Termine per la costituzione tempestiva della parte appellata

Lorenzo Balestra
04 Ottobre 2023

Se il termine in primo grado risulta chiaramente stabilito, quale è il termine per la costituzione tempestiva in appello?

Come per il giudizio di primo grado anche per l'appello si devono indicare i termini per costituirsi da parte del convenuto, giusto il richiamo implicito che l'art. 347 c.p.c., primo comma, fa degli artt. 166 e 167 c.p.c. i quali hanno previsto che il convenuto debba costituirsi almeno 70 giorni prima della data di udienza fissata in atto di citazione ed a pena di decadenza debba ivi formulare eventuale domanda riconvenzionale; allo stesso tempo l'art. 343 c.p.c. dispone che l'appello incidentale si propone nella comparsa di risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Se il termine in primo grado risulta chiaramente stabilito, quale è il termine per la costituzione tempestiva in appello stanti le norme sopra richiamate?

Il quesito pone un problema di non facile soluzione, il quale deriva da un evidente difetto di coordinamento fra le norme modificate dalla recente riforma del codice di rito e quelle non toccate dalla modifica con un evidente difetto di armonizzazione fra loro.

È compito dell'interprete, quindi, tentare un'interpretazione omogenea che soddisfi la ratio della disciplina.

Iniziamo con l'osservare che l'art. 347 c.p.c., non modificato dalla recente riforma, prevede che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale”.

Quindi, con riferimento alla parte appellata è chiaro il richiamo agli artt. 166 e 167 c.p.c.

Si consideri, anche, che il rinvio operato dall'art. 347 c.p.c. non richiama le norme in quanto applicabili ma le richiama, quanto alle forme e ai termini, in toto.

Nessun problema quando nel testo previgente dell'art. 166 c.p.c. la costituzione del convenuto in primo grado doveva avvenire entro venti giorni dall'udienza indicata in atto di citazione; con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, ora, ai sensi del nuovo art. 166 c.p.c. “il convenuto deve costituirsi.....almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa ...”; inoltre, ai sensi del nuovo art. 167 c.p.c., nella comparsa di risposta deve essere proposta l'eventuale domanda riconvenzionale (che in appello si identifica con l'appello incidentale). 

Di conseguenza, stando al richiamo effettuato dall'art. 347 c.p.c. a forme e termini dei procedimenti innanzi al tribunale, la costituzione in sede di appello da parte dell'appellato dovrebbe avvenire almeno settanta, e non più almeno venti, giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione in appello. 

Sin qui sembrerebbe tutto abbastanza semplice se non fosse che l'art. 343 c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 149/2022, stabilisce, ora, che l'appello incidentale si propone a pena di decadenza nella comparsa di risposta “depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione …” (mente prima della modifica, stabiliva che l'appello incidentale doveva essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c.). 

A questo punto sembra ragionevole ritenere che il generico richiamo dell'art. 347 c.p.c. alle “forme ed ai termini per i procedimenti davanti al tribunale” debba essere limitato alle “forme”; quanto ai “termini” si ritiene opportuno che ci si debba riferire a quanto originariamente previsto dall'art. 166 c.p.c. e cioè al termine dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione stante anche l'attuale formulazione dell'art. 343 c.p.c. che, appunto, si attiene allo stesso termine dei venti giorni per la proposizione dell'appello incidentale.

Infatti, diversamente argomentando, appare subito evidente che un termine di settanta giorni non avrebbe alcuna esigenza processuale in grado di appello, esigenze che, al contrario, vi sono in primo grado come derivanti dai disposti degli artt. 171 bis e 171 ter c.p.c., non applicabili in grado di appello.

Non solo, ma mentre il termine per la fissazione dell'udienza di comparizione, in primo grado, è stato aumentato a 120 giorni, in appello è rimasto di 90 giorni (art. 342, comma 2, c.p.c.) ed una costituzione nei 70 giorni prima comporterebbe un'immotivata compressione del diritto di difesa dell'appellato.

Ancora, se si dovesse mantenere il temine dei 70 giorni per la costituzione dell'appellato, si verificherebbe la circostanza, abbastanza bizzarra, secondo la quale si dovrebbe ritenere che due debbano essere le comparse di costituzione quando si intenda proporre appello incidentale: la prima, con le ordinarie difese, da depositare almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione e la seconda (integrativa della prima), con l'appello incidentale, da depositare almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ove non si voglia proporre l'appello incidentale nel ristretto termine dei 70 giorni prima dell'udienza di comparizione.

Oppure, si dovrebbe ritenere che ove non si intenda proporre appello incidentale la costituzione dovrà avvenire nei 70 giorni prima dell'udienza di comparizione mentre ove la costituzione contenga anche appello incidentale possa avvenire nei venti giorni prima della stessa udienza.

Non vi è chi non veda che ambedue queste ricostruzioni risulterebbero del tutto inconcepibili.

Pertanto, in attesa di un pronto risveglio del legislatore che metta mano a questo pasticcio, si può ritenere che il termine per la costituzione tempestiva dell'appellato sia quello dei venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (o di quella fissata a norma dell'art. 349-bis, comma 2, c.p.c. a seguito della reintroduzione del consigliere istruttore). 

Ovviamente, volendo “stare tranquilli”, l'appellato potrebbe costituirsi, in ogni caso, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione. 

Il consiglio si basa sul fatto che vi è una discutibile giurisprudenza, pur criticata aspramente dalla dottrina che se ne è occupata, che ha affermato, contrariamente a quanto qui sostenuto, che il termine di costituzione in appello sarebbe sempre e comunque quello di 70 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione: si tratta del Tribunale di Caltanissetta, Sezione civile, N. 676/2023 R.V.G., del 9 maggio 2023, secondo il quale “Il giudice, esaminato l'atto di citazione e rilevato che lo stesso risulta notificato alla controparte dopo il 28 febbraio 2023, ossia dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2022, applicabile anche ai giudizi di impugnazione introdotti dopo la predetta data; considerato che, ai sensi del novellato artt. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., la citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 70 giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.; considerato che, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la citazione è nulla se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal n. 7 dell'art. 163 c.p.c.; considerato che, nel caso di specie, risulta assegnato al convenuto un termine per costituirsi pari soli a venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione; ritenuto opportuno disporre sin d'ora - al fine di contenere i tempi del processo, secondo gli intenti della citata riforma - la rinnovazione della citazione, onerando parte attrice di emendare le predette ragioni di nullità dell'atto di citazione; P.Q.M. assegna alla parte attrice termine perentorio fino al 31 maggio 2023 per rinnovare la citazione, conformandosi alle prescrizioni dei novellati artt. 163 e 163-bis c.p.c. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. Caltanissetta 9 maggio 2023.”

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