Liquidazione giudiziale con precedente affitto d'azienda opponibile

05 Ottobre 2023

In caso di liquidazione giudiziale con precedente affitto d'azienda opponibile, ci si chiede se sia necessario effettuare l'inventario. 

In caso di liquidazione giudiziale con precedente affitto d'azienda opponibile, è necessario effettuare l'inventario?

La disciplina del contratto di affitto antecedente alla liquidazione giudiziale è oggi regolamentata dall'art. 184 CCII. Tale norma prevede quanto segue.

Liquidazione giudiziale del concedente: l'apertura della procedura non scioglie il contratto, ma “il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.  L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale”.

Liquidazione giudiziale dell'affittuario: il curatore “può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale”.    

Nel contratto di affitto di azienda l'inventario viene effettuato in due momenti, all'inizio e al termine del contratto; dovrà essere effettuato dal curatore quando questi dichiara di voler recedere e dunque di volersi sciogliere dal contratto.   

La norma riconosce alla parte che subisce il recesso del curatore un equo indennizzo.

Si rammenta che l''affittuario, alla scadenza contrattuale, deve restituire al concedente:

  • i beni che componevano l'azienda al momento della stipula del contratto e che ancora ne fanno parte al termine dello stesso;
  • i beni immessi dall'affittuario in attuazione del suo potere-dovere di gestire e conservare l'efficienza e l'organizzazione degli impianti, com­prese quelle immobilizzazioni e quegli elementi produttivi che siano stati eventualmente integrati o sostituiti;
  • i contratti già oggetto di subentro e ancora in vita e i contratti stipulati nel periodo di durata del contratto, salvo patto contrario.

L'affittuario, alla scadenza del contratto, ha peraltro diritto a percepire dal concedente una somma di denaro pari alla diffe­renza tra la consistenza dell'inventario all'inizio e quella al termine dell'affitto sulla base dei valori correnti a quest'ultima data.

Non dovrà invece essere incluso alcun importo per l'incremento dell'avviamento, che non è mai dovuto dal concedente all'affittuario.

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