Composizione negoziata della crisi: possibile rateizzazione “variabile” del debito fiscale

La Redazione
06 Ottobre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello portante il seguente quesito: “è possibile ottenere, quale misura premiale per l’accesso alla Composizione negoziata, una rateizzazione dei tributi non ancora iscritti a ruolo sulla base di un piano decennale che preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate all’andamento dell’attività aziendale?” 

L'istante chiede se sia possibile, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi (CNC), accedere alla misura premiale contemplata dall'art. 25-bis, comma 4 CCII – così come “rafforzata” dall'art. 38, comma 1 d.l. n. 13/2023 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 41/2023, che consente di rateizzare il pagamento dei tributi non ancora iscritti a ruolo – e ottenere così una dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale a rate variabili, proporzionate ai “flussi derivanti dal prosieguo dell'attività aziendale e distribuiti al creditore erariale”.

L'Agenzia richiama il dettato dell'art. 25-bis, comma 4 CCII che introduce una misura premiale per le imprese che accedono alla CNC in virtù della quale l'Agenzia delle entrate concede un piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, IVA e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Il numero di rate mensili – per l'effetto di una modifica introdotta dall'art. 38, comma 1, d.l. n. 13/2023 – sale a 120 “in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata (…)”.

L'art. 25-bis, comma 4 CCII precisa che alla suddetta misura premiale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 19 d.P.R. n. 601/1973 che, al comma 1-ter, stabilisce che “il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno”.

Dall'esame della normativa richiamata emerge che “non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1-ter della richiamata norma.

Ciò detto, tuttavia, l'AdE precisa come rimanga nella competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento, senza dimenticare che l'importo delle rate deve sempre essere crescente per ciascun anno (il che mal si concilierebbe, nell'ipotesi prospettata dall'istante che suggeriva quale parametro di riferimento i “flussi derivanti dal prosieguo dell'attività aziendale”, con un andamento negativo di tali flussi).

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