della prima sezione civile, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. 

Premessa

L'art. 1 l. n. 742/1969 detta la disciplina della sospensione dei termini feriali: disciplina il cui scopo è consentire al complesso degli operatori della giustizia di sospendere l'attività lavorativa in una parte del periodo estivo (1-31 agosto), eccezion fatta per talune controversie che il legislatore giudica urgenti.

L'art. 3 l. n. 742/1969, esclude l'applicazione della sospensione (il processo si svolge cioè anche in periodo feriale) ai procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12 (alimenti, materia di lavoro, procedimenti cautelari, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, ordini di protezione contro gli abusi familiari, sfratto e opposizione all'esecuzione, dichiarazione e revoca dei fallimenti, cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti).

L'interpretazione tradizionale dell'art. 3 l. n. 742/1969

Secondo il (sinora) granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità le cause in materia di alimenti di cui all'art. 3 l. n. 742/1969 sono quelle aventi ad oggetto l'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi degli artt. 433 ss. c.c. Pertanto, la sospensione feriale dei termini trova applicazione in relazione alle cause in materia di separazione, divorzio ed esercizio della responsabilità genitoriale, poiché non rientranti nella materia degli “alimenti” richiamata dall'art. 92 R.D. n. 12/1941, che va intesa unicamente nel senso fatto proprio dal disposto di cui all'art. 433 c.c.

Invero, tanto l'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, quanto quello divorzile, hanno finalità diametralmente differenti rispetto all'assegno alimentare, che invece è teso a soddisfare le più elementari esigenze di vita del beneficiario (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 giugno 2000, n. 8417 e Cass. civ., sez. I, 6 agosto 1991, n. 8567 per il mantenimento del figlio minore; Cass. civ., sez. I, 14 giugno 1999, n. 5862 e Cass. civ., sez. I, 27 marzo 1997, n. 2731 per i giudizi di divorzio; Cass. civ., sez. I, 30 luglio 2009, n. 17750 per i giudizi di separazione).

Durante la pandemia da Covid19, la Suprema Corte ha peraltro escluso l'applicabilità del disposto di cui all'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020 (nella sua versione originaria) alle cause relative all'assegno divorzile, in quanto non possono essere equiparate alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti dì famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”, considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18/2020, convertito con la l. n. 27/2020, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni (cfr. Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5393; Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2023, n. 6639).

L'ordinanza n. 18044/2023 della prima sezione civile

In questo quadro è intervenuta l'ordinanza n. 18044/2023 emessa in data 23 giugno 2023 dalla prima sezione civile della S.C. affermando un principio di diritto dal contenuto dirompente.

La vicenda all'esame dei giudici di legittimità traeva origine dalla richiesta da un reclamo proposto dal padre avverso pronuncia del Tribunale sulla domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di prima regolamentazione della responsabilità sul figlio minore, reclamo rigettato dalla Corte di Appello.

La moglie aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato tardivamente, ovvero oltre sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata, ritenendo che, sulla base dell'art. 83, c.3, lett. a) d.l. n. 18/2020, il procedimento in questione non fosse soggetto alla sospensione feriale dei termini.

La prima sezione ha ritenuto fondata tale eccezione.

Nell'ordinanza viene evidenziato come la norma sull'emergenza Covid19  per chiaro tenore letterale sottrae alla sospensione dei termini processuali le “cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità” e stabilisce per le due tipologie di accertamento concernenti l'alimentare puro e l'alimentare da mantenimento una trattazione in sede giurisdizionale destinata ad operare anche durante la sospensione feriale e pur in un periodo segnato dalla necessità di contenimento del rischio pandemico.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come la norma vada intesa con il significato che ad essa viene dato dalla normativa comunitaria ed in particolare dall'art. 1 del Regolamento CE n. 4/2009, ove, seppure ai fini della disciplina della sospensione dei termini processuali, i due istituti l'obbligazione alimentare e quella di mantenimento vengono accumunati.

