Periodo di comporto: è possibile richiedere le ferie per sospenderne il decorso

Teresa Zappia
05 Ottobre 2023

La possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita non esime il datore dall’obbligo di motivare la mancata concessione delle ferie maturate e non fruite dal dipendente in malattia.

Può il diniego del datore alla richiesta del dipendente in malattia di godere delle ferie maturate, per non superare il periodo di comporto, essere giustificato dalla possibilità per quest’ultimo di essere collocato in aspettativa non retribuita?

Seguendo la giurisprudenza di legittimità sulla questione, il lavoratore assente per malattia, al fine di sospendere il decorso del periodo di comporto, ha la facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, sebbene a tale facoltà non corrisponda un obbligo per il datore di acconsentire alla richiesta, in particolar modo qualora sussistano ragioni organizzative e/o produttive di natura ostativa. Tuttavia, qualora sia negato il godimento delle ferie, in un’ottica orientata dai principi generali di correttezza e buona fede, il bilanciamento degli interessi contrapposti richiede che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.

Il datore, inoltre, è tenuto ad una considerazione e ad una valutazione adeguata alla posizione del lavoratore in quanto potenzialmente esposto alla perdita del posto di lavoro a causa del superamento del periodo di comporto, fatta comunque salva la possibilità per il dipendente di fruire di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare l’effetto negativo suddetto, ad esempio proprio la possibilità, negozialmente prevista, di richiedere il collocamento in aspettativa, anche se non retribuita. Alla luce di quanto sopra, potrebbe dubitarsi della legittimità dell’eventuale licenziamento intimato dal datore qualora lo stesso abbia in precedenza negato al lavoratore il godimento delle ferie maturate e non godute (cui richiesta sia stata motivata dall’esigenza sopra menzionata), senza indicare specificamente le ragioni organizzative e/o produttive ostative, non potendosi ritenere sufficiente la possibilità per il dipendete di ricorrere al collocamento in aspettativa.

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