Contratto di somministrazione a tempo determinato presso una P.A. e temporaneità delle esigenze

Teresa Zappia
05 Ottobre 2023

Anche presso una P.A. deve essere garantita la temporaneità del ricorso a contratti di lavoro flessibili, non potendo l'ente pubblico fare ricorso alla somministrazione a termine per esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario.

Può un'amministrazione pubblica ricorrere a un contratto di somministrazione a tempo determinato, con successive missioni del medesimo lavoratore, anche per far fronte a esigenze connesse al proprio fabbisogno ordinario qualora non possa avviare procedure di selezione di nuovo personale?

Dalla lettura combinata della disciplina in materia di somministrazione a tempo determinato, contenuta nel d.lgs. n. 81/2015, e dell'art. 36d.lgs. n. 165/2001, è possibile affermare che la stipulazione di tale contratto nell'ambito di una P.A. può ritenersi legittima quando non sia tale da eludere la natura temporanea del lavoro tramite agenzia. Avuto riguardo al contenuto del prefato art. 36, infatti, l'amministrazione pubblica può ricorrere a contratti di lavoro flessibile, tra cui anche la somministrazione a termine, solo a fronte di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, ma non anche collegate al fabbisogno ordinario del soggetto pubblico stesso. Inoltre, sebbene il Jobs Act non consenta di ricavare uno specifico limite temporale per i casi di ricorso ad un'agenzia interinale (art. 34: “il contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”), si ritiene debba essere valorizzato il fatto che con l'introduzione delle variegate forme flessibili di lavoro nelle PP.AA. il legislatore richieda la sussistenza di esigenze temporanee.

Tale posizione ermeneutica viene suffragata, d'altronde, dalla giurisprudenza sovranazionale: la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato, infatti, che l'art. 5, § 5, prima frase, della direttiva n. 2008/104  deve essere interpretato nel senso che esso, pur non ostando a una normativa nazionale che non limiti il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice, deve essere tuttavia intesa nel senso di porre in capo allo Stato il dovere di adottare misure finalizzate a preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale. Il ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato per esigenze connesse al fabbisogno ordinario della P.A., anche ove la stessa non possa avviare procedure di selezione di nuovo personale, potrebbe, pertanto, porsi in contrasto con la direttiva precitata, nei termini in cui la stessa è interpretata dalla Corte di Lussemburgo (v. CGUE 14 ottobre 2020, causa C681/18).

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