Ai fini interpretativi dell'innovativa normativa sulla sospensione dei termini processuali di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) d.l. n. 18/2020, la nozione di obbligazioni alimentari accolta nel diritto dell'Unione Europea va, pertanto, intesa nell'accezione autonoma propria del diritto comunitario (argomento ex considerando n. 11 del suddetto Regolamento), estesa a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, e quindi comprensiva dei diversi istituti delle obbligazioni di mantenimento (e non solo di quelle di alimenti previste dall'ordinamento italiano).

La Corte non ha, inoltre ritenuto fondata l'eccezione sollevata dal ricorrente che aveva dedotto che la causa aveva per oggetto non solo la determinazione dell'assegno di mantenimento, ma anche la modifica del collocamento del minore, per inferirne l'inapplicabilità dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 sulla sospensione feriale dei termini. All'uopo è stato rimarcato che il fatto che il procedimento avesse ad oggetto anche la modifica delle statuizioni emesse per il collocamento del minore presso i due genitori non può legittimare la sospensione feriale dei termini, in ragione dell'intrinseca urgenza sottesa alle cause in tema di mantenimento dei minori nel nuovo ambito delineato dal predetto art. 83, anche considerando che la domanda di modifica del collocamento del minore si configura quale causa suscettibile d'urgente trattazione, ovvero causa rispetto ai quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio ai destinatari tutelati dalla nuova regolamentazione.

Pertanto, la S.C. ha ritenuto che nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla l. n. 742/1969, artt. 1 e 3, posto che tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie. Ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12/1941, art. 92.

Le reazioni negative della giurisprudenza di merito

Il principio di diritto elaborato dall'ordinanza della prima sezione civile non è stato però recepito dalla giurisprudenza di merito che, in maniera decisamente compatta, ha ribadito l'interpretazione tradizionale delle norme in tema di sospensione feriale dei termini.

Il Tribunale di Roma – a fronte della richiesta di chiarimenti di un difensore – ha, in primo luogo stigmatizzato il carattere isolato dell'ordinanza n. 18044/2023 (peraltro in parte basata su disposizioni di carattere emergenziale di cui è cessata la vigenza) rispetto alla tradizionale interpretazione ribadita anche di recente in molteplici pronunce della S.C. e, in secondo luogo, ha rimarcato il carattere eccezionale dell'art. 3 l. n. 742/1969 nell'elencare tassativamente i procedimenti cui non si applica la sospensione dei termini con conseguente impossibilità di estendere la deroga alla sospensione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente indicate.  Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Roma ha chiarito alle parti che i termini processuali relativi al procedimento sono soggetti a sospensione feriale (Trib. Roma, sez. I, 24 luglio 2023).

Anche il Tribunale di Napoli non ha recepito il principio enunciato dalla S.C. sulla sospensione dei termini con l'ordinanza n. 18044/2023 evidenziando come tale pronuncia isolata si pone in contrasto sia con il granitico orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità in ordine alla applicabilità della sospensione feriale alle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori, sia con l'elencazione tassativa di cui all'art. 3 l. n. 742/1969 (Trib. Napoli, sez. I, 28 luglio 2023).

La Corte di Appello di Milano con il decreto del 31 luglio 2023 - emesso dal Presidente della Corte sentito il Presidente della sezione famiglia e minori – ha espressamente invitato i presidenti delle sezioni feriali ove possibile a non fissare e/o trattare nel periodo feriale i procedimenti ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. (salvo che ravvisino effettivamente l'urgenza ex art. 92 cit.), sottolineando che – nonostante la recente ordinanza della S.C. - deve essere preferita la consolidata interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale l'eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fuori dai casi espressamente indicati nelle norme in esame, deve essere ristretta alle sole ipotesi in cui la ritardata trattazione della causa potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, e ciò consti dal decreto che ne dichiara l'urgenza apposto dal presidente in calce all'atto introduttivo.

Il Tribunale di Parma, nel discostarsi dalla ordinanza in commento, ha inoltre sottolineato che l'interpretazione della locuzione “alimenti”, richiamata dall'art. 92 R.D. n. 12/1941, nel senso indicato dalla Suprema Corte non è imposta dal Regolamento CE n. 4/2009, tenuto conto che il regolamento mira ad offrire regole comuni agli Stati membri unicamente in tema di competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione delle decisioni straniere e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e quindi regola un ambito affatto differente rispetto a quello oggetto della pronuncia. (Trib. Parma, sez. I, 26 luglio 2023).

Anche i Tribunali di Siena (Trib. Siena 19 luglio 2023), di Genova (Trib. Genova 25 luglio 2023) di Gorizia (Trib. Gorizia 26 luglio 2023), di La Spezia (Trib. La Spezia 27 luglio 2023), di Treviso (Trib. Treviso 27 luglio 2023), di Pistoia (Trib. Pistoia 28 luglio 2023) e quello di Salerno (Trib. Salerno 1° agosto 2023), si sono discostati dalle conclusioni dell'ordinanza n. 18044 sulla base delle medesime considerazioni sopra illustrate, confermando l'applicabilità della sospensione feriale dei termini nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori.

Osservazioni

Non può non osservarsi che la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18044/2023 richiama la normativa emergenziale della pandemia da Covid-19 e, in particolare, la disposizione dell'art. 83, comma 3,  lett. a), del d.l.  n. 18/2020 al fine di dichiarare l'inammissibilità di un procedimento introdotto con un ricorso in Cassazione notificato alla fine di agosto 2022, quindi in epoca ampiamente successiva al periodo pandemico.

In sintesi, quindi, la prima sezione civile della S.C. fa riferimento ad una normativa che ha esaurito il suo compito e non ha più, attualmente, alcuna efficacia, stante la fine della fase emergenziale.

Né può sottacersi che l'art. 92 del R.D. n. n. 12/1941, relativo alla sospensione feriale dei termini processuali ha diversa natura e finalità rispetto alla disciplina emergenziale, con la conseguenza che l'assimilazione, effettuata dalla Cassazione, tra alimenti e obbligazioni di mantenimento sembra contraddire il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ripetibilità degli assegni di mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2022, n. 32914).

La rimessione della questione alle Sezioni Unite

Dopo una estate caratterizzata dall'incertezza generata dalla innovativa pronuncia di cui all'ordinanza n. 18044/2023 e dalla reazione negativa della giurisprudenza di merito che si è compattamente espressa per la conferma dell'interpretazione tradizionale (peraltro – come sopra illustrato - ribadita da recentissime pronunce della medesima sezione della S.C.), la prima sezione civile ha opportunamente deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 27 settembre 2023, n. 27514).

Nell'ordinanza si sottolinea la necessità di rimettere alle S.U. la valutazione del profilo di compatibilità o meno dell'orientamento interpretativo di diritto interno tradizionalmente adottato col diritto comunitario.

In particolare,si ritiene necessario che siano le Sezioni Unite a valutare – eventualmente per il tramite del rinvio pregiudiziale alla Corte UE – se il Regolamento CE n. 4/2009 osti, anche in rapporto alla ratio tratta dai Considerando (i quali, notoriamente, non assumono forza direttamente precettiva, ma possono essere assunti in funzione interpretativa dei fini della normativa comunitaria alla quale accedono, cfr. Cass. civ, sez. I, 16 marzo 2022, n. 8585; Cass civ. sez. trib., 7 marzo 2022, n. 7280), a un'esegesi delle norme di diritto interno (artt. 3 della l. n. 742/1969 e 92 ord. giud.) che, come fatto fin qui, reputi estensibile alle controversie sull'assegno per il mantenimento dei figli (minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti) la regola concernente la sospensione feriale di tutti i termini processuali a fronte di quella che invece impone, nel periodo feriale, la trattazione delle “cause civili relative ad alimenti”.

Si è, pertanto, disposta la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alla seguenti questioni: “i) se, ferma la differenza di diritto interno tra l'istituto degli “alimenti” e la funzione anche lata di “obbligazione alimentare”, sia possibile ipotizzare una loro convergenza all'interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell'ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali; ii) se l'orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente da questa Corte, ove si reputi opportuno il suo mantenimento, sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE n. 4/2009”.

Riferimenti

M. Di Marzio, Sospensione feriale, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it),  24 agosto 2016.

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